IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 283/1987 reg. gen. lav. Oggetto: impugnativa di licenziamento e domanda di spettanze retributive, vertente tra Carpetta Luigi ricorrente rapp.to e difeso dall'avv.to Roberto Vitamore, presso il cui studio in Napoli, corso V. Emanuele n. 54, elettivamente domicilia, come da mandato in atti e istituto di vigilanza privata "L'Aquila", resistente, rapp.to e difeso dall'avv.to Alberico Testa, presso il cui studio in Napoli, via Kerbaker n. 86, elettivamente domicilia come da mandato in atti. RILEVATO IN FATTO Con ricorso ritualmente notificato, Carpetta Luigi, dipendente, in qualita' di guardia giurata dall'istituto di vigilanza "L'Aquila", con sede in Pozzuoli, Arco Felice, premesso: a) che, dopo una controversia giudiziaria per differenze retributive con la ditta datrice di lavoro, conclusasi in via transattiva, e dopo essere stato nominato dalla F.I.L.CAMS rappresentante sindacale aziendale, l'azienda aveva iniziato a fargli pervenire una serie di contestazioni disciplinari riferentesi a fatti e circostanze assolutamente inesistenti o artatamente predisposti; b) che in vista dell'annuale rinnovo della licenza di porto d'armi, il ricorrente aveva presentato formale domanda alla questura, lasciando che, com'era prassi per i dipendenti dell'istituto, per la pronta evasione della stessa si interessasse l'istituto medesimo; c) che tuttavia, pur presentata la domanda in febbraio, completa di ogni documento necessario, sino al giugno successivo la stessa non era stata ancora evasa, per cui egli era stato costretto, su esplicita richiesta dell'istituto datore di lavoro, a prestare servizio disarmato, non avendo ottenuto il rinnovo della licenza di porto d'armi, venendo impiegato in quel tempo, tra l'altro, in servizio presso l'agenzia di Pozzuoli del Monte dei Paschi di Siena; d) che, dopo qualche tempo, non avendo ancora ricevuto alcuna risposta dagli organi competenti al rilascio dell'autorizzazione al porto d'armi, aveva inviato al Prefetto una lettera, allegata in atti, esponendo i fatti, denunciando i gravi ritardi, e chiedendo che gli venisse rilasciata l'autorizzazione; e) che nel marzo dell'anno successivo, a seguito del riacutizzarsi di disturbi fisici, di cui era da tempo sofferente, si assentava dal lavoro per malattia, con regolare comunicazione al datore di lavoro e certificazione medica, per sette giorni; e che il giorno successivo si vedeva recapitare intimazione di licenziamento, motivata con la sopravvenuta revoca da parte del prefetto, della nomina a guardia particolare giurata; f) che, in conseguenza, aveva impugnato con ricorso al T.A.R. il diniego del porto d'armi, chiedendo l'annullamento del decreto prefettizio; impugnava il licenziamento in sede giurisdizionale ordinaria, affermando la illegittimita' dello stesso, in quanto la ditta, a suo dire, aveva provocato, con artate informazioni inviate agli organi amministrativi, la revoca della nomina, precostituendosiin tal modo il motivo del licenziamento. La ditta resistente, costituitasi, contestava tutte le deduzioni del ricorrente, sostenendo la legittimita' del provvedimento prefettizio e del conseguente licenziamento, in quanto la revoca dell'autorizzazione costituiva valida causa di esso, per essere venute meno le condizioni giuridiche di svolgimento del lavoro da parte del ricorrente. Incardinatasi la causa, subiva molteplici rinvii tecnici, dovuti in primo luogo all'avvicendamento di piu' giudici nella titolarita' del ruolo delle cause di lavoro, in secondo luogo ai due incendi che nel giugno 1988 e nel settembre dell'anno successivo devastavano i locali della Pretura di Pozzuoli; e da ultimo, alla improvvisa riforma legislativa del febbraio 1989, che sopprimeva le pretture mandamentali, accorpandole alle preture circondariali, senza provvedere sulle competenze civili, di fatto inibendo la possibilita' di trattazione nelle ex sedi mandamentali delle cause di lavoro gia' pendenti, sino alla successiva modifica legislativa, intervenuta solo nel luglio 1989 (che autorizzava la trattazione in loco delle cause di lavoro, pur in assenza di magistrato specializzato per il lavoro). Nel corso della lunga istruttoria, il giudicante richiedeva informazioni alla prefettura ed in particolare copia degli atti riguardanti il procedimento amministrativo che aveva portato