IL PRETORE
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nella causa iscritta al n.
 283/1987 reg. gen. lav.
    Oggetto: impugnativa  di  licenziamento  e  domanda  di  spettanze
 retributive,  vertente tra Carpetta Luigi ricorrente rapp.to e difeso
 dall'avv.to Roberto Vitamore, presso il cui studio in  Napoli,  corso
 V. Emanuele n. 54, elettivamente domicilia, come da mandato in atti e
 istituto  di  vigilanza  privata  "L'Aquila",  resistente,  rapp.to e
 difeso dall'avv.to Alberico Testa, presso il cui  studio  in  Napoli,
 via Kerbaker n. 86, elettivamente domicilia come da mandato in atti.
                           RILEVATO IN FATTO
    Con ricorso ritualmente notificato, Carpetta Luigi, dipendente, in
 qualita'  di  guardia  giurata dall'istituto di vigilanza "L'Aquila",
 con sede in Pozzuoli, Arco Felice, premesso:
       a)  che,  dopo  una  controversia  giudiziaria  per  differenze
 retributive  con  la  ditta  datrice  di  lavoro,  conclusasi  in via
 transattiva,  e  dopo  essere   stato   nominato   dalla   F.I.L.CAMS
 rappresentante sindacale aziendale, l'azienda aveva iniziato a fargli
 pervenire una serie di contestazioni disciplinari riferentesi a fatti
 e circostanze assolutamente inesistenti o artatamente predisposti;
       b)  che  in  vista  dell'annuale rinnovo della licenza di porto
 d'armi, il ricorrente aveva presentato formale domanda alla questura,
 lasciando che, com'era prassi per i dipendenti dell'istituto, per  la
 pronta evasione della stessa si interessasse l'istituto medesimo;
       c)  che  tuttavia,  pur  presentata  la  domanda  in  febbraio,
 completa di ogni documento necessario, sino al giugno  successivo  la
 stessa  non era stata ancora evasa, per cui egli era stato costretto,
 su esplicita richiesta dell'istituto datore  di  lavoro,  a  prestare
 servizio  disarmato,  non avendo ottenuto il rinnovo della licenza di
 porto d'armi, venendo  impiegato  in  quel  tempo,  tra  l'altro,  in
 servizio presso l'agenzia di Pozzuoli del Monte dei Paschi di Siena;
       d)  che,  dopo qualche tempo, non avendo ancora ricevuto alcuna
 risposta dagli organi competenti al rilascio  dell'autorizzazione  al
 porto  d'armi,  aveva  inviato  al  Prefetto una lettera, allegata in
 atti, esponendo i fatti, denunciando i gravi ritardi, e chiedendo che
 gli venisse rilasciata l'autorizzazione;
       e)  che  nel  marzo  dell'anno  successivo,   a   seguito   del
 riacutizzarsi  di disturbi fisici, di cui era da tempo sofferente, si
 assentava dal lavoro per  malattia,  con  regolare  comunicazione  al
 datore  di lavoro e certificazione medica, per sette giorni; e che il
 giorno successivo si vedeva recapitare intimazione di  licenziamento,
 motivata  con  la  sopravvenuta  revoca  da parte del prefetto, della
 nomina a guardia particolare giurata;
       f) che, in conseguenza, aveva impugnato con ricorso  al  T.A.R.
 il  diniego  del  porto  d'armi, chiedendo l'annullamento del decreto
 prefettizio;  impugnava  il  licenziamento  in  sede  giurisdizionale
 ordinaria,  affermando  la  illegittimita' dello stesso, in quanto la
 ditta, a suo dire, aveva provocato, con artate  informazioni  inviate
 agli    organi    amministrativi,    la    revoca    della    nomina,
 precostituendosiin tal modo il motivo del licenziamento.
    La ditta resistente, costituitasi, contestava tutte  le  deduzioni
 del   ricorrente,   sostenendo   la  legittimita'  del  provvedimento
 prefettizio e del conseguente  licenziamento,  in  quanto  la  revoca
 dell'autorizzazione  costituiva  valida  causa  di  esso,  per essere
 venute meno le condizioni giuridiche di  svolgimento  del  lavoro  da
 parte del ricorrente.
