IL PRETORE
Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia di lavoro
promossa da: Zoni Ester, Pallaro Maria, Mascheroni Carla, Squizzato
Teresina, Romani Gabriella, Grazioni Bruna, Colombo Rosangela,
Saibene Giuseppina, Barducco Maria, Paladino Marianna, Piombo Grazia,
Federico Orsola, Fardelli Annunciata, Garoni Felicita, Massari
Luciana, Favero Gabriella, Girardi Maria, Mappelli Costanza, Villa
Biagia, Villa Carmela, Milani Cesira, Zibecchi Rina, Bossi Valeria,
Palminteri Rosario, Scandroglio Maria Luisa, Lo Parco Concetta,
Messana Domenica, Tovagliari Rosangela, Pigni Leda, Foglia Valentina,
Marca Maria, Lascaro Angela, Molon Antonietta, Colombo Angela, Pavan
Fernanda, Galenge Accursia, Mamprin Tina, Vanzini Stefanina, Riccardi
Maria, Rossi Daniela, Giorgetti Franca, Pigni Celeste, Valtorta
Augusta, Colombo Edda, Mangiovi Carmela, Mangiovi Giuseppa, Lago
Olga, Colombo Luigia, Colombo Giancarla, Andreazza Maria, Bimbati
Dario, Lascaro Emmanuele, Mutti Lea, Brugioli Dina, Lo Parco Rosa,
Mascheroni Maria Carla, Bianchi Vitalia, Mecenero Anna, Vanzini
Pompetta, Bossi Carla, Colombo Dina, Premazzi Teresina, Colombo
Augusta, De Murtas Maria, Milazzo Grazia, Vanzini Angela, Simionato
Rosa, D'Angelo Giuseppa, Turci Flavia, Furlan Carla, Vergani Maria
Elisa, Pasinato Fernando, Gatti Vincenzina, Albiati Emilia, Lamberti
Maddalena, Gadda Adele, Drudi Anna, Fontana Angela, Morandi Luigia,
Basso Elvia, Basso Iole, Galfrascoli Maria, Macchi Carla, Rossi
Serafina, Toniolo Rina, Paulis Antonia, Dozio Giuseppina, Formaro
Antonietta, Moventi Maria, Misoli Giuseppina, Basso Giuliana, Vitali
Luciana, Saporiti Carla, Fanni Teresa, Paladino Maria Rosa, Galmarini
Emilia, Scalise Giovanna, Scantamburlo Clementina, Caselli Rina,
Caselli Rita, Fontana Tranquilla, Aguiari Emma, Coppola Benedetta,
Zaffaroni Lidia, Levorato Luciana, Lamberti Maddalena, Vanzini Gina,
Perego Maria, Gandolfo Giuseppa, Boldrini Carla, Della Valle Rosanna,
Romer Angela, Colombo Cecilia, Giorgetti Egidia, Rizzo Giacinta,
Macchi Adele, Scandroglio Luigia, Mascheroni Antonietta, Evanici
Giuseppina, Foglia Carla, Marino Mara, Gatti Clelia, Ubiali Teresa,
Antonini Giuseppina, Capitale Luigia, Bombaglio Rina, Belliato
Antonietta, Scandroglio Maria, Gatti Delfina, Caprioli Lucia, Colombo
Maria, Battiston Pierina, Paolillo Maria Rosaria, Mascheroni Maria
Aluisa, Gatti Luigia, Sommaruga Natalina, Stagni Ernestina, Simonelli
Adele, Montani Angela, Sorentino Maria, Masi Vincenzo, Formentin
Antonia, Ubiali Luigia, Andreazza Teresina, Arnozzi Anna, Bianchi
Gaetana, Lore' Maria, Di Benedetto Rosalia, Clerici Giuseppina, Rossi
Luigia, Macchi Giuseppe, Gabrieletto Giovanna, Quartana Antonietta,
Bove Matilde, Galli Agnese, Fantolo Antonia, Cannata Franco, Doretto
Laura, Rizzolo Maria, Cillo Antonietta, Morandi Giuseppina,
Galfrascoli Rosalba, Gatti Graziella, Molon Luciana, Della Rovere
Maria, Pasinato Franca, Torretta Stefana, Colletti Carmela, D'Onofrio
Chiara, Cremonese Maria Pia, Colombo Andreina, Colombo Giovanna,