alla revoca della nomina del Carpetta a guardia giurata, onde poter valutare se effettivamente vi fossero state le lamentate interferenze dell'azienda resistente nel procedimento predetto. Dalla documentazione prodotta dalla p.a., emergeva che era intercorsa ampia corrispondenza tra la ditta datrice di lavoro e gli organi amministrativi in ordine alla vicenda del ricorrente, e che, in particolare, la ditta aveva inviato tre missive, al Questore, ed una al prefetto, lamentando una serie di mancanze del ricorrente, di cui era anche allegato dettagliato elenco, delle quali buona parte attinenti ad aspetti tipici dei rapporti privatistici tra datore e lavoratore (quali ad es. le ripetute astensioni dal lavoro, per malattia, ovvero l'avere il lavoratore "denigrato" l'azienda in conversazione con i colleghi di lavoro o con terzi estranei), e chiedendo che le autorita' amministrative adottassero i provvedimenti della revoca della nomina a guardia particolare giurata, e della revoca dell'abilitazione al porto delle armi. A tale corrispondenza era seguito il decreto del prefetto, in atti, del seguente tenore: "Il prefetto della provincia di Napoli, visto il proprio decreto del 21 maggio 1975 con il quale veniva approvata, su richiesta del titolare dell'istituto di vigilanza privata "L'Aquila", la nomina a guardia particolare giurata in favore di Carpetta Luigi nato a Pozzuoli il 14 maggio 1936 ed ivi domiciliato in via Centocamerelle n. 50; Considerato che il titolare dell'istituto di vigilanza suddetto, con lettera del 4 febbraio 1987, nel far presente che sono state sollevate numerose contestazioni disciplinari nonche' reiterate diffide e sospensioni dal servizio a carico del Carpetta, chiede a questo ufficio di vagliare l'opportunita' dell'adozione del provvedimento di revoca del decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata in persona del surripetuto Carpetta; Considerato che dalle informazioni assunte risulta che il predetto non e' piu' in possesso del requisito dell'ottima condotta, presupposto indispendabile per la nomina a guardia particolare giurata; Ritenuto che ricorrono, nella specie, a tutela del pubblico interesse, le condizioni per la revoca; Visti gli artt. 11 e 138 del testo unico delle leggi di p.s.; D E C R E T A 1. - E' revocato il proprio decreto del 21 maggio 1975, con il quale venne approvata la nomina a guardia particolare giurata del sig. Carpetta Luigi, nato a Pozzuoli il 14 maggio 1936 ed ivi domiciliato alla via Centocamerelle n. 50. 2. - E' revocata, altresi', per l'effetto ogni licenza di porto d'armi. (Omissis)". RITENUTO IN DIRITTO Come si vede, la stretta interdipendenza tra le richieste della ditta resistente e il provvedimento prefettizio e' esplicitata nella stessa motivazione del provvedimento amministrativo, che si richiama alla richiesta, formulata dal datore di lavoro, di revoca della nomina a guardia giurata per il ricorrente, e nel contempo adduce immotivate ragioni del venir meno dell'"ottima moralita'" dell'interessato. Il provvedimento prefettizio risulta adottato ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, del t.u.l.p.s., che prevede la revoca delle autorizzazioni "quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate", e dell'art. 138 del t.u.l.p.s., il quale elenca i requisiti per la nomina a guardia particolare giurata, tra cui che la persona sia di "ottima condotta politica e morale". La normativa predetta non prevede espressamente che l'insussistenza, o nel caso di specie, il venir meno dell'ottima condotta debba essere adeguatamente motivata dall'autorita' amministrativa, e la giurisprudenza amministrativa, nonostante il principio generale dell'obbligo di motivazione degli atti, ritiene non necessaria adeguata motivazione sul punto (cfr. cons. Stato 12 aprile 1957, n. 211). Ma il provvedimento di revoca emesso dal prefetto risulta altresi' implicitamente adottato sulla base del disposto: a) dell'art. 4 del r.d. 26 settembre 1935, n. 1952, secondo il quale "in caso di inosservanza da parte di una guardia giurata degli obblighi fissati puo' il questore sospenderla immediatamente dal servizio salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto"; nonche' b) dell'art. 4 r.d.