    Incardinatasi  la  causa, subiva molteplici rinvii tecnici, dovuti
 in primo luogo all'avvicendamento di piu' giudici  nella  titolarita'
 del  ruolo delle cause di lavoro, in secondo luogo ai due incendi che
 nel giugno 1988 e nel settembre dell'anno  successivo  devastavano  i
 locali  della  Pretura  di  Pozzuoli;  e  da  ultimo, alla improvvisa
 riforma legislativa del febbraio 1989,  che  sopprimeva  le  pretture
 mandamentali,   accorpandole   alle   preture   circondariali,  senza
 provvedere sulle competenze civili, di fatto inibendo la possibilita'
 di trattazione nelle ex sedi mandamentali delle cause di lavoro  gia'
 pendenti, sino alla successiva modifica legislativa, intervenuta solo
 nel  luglio  1989 (che autorizzava la trattazione in loco delle cause
 di lavoro, pur in assenza di magistrato specializzato per il lavoro).
    Nel  corso  della  lunga  istruttoria,  il  giudicante  richiedeva
 informazioni  alla  prefettura  ed  in  particolare  copia degli atti
 riguardanti il procedimento amministrativo  che  aveva  portato  alla
 revoca  della  nomina  del  Carpetta  a  guardia  giurata, onde poter
 valutare se effettivamente vi fossero state le lamentate interferenze
 dell'azienda resistente nel procedimento predetto.
    Dalla  documentazione  prodotta  dalla  p.a.,  emergeva  che   era
 intercorsa  ampia corrispondenza tra la ditta datrice di lavoro e gli
 organi amministrativi in ordine alla vicenda del ricorrente,  e  che,
 in  particolare,  la ditta aveva inviato tre missive, al Questore, ed
 una al prefetto, lamentando una serie di mancanze del ricorrente,  di
 cui  era  anche  allegato dettagliato elenco, delle quali buona parte
 attinenti ad aspetti tipici dei rapporti privatistici  tra  datore  e
 lavoratore  (quali  ad  es.  le  ripetute  astensioni dal lavoro, per
 malattia, ovvero  l'avere  il  lavoratore  "denigrato"  l'azienda  in
 conversazione  con  i  colleghi  di  lavoro  o con terzi estranei), e
 chiedendo che le autorita' amministrative adottassero i provvedimenti
 della revoca della nomina a  guardia  particolare  giurata,  e  della
 revoca dell'abilitazione al porto delle armi.
    A  tale  corrispondenza  era  seguito  il decreto del prefetto, in
 atti, del seguente tenore:
    "Il prefetto della provincia di Napoli, visto il  proprio  decreto
 del  21  maggio  1975 con il quale veniva approvata, su richiesta del
 titolare dell'istituto di vigilanza privata "L'Aquila", la  nomina  a
 guardia  particolare  giurata  in  favore  di  Carpetta  Luigi nato a
 Pozzuoli il 14 maggio 1936 ed ivi domiciliato in  via  Centocamerelle
 n. 50;
    Considerato  che  il titolare dell'istituto di vigilanza suddetto,
 con lettera del 4 febbraio 1987, nel  far  presente  che  sono  state
 sollevate   numerose  contestazioni  disciplinari  nonche'  reiterate
 diffide e sospensioni dal servizio a carico del  Carpetta,  chiede  a
 questo   ufficio   di   vagliare   l'opportunita'  dell'adozione  del
 provvedimento di revoca del decreto di approvazione  della  nomina  a
 guardia particolare giurata in persona del surripetuto Carpetta;
    Considerato che dalle informazioni assunte risulta che il predetto
 non   e'   piu'  in  possesso  del  requisito  dell'ottima  condotta,
 presupposto  indispendabile  per  la  nomina  a  guardia  particolare
 giurata;
    Ritenuto  che  ricorrono,  nella  specie,  a  tutela  del pubblico
 interesse, le condizioni per la revoca;
    Visti gli artt. 11 e 138 del testo unico delle leggi di p.s.;
                             D E C R E T A
    1. - E' revocato il proprio decreto del 21  maggio  1975,  con  il
 quale  venne  approvata  la  nomina a guardia particolare giurata del
 sig. Carpetta Luigi, nato  a  Pozzuoli  il  14  maggio  1936  ed  ivi
 domiciliato alla via Centocamerelle n. 50.
