IL PRETORE Sciogliendo la riserva; Ritenuto che il Cosci, ex-combattente, titolare di pensione I.N.P.S. (IO 2319082) avente decorrenza dal luglio 1963, osserva che la legge 29 dicembre 1988, n. 544, nell'estendere i benefici previsti dalla legge n. 140/1985 (art. 6) agli ex-combattenti pensionati anteriormente al 7 marzo 1968, fa decorrere l'aumento di L. 30.000 mensili dal 1 gennaio 1989, anziche', come previsto per gli ex combattenti pensionati successivamente al 7 marzo 1968, dal 1 gennaio 1985 (quantomeno per la prima rata); che tale diversa disciplina si porrebbe in contrasto coll'art. 3 della Costituzione, giacche' essa, senza alcuna plausibile ragione, riserva ai pensionati in epoca anteriore al 7 marzo 1968 un trattamento deteriore rispetto a quello riservato ai pensionati in epoca successiva, che peraltro si trovano in situazione sostanzialmente analoga ( ex-combattenti riconosciunti tali); Ritenuto che la questione sia rilevante in causa, giacche' oggetto del contendere e' proprio la decorrenza del beneficio in questione (il Cosci lo chiede con effetto dal 1 gennaio 1985, mentre, secondo quanto previsto dalla legge n. 544/1988, gli competerebbe solo dal 1 gennaio 1989), onde l'unico motivo che si oppone all'accoglimento della sua domanda e' proprio la previsione legislativa sospettata di contrasto col principio costituzionale di uguaglianza; Ritenuto che la questione non sia manifestamente infondata, giacche' non si rileva nel testo della legge n. 544/1988 alcuna indicazione che consenta di individuare la ragione per cui l'aumento pensionistico destinato agli ex combattenti pensionati anteriormente al 7 marzo 1968 debba decorrere dal 1 gennaio 1989, a differenza di quanto accade per i pensionati presi in considerazione dalla legge 15 aprile 1985, n. 140; che dunque, sotto questo aspetto, la legge 29 dicembre 1988, n. 544, pare contrastare col principio di uguaglianza, che vuole disciplinate in modo uguale fattispecie uguali, nessun rilievo parendo avere il fatto, puramente occasionale, della diversa epoca di pensionamento, giacche' nella specie il parametro determinante la concessione del beneficio pare essere solo la qualita' di ex- combattente dell'interessato; Rilevato pertanto che ricorrono i presupposti per sottoporre all'esame della Corte costituzionale l'art. 6 della legge n. 544/1988 citato, nella parte in cui fa decorrere dal 1 gennaio 1989 (e non dal 1 gennaio 1985) i benefici spettanti agili ex-combattenti pensionati anteriormente al 7 marzo 1968, in contrasto coll'art. 3 della Costituzione;