-l. 12 novembre 1936, n. 2144, il quale afferma che "e' attribuito al questore il potere disciplinare sulle guardie particolari in servizio degli istituti di vigilanza privata con facolta' di sospenderle immediatamente e ritirare loro le armi di cui fossero in possesso salvo il provvedimento di revoca da parte del prefetto". La richiamata normativa, nell'attribuire agli organi amministrativi poteri disciplinari amplissimi, ed indefiniti, verso coloro che svolgono l'attivita' di guardia giurata, non opera alcun distinguo tra le violazioni disciplinari attinenti ai rapporti, stricto sensu privatistici, tra datore di lavoro e lavoratore, e quelle attinenti al "servizio", di interesse pubblicistico, ed in vista della cui funzionalita', efficienza, sicurezza ed utilita' sociale sono prestabiliti i controlli delle autorita' di pubblica sicurezza. Risulta cosi' rimessa alla discrezionalita', incontrollata, ed incontrollabile (stante anche la non necessita' di particolare motivazione, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, sul venir meno dell'ottima condotta), degli organi amministrativi controllanti il "servizio" di vigilanza privata, la possibilita' di far venir meno i presupposti giuridici del rapporto di lavoro (nomina a guardia particolare e abilitazione al porto delle armi), anche ove le mancanze del lavoratore non attengano alla funzionalita' del servizio ma, specificamente a situazioni inerenti ai rapporti tra datore di lavoro e lavoratore. Non solo, ma risulta cosi' consentito, attraverso le informative che il datore di lavoro puo' inviare e per alcuni aspetti deve inviare agli organi amministrativi, in ordine alle mancanze commesse dal lavoratore, che il datore di lavoro aggiri la normativa generale sui licenziamenti, provocando artatamente, anche eventualmente con contestazioni "di comodo", il provvedimento di revoca delle necessarie autorizzazioni, sottraendosi cosi', di fatto, grazie anche alla non obbligatorieta' di motivazione in ordine al venir meno dell'ottima condotta, al controllo giurisdizionale ordinario, (che opererebbe qualora il licenziamento fosse intimato non sulla base del venir meno delle condizioni di legge per la effettuazione della prestazione lavorativa), dal momento che il venir meno dell'autorizzazione amministrativa integra un giustificato motivo oggettivo di cessazione del rapporto di lavoro, ed occulta ogni ulteriore elemento inerente ai rapporti "interni" tra datore e lavoratore. In questi termini, la normativa di riferimento, in base alla quale ha avuto origine il licenziamento del ricorrente, e sulla cui scorta dovrebbe essere decisa nel merito la presente causa, appare in contrasto con alcuni principi sanciti dalla Costituzione. In particolare gli artt. 4 r.d. 26 settembre 1935, n. 1952, e 4 r.d.-l. 12 novembre 1936, n. 2144, i quali sono a fondamento del potere disciplinare degli organi amministrativi, esercitabile con la revoca delle autorizzazioni, nella parte in cui non distinguono tra violazioni disciplinari attinenti alla funzionalita' del servizio, e violazioni disciplinari relative agli aspetti privatistici del rapporto di lavoro, e non limitano solo alle prime la vigilanza disciplinare degli organi amministrativi, appaiono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, poiche' legittimano e mantengono in vigore una disparita' di trattamento e di tutela, per coloro che esercitano le mansioni di guardia particolare giurata, rispetto agli altri lavoratori subordinati, i quali possono giovarsi dell'ordinario regime garantistico stabilito per gli illeciti disciplinari (di cui e' particolare esempio l'art. 7 Stat. lav.). Gli artt. 11, ultimo comma, e 138 del t.u.l.p.s., nel loro combinato disposto, per la parte in cui non prevedono che il provvedimento di revoca della nomina a guardia giurata debba essere motivato in ordine agli elementi che hanno dato luogo alla valutazione del venir meno del requisito della buona condotta, appaiono in contrasto, con l'art. 97 della Costituzione, impedendo il controllo sulla imparzialita' e legalita' dell'azione amministrativa, oltreche' con l'art. 3 della Costituzione, in quanto consentono in fatto le lamentate disparita' di trattamento. Poiche' la presente causa va decisa necessariamente sulla base delle predette norme, e poiche' le prospettate questioni di legittimita' non appaiono manifestamente infondate, va disposta la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, perche' valuti necessario.