IL PRETORE
    Ha emesso la seguente  ordinanza  nella  causa  di  previdenza  n.
 701/1991 r.gen. vertente tra Acciavatti Maria Domenica e l'I.N.P.S.
                               F A T T O
    La  ricorrente  ha  avanzato domanda di riconoscimento del diritto
 alla  doppia  integrazione  al  minimo  quale  titolare  di  pensioni
 I.N.P.S. di vecchiaia e di reversibilita'.
    L'I.N.P.S. ha eccepito l'intervenuta decadenza per essere stata la
 domanda  prodotta  in  data  20  marzo  1991, quindi oltre il termine
 decennale per la proposizione  della  domanda  giudiziale:  decadenza
 verificatasi  in forza dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639
 alla luce dell'interpretazione autentica  di  cui  all'art.  6  della
 legge  1› agosto 1991, n. 166, di conversione con modifiche del d.-l.
 29 marzo 1991, n. 103.
    La ricorrente ha allora sollevato sotto diversi profili  questione
 di  legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 6 citato,
 chiedendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
                             D I R I T T O
    La questione di  costituzionalita'  dell'art.  6  della  legge  1›
 giugno 1991, n. 166 va ritenuta non manifestamente infondata, sotto i
 profili e per le considerazioni che seguono.
    La norma de quo cosi' testualmente recita:
      "1 - I termini previsti dall'art. 47, secondo e terzo comma, del
 d.P.R.  30  aprile  1970,  n. 639, sono posti a pena di decadenza per
 l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La  decadenza
 determina   l'estinzione   del   diritto  ai  ratei  pregressi  delle
 prestazioni previdenziali e l'inammissibilita' della relativa domanda
 giudiziale.    In   caso   di   mancata   proposizione   di   ricorso
 amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza  del  diritto  ai
 singoli ratei.
      2   -  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  hanno  efficacia
 retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in  corso  alla
 data di entrata in vigore del presente decreto".
     A)  Contrasto  con  i  principi di ragionevolezza, eguaglianza ed
 equita' posti dall'art. 3 della Costituzione,  nonche'  dell'art.  38
 della  Costituzione.  L'art.  6  del  d.-l.  29  marzo  1991, n. 103,
 convertito in legge 1› giugno 1991, n. 166, si propone quale norma di
 interpretazione autentica dell'art. 47  del  d.P.R.  n.  639/1970,  e
 quindi  con  efficacia  retroattiva.  Senonche'  nel  contenuto e nei
 risultati  applicativi,  l'art.  6  citato  si   risolve   in   norma
 sostanzialmente  nuova  ed  autonoma  rispetto  alla  fattispecie  da
 interpretare. Tale art. 6 ha infatti  un  ambito  di  estensione  non
 coincidente,  perche'  piu'  vasto, rispetto a quello della norma che
 pretende invece meramente di chiarire imponendone l'esegesi anche per
 il passato: si viene ad incidere, in  sostanza,  sul  diritto  stesso
 alla prestazione previdenziale, diritto pacificamente indisponibile e
 da  ritenersi  imprescrittibile  ex  art.  38,  secondo  comma  della
 Costituzione  e  tale  sempre   riconosciuto   senza   contrasti   in
 giurisprudenza;  quindi  si  va  oltre  i  confini della norma di cui
 all'art. 47 del d.P.R. n. 639/79 cit., che poneva una mera condizione
 di procedibilita' dell'impugnativa  giudiziale  contro  la  reiezione
 della domanda amministrativa volta ad ottenere la prestazione.
     B)  Contrasto  con  gli  artt.  24,  25,  101,  102  e  104 della
 Costituzione. Tale contrasto puo' essere colto laddove  la  norma  in
 oggetto  si  configura  e  qualifica  come  norma  di interpretazione
 autentica con conseguente efficacia retroattiva tesa  ad  interferire
 sulla   autonomia   della   funzione   giurisdizionale   del   potere
 giudiziario. Devesi infatti in  primis  dubitare  dall'esistenza  del
 potere  del  legislatore  di  interpretare  -  in modo autentico - la
 legislazione  vigente,  trattandosi  di  funzione  che   nel   nostro
 ordinamento costituzionale, in virtu' del principio della separazione
 dei  poteri,  e'  demandata  alla giurisdizione. Inoltre, anche sotto
 altro profilo, detta norma,  ancorche'  faccia  salvi  i  giudizi  in
 corso,  ha  peraltro  natura  ed  efficacia di intervento legislativo
 sulla giurisdizione, in materia su cui si e'  formata  quale  diritto
 vivente  l'interpretazione  di  cui  alla  sentenza  della Cassazione
 ss.uu. 21 giugno 1990, n. 6245, che ha configurato il termine di  cui
 all'art.  47  citato  quale  avente  natura  ne' di decadenza, ne' di
 prescrizione, ma di mera decadenza procedimentale dalla  proposizione
 della domanda.
     C)  Contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Siffatto contrasto
 puo'  essere  ravvisato  nel   fatto   che   la   norma   diversifica
 ingiustificatamente  la  posizione di chi abbia, alla data di entrata
 in vigore del decreto stesso, prodotto ricorso in giudizio da  quella
 di chi abbia proposto la sola domanda amministrativa.
     D)  Contrasto  con  gli  artt.  3  e  38 della Costituzione. Tale
 contrasto puo' essere colto per il fatto che la norma, nell'ammettere
 la decadenza dal diritto sostanziale alla prestazione  previdenziale,
 deroga   illegittimamente  alla  tutela  costituzionale  assoluta  ed
 incondizionata di tale fondamentale diritto del lavoratore. La  norma
 in  questione  va  comunque ritenuta manifestamente incostituzionale,
 secondo  quanto  gia'  ripetutamente  affermato  dalla  stessa  Corte
 costituzionale in diverse occasioni (sentenze nn. 210/1971; 36 e  349
 del  1985;  822/1988;  155/1990), in quanto incide arbitrariamente su
 situazioni sostanziali poste in essere dalla pregressa  legislazione,
 modificando  sfavorevolmente  la disciplina di rapporti di durata, in
 modo   irragionevole,   con   lesione    del    principio    generale
 dell'affidamento in materia di diritti di primario interesse pubblico
 correlati a principi costituzionalmente protetti, nella specie quello
 dell'affidamentodel  cittadino  nella sicurezza sociale pubblica, che
 costituisce elemento fondamentale ed indispensabile  dello  Stato  di
 diritto.
    Appare    altresi'    incostituzionale,    perche'    abnorme   ed
 irragionevole,  l'introduzione  per  decreto  legge  di  termini   di
 decadenza  in  materia  previdenziale  senza  la  previsione di norme
 transitorie che facciano salva la possibilita' di introdurre  ricorso
 giudiziario gia' ammesso dall'ordinamento vigente.
    Va infine osservato, quanto al requisito di legge della rilevanza,
 che  trattandosi  di  giudizio  in  cui  l'I.N.P.S.  ha  eccepito  la
 decadenza verificatasi alla luce della norma in oggetto, la soluzione
 della  questione  di  costituzionalita'  si  appalesa   rilevante   e
 necessaria ai fini del giudizio medesimo.