    2.  -  E'  revocata, altresi', per l'effetto ogni licenza di porto
 d'armi.
    (Omissis)".
                          RITENUTO IN DIRITTO
    Come si vede, la stretta interdipendenza tra  le  richieste  della
 ditta  resistente e il provvedimento prefettizio e' esplicitata nella
 stessa motivazione del provvedimento amministrativo, che si  richiama
 alla  richiesta,  formulata  dal  datore  di  lavoro, di revoca della
 nomina a guardia giurata per il ricorrente,  e  nel  contempo  adduce
 immotivate   ragioni   del   venir   meno   dell'"ottima   moralita'"
 dell'interessato.
    Il provvedimento prefettizio risulta adottato ai  sensi  dell'art.
 11,  ultimo  comma,  del  t.u.l.p.s.,  che  prevede  la  revoca delle
 autorizzazioni "quando nella persona autorizzata vengono  a  mancare,
 in  tutto  o  in parte, le condizioni alle quali sono subordinate", e
 dell'art. 138 del t.u.l.p.s., il quale  elenca  i  requisiti  per  la
 nomina  a  guardia particolare giurata, tra cui che la persona sia di
 "ottima condotta politica e morale".
    La   normativa   predetta   non    prevede    espressamente    che
 l'insussistenza,  o  nel  caso  di  specie, il venir meno dell'ottima
 condotta   debba   essere   adeguatamente   motivata   dall'autorita'
 amministrativa,  e  la  giurisprudenza  amministrativa, nonostante il
 principio  generale  dell'obbligo  di motivazione degli atti, ritiene
 non necessaria adeguata motivazione sul punto (cfr.  cons.  Stato  12
 aprile 1957, n. 211).
    Ma il provvedimento di revoca emesso dal prefetto risulta altresi'
 implicitamente adottato sulla base del disposto:
       a)  dell'art. 4 del r.d. 26 settembre 1935, n. 1952, secondo il
 quale "in caso di inosservanza da parte di una guardia giurata  degli
 obblighi  fissati  puo'  il  questore  sospenderla immediatamente dal
 servizio salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte  del
 prefetto"; nonche'
       b)  dell'art.  4  r.d.-l.  12  novembre 1936, n. 2144, il quale
 afferma che "e' attribuito al questore il potere  disciplinare  sulle
 guardie  particolari  in servizio degli istituti di vigilanza privata
 con facolta' di sospenderle immediatamente e ritirare loro le armi di
 cui fossero in possesso salvo il provvedimento di revoca da parte del
 prefetto".
    La   richiamata    normativa,    nell'attribuire    agli    organi
 amministrativi  poteri  disciplinari amplissimi, ed indefiniti, verso
 coloro che svolgono l'attivita' di guardia giurata, non  opera  alcun
 distinguo  tra  le  violazioni  disciplinari  attinenti  ai rapporti,
 stricto sensu privatistici, tra datore  di  lavoro  e  lavoratore,  e
 quelle  attinenti  al  "servizio",  di interesse pubblicistico, ed in
 vista della cui  funzionalita',  efficienza,  sicurezza  ed  utilita'
 sociale  sono  prestabiliti  i  controlli delle autorita' di pubblica
 sicurezza.