Campello Noemi, Colombo Eugenia, Lucetto Severino, Pisani Umberto,
Giani Angela, Bonanno Anna, Sartor Maria, Pizzagalli Maria, Colombo
Maria Silvia, Rossi Ermanna, Mancin Nadia, Bianchi Angela, Brugioli
Ornella, Mascheroni Leopolda, Santino Delfina, Giani Egle, Vanzini
Natalina, Maresca Anna, Maresca Maddalena, Rampinini Ermana, Landoni
Giovanna, Aspesani Emilia, Calloni Adele, Colombo Armana, Colombo
Antida, Albe' Giuseppina, Lampugnani Giovanna, Caccia Renata, Masetti
Angela, Macchi Maria Pia, Colombo Maria, Banfi Ernesto, Dell'Acqua
Ademaro, Colombo Angela, Gagliardone Pinuccia, Franguelli Anna Maria,
Taglioretti Gianna, Pacagnella Ornella, Siemoni Dirce, Colombo
Giuseppina, Carioni Gianpaola, Fassetti Miria, Milanetto Vanda,
Barbielli Emilia, Calende Rosa, Girola Carla, Dinato Mario, Marzorati
Giuliana, Tramontani Cira, Anfitti Fernanda, Badanai Giovanna,
Colombo Matilde, Ferioli Rosa, Di Donato Francesco, Ferioli Carla,
Benini Annunciata, Tognolo Maria Vittoria, Calvenzani Giancarla,
Calvenzani Luigia, Scandroglio Maria Rosa, Umilio Mariangela,
Bellotto Renata, Milani Luigia, Ferioli Maria, Pigni Paola, Pigni
Mariangela, Dinato Maria, Belegotto Maria, Di Lascio Domenica, Cova
Andreina, Mancin Nadia, Campello Tersilia, Fogo Beatrice, Milano
Natale, Fuse' Marisa, Renesto Valentina, Dell'Acqua Rosa Maria, Selmo
Giuseppe, Tognoni Elisa, Filopanti Carla, Framarin Licia, Bellotto
Silvana, Colombo Gaetanina, Carraro Giuliana, Gatti Elena, Canavesi
Anna, Lampugnani Maria Rosa, Taglioretti Petronilla, Bolzan
Antonietta, Aprea Alfonso, Battiston Gino, Bana Della Valle Bianca,
Pontieri Lina, Canciello Maria Neve, Aldizio Vitale, Montani
Giuseppina, Riggio Nicolo', assistiti e difesi dall'avv. Valfredo
Nicoletti, contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale in
persona del presidente pro-tempore, con sede in Roma via Ciro il
Grande n. 21.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso depositato in data 5 dicembre 1988 i ricorrenti, come
indicati in rubrica, adivano il pretore di Busto Arsizio, in funzione
di giudice del lavoro, lamentando che, dipendenti, alcuni della Vita
Mayer S.p.a., altri della cartiera di Cairate S.p.a., entrambe le
societa' comunque facenti parte dello stesso gruppo produttivo, a
seguito del fallimento di quest'ultimo, dichiarato nel settembre
1977, erano stati licenziati perche' l'attivita' produttiva era
cessata. Rilevando altresi' che il trattamento di disoccupazione
speciale al quale erano stati ammessi ai sensi dell'art. 8 della
legge n. 1115/1968, si era protratto per un lungo periodo di tempo
(fino alla fine dell'87) ai sensi dell'art. 4 della legge n.
464/1972, in considerazione dello stato di crisi in cui aveva versato
il settore cartaio.
Deducevano i ricorrenti che l'istituto previdenziale convenuto,
nell'erogare la suddetta indennita' nella misura dei 2/3 prima (legge
n. 1115/1968) e dell'80% poi (legge n. 33/1980) della retribuzione di
fatto percepita nell'ultimo mese di lavoro (con un tetto di L.
600.000 da rivalutarsi annualmente sulla base dell'80%
dell'indennita' di contingenza maturata nel precedente anno), non
aveva tenuto conto "degli aumenti del costo della vita ovvero dei
trattamenti contrattuali relativi alla retribuzione di riferimento".
In via principale i ricorrenti lamentavano una errata
interpretazione (e conseguentemente applicazione) delle norme di
legge da parte dell'I.N.P.S., il quale, erogando il trattamento ex
art. 4 della legge n. 464/1972, non aveva qualificato - come invece
avrebbe dovuto - il provvedimento di ammissione al trattamento, per i
successivi periodi trimestrali, quale costitutivo di un vero e
proprio rinnovo del trattamento stesso; con la conseguenza che aveva
omesso di calcolare ad ogni trimestre la indennita' spettante ai
ricorrenti "come se il licenziamento fosse nuovamente intervenuto".
D'altro canto tale e' il sistema - quello cioe' di calcolare la
integrazione sulla base della retribuzione "che sarebbe spettata" -
adottato dalla C.I.G.S., della quale il trattamento di disoccupazione
speciale condivide, secondo i ricorrenti, presupposti e funzione.
In via subordinata i ricorrenti rilevavano che, qualora il
giudicante avesse ritenuto corretta l'interpretazione delle norme
operata dall'I.N.P.S., avrebbe dovuto rimettere gli atti davanti alla
Corte costituzionale essendo quelle norme in contrasto:
A) con l'art. 38 della Costituzione perche' quel trattamento
non assicura ai lavoratori quei "mezzi adeguati alle loro esigenze di
vita" che invece la Carta costituzionale vuole siano assicurati ai
lavoratori in caso di disoccupazione speciale;
B) con gli artt. 3 e 36 della Costituzione in quanto,
nonostante l'identita' di presupposti che condividono con la C.I.G.S.
"farebbero derivare conseguenze di intervento profondamente diverse
in ordine alla adeguatezza del trattamento rispetto al mutare della
situazione economica, con particolare riguardo al potere di acquisto
e quindi di soddisfacimento dei bisogni dei lavoratori".
Concludevano pertanto chiedendo al pretore di condannare
l'I.N.P.S. a corrispondere in loro favore le somme come indicate in
ricorso.
Si costituiva l'I.N.P.S. contestando le avverse deduzioni.
Nel merito, in particolare, rilevava che la domanda va rigettata,
in quanto:
1) non e' applicabile l'analogia legis perche', nel caso di spe-
cie, manca quel vuoto legislativo che con l'analogia si intende
colmare: sicche', non potrebbe legittimamente applicarsi al
trattamento di disoccupazione quel criterio che il legislatore ha
previsto per la C.I.G.S.;
2) il legislatore ha fornito una interpretazione autentica della
normativa in contestazione laddove, con l'art. 25 della legge n.
155/1981, ha riconosciuto l'indennita' di disoccupazione, secondo i
criteri pretesi dai ricorrenti, solo ai lavoratori licenziati dopo il
1 febbraio 1980 i quali siano stati posti in C.I.G.S. prima del
licenziamento.
L'I.N.P.S. opponeva poi che anche la questione di legittimita'
costituzionale doveva considerarsi infondata, perche':
A) l'art. 4 della legge n. 464/1972 prevede la possibilita' di
prolungare il trattamento solo in presenza di situazioni eccezionali
e per successivi periodi trimestrali. Sicche', essendo stato previsto
solo per brevi periodi, non poteva certo il legislatore predisporre
un meccanismo di adeguamento al mutato potere di acquisto della
moneta. Il problema pertanto si sarebbe creato solo a causa di
un'abnorme applicazione dell'istituto da parte dell'Autorita'
amministrativa e non perche' questo presenti profili di
incostituzionalita' di per se' considerato.
B) I ricorrenti hanno del tutto omesso di provare che la misura
dell'indennita' cosi' come erogata e' stata effettivamente inadeguata
alle esigenze di vita dei lavoratori per circa 10 anni.