    Risulta cosi' rimessa  alla  discrezionalita',  incontrollata,  ed
 incontrollabile  (stante  anche  la  non  necessita'  di  particolare
 motivazione, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, sul
 venir  meno  dell'ottima  condotta),  degli   organi   amministrativi
 controllanti  il  "servizio" di vigilanza privata, la possibilita' di
 far venir meno i presupposti giuridici del rapporto di lavoro (nomina
 a guardia particolare e abilitazione al porto delle armi), anche  ove
 le  mancanze  del  lavoratore  non  attengano  alla funzionalita' del
 servizio ma, specificamente a situazioni  inerenti  ai  rapporti  tra
 datore di lavoro e lavoratore.
    Non  solo,  ma risulta cosi' consentito, attraverso le informative
 che il datore di lavoro  puo'  inviare  e  per  alcuni  aspetti  deve
 inviare  agli organi amministrativi, in ordine alle mancanze commesse
 dal lavoratore, che il datore di lavoro aggiri la normativa  generale
 sui  licenziamenti,  provocando  artatamente, anche eventualmente con
 contestazioni  "di  comodo",  il  provvedimento   di   revoca   delle
 necessarie autorizzazioni, sottraendosi cosi', di fatto, grazie anche
 alla  non  obbligatorieta'  di  motivazione  in  ordine al venir meno
 dell'ottima condotta, al controllo  giurisdizionale  ordinario,  (che
 opererebbe qualora il licenziamento fosse intimato non sulla base del
 venir  meno  delle  condizioni  di  legge  per la effettuazione della
 prestazione   lavorativa),   dal   momento   che   il   venir    meno
 dell'autorizzazione  amministrativa  integra  un  giustificato motivo
 oggettivo di cessazione del  rapporto  di  lavoro,  ed  occulta  ogni
 ulteriore  elemento  inerente  ai  rapporti  "interni"  tra  datore e
 lavoratore.
    In questi termini, la normativa di riferimento, in base alla quale
 ha  avuto origine il licenziamento del ricorrente, e sulla cui scorta
 dovrebbe essere decisa  nel  merito  la  presente  causa,  appare  in
 contrasto con alcuni principi sanciti dalla Costituzione.
    In  particolare  gli  artt. 4 r.d. 26 settembre 1935, n. 1952, e 4
 r.d.-l. 12 novembre 1936, n. 2144, i  quali  sono  a  fondamento  del
 potere  disciplinare degli organi amministrativi, esercitabile con la
 revoca delle autorizzazioni, nella parte in cui non  distinguono  tra
 violazioni  disciplinari attinenti alla funzionalita' del servizio, e
 violazioni  disciplinari  relative  agli  aspetti  privatistici   del
 rapporto  di  lavoro,  e  non  limitano  solo alle prime la vigilanza
 disciplinare degli organi amministrativi, appaiono in  contrasto  con
 l'art.  3  della  Costituzione,  poiche'  legittimano e mantengono in
 vigore una disparita' di trattamento e  di  tutela,  per  coloro  che
 esercitano  le mansioni di guardia particolare giurata, rispetto agli
 altri lavoratori subordinati, i quali possono giovarsi dell'ordinario
 regime garantistico stabilito per gli illeciti disciplinari  (di  cui
 e' particolare esempio l'art. 7 Stat. lav.).
    Gli  artt.  11,  ultimo  comma,  e  138  del  t.u.l.p.s., nel loro
 combinato disposto,  per  la  parte  in  cui  non  prevedono  che  il
 provvedimento  di  revoca della nomina a guardia giurata debba essere
 motivato  in  ordine  agli  elementi  che  hanno  dato   luogo   alla
 valutazione  del  venir  meno  del  requisito  della  buona condotta,
 appaiono in contrasto, con l'art. 97 della Costituzione, impedendo il
 controllo sulla imparzialita' e legalita' dell'azione amministrativa,
 oltreche' con l'art. 3 della Costituzione, in  quanto  consentono  in
 fatto le lamentate disparita' di trattamento.
    Poiche'  la  presente  causa  va decisa necessariamente sulla base
 delle  predette  norme,  e  poiche'  le  prospettate   questioni   di
 legittimita'  non  appaiono  manifestamente infondate, va disposta la
 sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla  Corte
 costituzionale, perche' valuti necessario.