C) Non e' possibile ritenere tra loro commensurabili le
posizioni dei cassintegrati e dei disoccupati: mentre i primi sono
lavoratori, ai quali va pertanto assicurato un trattamento che ha
come parametro la retribuzione che avrebbero dovuto effettivamente
percepire, per i disoccupati, in mancanza di un rapporto di lavoro
attuale, il parametro non puo' essere costituito dalla retribuzione
"che avrebbero dovuto percepire"; d'altro canto, il concetto
"retribuzione sufficiente ad assicurare a se' e alla famiglia una
esistenza libera e dignitosa" e' cosa ben diversa da quei "mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita" di cui parla l'art. 38 della
Costituzione.
In via pregiudiziale poi l'I.N.P.S. rilevava che:
1) il giudice adito deve dichiararsi incompetente ad esaminare
la posizione di 58 ricorrenti per i quali sono competenti i pretori
di Como, Milano e Varese;
2) le posizioni di due lavoratrici devono considerarsi affette
da nullita' per mancanza di procura;
3) il ricorso va dichiarato improponibile per mancanza della
richiesta di cui all'art. 127 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 ed
improcedibile ex art. 443 del c.p.c. per la mancata proposizione dei
ricorsi amministrativi;
4) i ricorrenti non hanno provato la sussistenza delle
condizioni dell'azione;
5) si sono in ogni caso verificate le decadenze di cui all'art.
46 primo, secondo e terzo comma del d.P.R. n. 639/1970;
6) si e' verificata la prescrizione dei crediti vantati per i
periodi anteriori al 14 dicembre 1983.
Dichiarata la propria incompetenza per territorio con riferimento
alla posizione di 58 lavoratori e dichiarata la improcedibilita' del
ricorso per mancato espletamento delle procedure amministrative, da
parte di questo pretore, i ricorrenti, esclusi quei 58 per i quali e'
competente altro pretore, all'esito dell'esperimento delle procedure
amministrative, riassumevano il processo davanti a questo giudice.
Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, il pretore
invitava le parti alla discussione orale.
RITENUTO IN DIRITTO
Esaminando la rilevanza che la questione di legittimita'
costituzionale esplica nel procedimento de quo, preliminarmente,
occorre osservare che le eccezioni pregiudiziali e preliminari di
merito, opposte dall'I.N.P.S., vanno rigettate.
Superate le questioni di incompetenza per territorio per i 58
ricorrenti e di improcedibilita' del ricorso, si deve rilevare: che
l'art. 8 della legge n. 533/1973 non consente di tenere conto delle
decadenze verificatesi relativamente al procedimento amministrativo
quali sono quelle - eccepite - di cui all'art. 46 del d.P.R. n.
639/1970; e che l'art. 148 delle disposizioni attuative al c.p.c.
(come modif. della legge n. 533/1973) ha abrogato tutte le
disposizioni, contenute in materia previdenziale, le quali
condizionano la proponibilita' della domanda giudiziaria, quali
quella contenuta nell'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 e quella di cui
all'art. 127 del r.d.-l. n. 1827/1935.
Ne' puo' condurre a diverse conclusioni l'art. 1 del d.-l. n.
259/1990, in quanto, a prescindere dalla concreta applicabilita' al
caso di specie della normativa ivi contenuta, trattandosi quello in
esame di procedimento in corso alla data di entrata in vigore del
decreto (v. quinto comma di quell'articolo), in ogni caso il decreto
non e' stato convertito in legge. Senza passare ad esaminarle, non
possono poi rilevare nemmeno le eccezioni di nullita' di due
posizioni processuali e quella di prescrizione, in quanto, anche in
caso di loro accoglimento, la rilevanza della questione di
costituzionalita' non verrebbe meno con riferimento alle altre
posizioni e agli altri periodi non coperti da prescrizione.
Non puo' infine trovare accoglimento l'eccezione preliminare di
merito relativa alla mancata prova delle condizioni dell'azione, in
quanto, anche tenuto conto degli obblighi di lealta' processuale che
gravano sulle parti, in special modo su un istituto previdenziale,
quest'ultimo non ha negato formalmente di avere effettivamente
corrisposto per il tempo e nella misura indicati dai ricorrenti la
indennita' di disoccupazione sociale.
Resta in ogni caso salva la possibilita' di verificare in
concreto, da parte di questo giudicante, le singole posizioni
processuali dei ricorrenti, anche alla luce della documentazione che
puo' essere ordinata all'I.N.P.S. di esibire in prosieguo di
processo.
Sgombrato il campo dalle eccezioni pregiudiziali e preliminari di
merito, occorre passare ad esaminare la rilevanza della questione di
costituzionalita' dell'art. 8, secondo comma, della legge n.
1115/1968 nel giudizio di cui si discute, sotto l'aspetto del merito.
Ebbene non puo' dubitarsi che, al fine della risoluzione del
giudizio de quo, e' necessario fare applicazione degli artt. 8,
secondo comma, della legge n. 1115/1968 e dell'art. 4 della legge n.
464/1972.
L'art. 8, secondo comma, della legge 1115/1968 dispone che
l'importo giornaliero del trattamento speciale .. e' determinato
dividendo .. l'80% della retribuzione di fatto .. percepita
nell'ultimo mese di lavoro.
L'art. 4 della legge n. 464/1972, disponendo che "nei casi di
crisi economiche settoriali o locali il trattamento speciale previsto
dall'art. 8 della legge n. 1115/1968 puo' essere corrisposto per
successivi periodi trimestrali ..", fa un esplicito rinvio a quella
norma e alle modalita' di liquidazione del trattamento stesso, senza
prevedere alcun diverso criterio, tenuto conto della peculiarita'
della fattispecie.
Ne' puo' ritenersi abbia in qualche modo inciso su tale normativa
la sentenza n. 497 in data 21-27 aprile 1988 della Corte
costituzionale la quale ha dichiarato la illegittimita'
costituzionale dell'art. 13 d.-l. n. 30/1974 convertito in legge n.
114/1974 "per la parte in cui non prevede un meccanismo di
adeguamento del valore monetario ivi indicato".
Cio' in quanto tale sentenza non ha apportato modifiche alla
normativa che regola il trattamento di disoccupazione speciale, per
due motivi.
Il primo e' che i presupposti che sono a fondamento dei due
trattamenti (ordinario e speciale) di disoccupazione sono del tutto
diversi.
Il secondo e' che il rinvio che il quarto comma dell'art. 8 della
legge n. 1115/1968 fa alle norme relative al trattamento ordinario
attiene alla sola parte procedurale e non anche ai criteri di
determinazione dell'indennita', che sono del tutto diversi e tra loro
autonomi.
Per gli stessi motivi e per l'ulteriore ragione che la fattispecie
sottoposta a questo giudicante e' anteriore alla sua entrata in
vigore, non puo' rilevare in alcun modo il d.-l. n. 86/1988
convertito in legge n. 160/1988 il quale all'art. 7 ha regolato ex
novo le modalita' di liquidazione del trattamento ordinario di
disoccupazione.
Non vi e' poi alcuna norma che consenta di accedere alla tesi dei
ricorrenti, per la quale, al momento della proroga trimestrale del
trattamento speciale di disoccupazione, la retribuzione da prendere a
base di calcolo e' quella che sarebbe spettata, come se il
licenziamento fosse stato nuovamente irrogato.
Il provvedimento di proroga del trattamento presuppone una
valutazione da parte della autorita' amministrativa preposta, circa
la sussistenza o la persistenza della crisi economica settoriale o
locale, che non incide in alcun modo sul presupposto, ormai
cristallizzato, dell'erogazione del trattamento che e' costituito dal
licenziamento per cessazione di attivita' aziendali di reparto o di
stabilimento o per riduzione di personale.
Ne consegue che, in mancanza di una previsione normativa nel senso
dedotto dai ricorrenti, il trattamento di disoccupazione di cui si
discute non puo' che essere calcolato sulla base della retribuzione
percepita al momento del licenziamento, cosi' come recita l'art. 8,
secondo comma, della legge n. 1115/1968 richiamato dall'art. 4 della
legge n. 464/1972.
Ebbene, a parere di questo giudice tale combinato disposto
presenta elementi di incostituzionalita'.
Premessa da cui occorre partire e' che, fermi restando i
presupposti giustificativi, la durata e l'entita' del trattamento
speciale di disoccupazione, quali previsti dall'art. 8 della legge n.
1115/1968, l'art. 4 della legge n. 464/1972 ha inciso sulla durata di
quello, prorogabile di tre mesi in tre mesi, in presenza di crisi
settoriali o locali.
Lo scopo del legislatore era, evidentemente, quello di intervenire
piu' efficacemente in favore di quei disoccupati, i quali, per
evidenti ragioni connesse col settore o con la zona geografica in cui
operavano, avrebbero incontrato maggiori difficolta' a reperire un
nuovo posto di lavoro.
Ma se questo e' lo scopo di quel trattamento, allora, tenuto conto
della mancanza di un termine finale imposto alla sua erogazione, si
deve concludere che e' connessa con la sua stessa natura la
possibilita' di una sua durata prolungata nel termpo, fino a quando
il Ministro valuti il perdurare di quella crisi, insieme con
l'opportunita' di un prolungamento della sua concessione, costituita
dalla sussistenza di un interesse pubblico alla sua erogazione.
Ne consegue che la mancata previsione, da parte del legislatore,
di uno strumento di adeguamento di quel trattamento al mutato potere
di acquisto della moneta e ai miglioramenti contrattuali ottenuti
dalla categoria di appartenenza del lavoratore, pone quel combinato
disposto in contrasto con alcune norme costituzionali.
A) Innanzi tutto, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 36 della
Costituzione in relazione alle norme che, in materia di cassa
integrazione guadagni straordinaria, assicurano ai lavoratori sospesi
l'80% della retribuzione globale "che sarebbe ad essi spettata" (v.
art. 2, della legge n. 1115/1968 e art. 2 della legge n. 164/1975),
nonostante che C.I.G.S. e disoccupazione speciale di cui all'art. 4
della legge 464/1972 condividano, almeno per certi aspetti,
presupposti (crisi economiche settoriali e locali: art. 4 della legge
n. 464/1972 e art. 2 della legge n. 1115/1968), e funzione (sostegno
del salario dei lavoratori).
In particolare, quanto a quest'ultima, se e' vero che inizialmente
la C.I.G.S. aveva una funzione previdenziale a tutela di fenomeni di
disoccupazione parziale costituiti dalla riduzione e dalla
sospensione dell'attivita', e' altrettanto vero che, col tempo, ha
assunto piu' spiccate caratteristiche di intervento a tutela di
fattispecie di disoccupazione vera e propria, quali sono quelle prese
in considerazione dagli artt. 24 e 25 della legge n. 675/1977.
Sono pertanto ingiustificate le differenze di trattamento
assicurate ai cassintegrati (80% della retribuzione che sarebbe
spettata) e ai disoccupati speciali ex art. 4 della legge n. 464/1971
(80% della retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro).
Ne' tali differenze possono giustificarsi, cosi' come fa
l'I.N.P.S., con la circostanza che, per i lavoratori, l'integrazione
deve avere come parametro la retribuzione, mentre, per i disoccupati,
l'indennita' puo' essere del tutto svincolata da quella.
Tale affermazione non e' esatta con riferimento alla posizione dei
disoccupati per i quali cio' che manca non e' certo il parametro
costituito dalla retribuzione (v. art. 8 della legge, n. 1115/1968)
bensi' un sistema di adeguamento dell'indennita' nel senso di cui si
e' detto prima.
Ma non e' nemmeno esatta con riferimento alla posizione dei
cassaintegrati, i quali, limitatamente alla ipotesi contemplata
dall'art. 25 della legge n. 675/1977, pur essendo legati da un
rapporto di lavoro solo formalmente, percepiscono una integrazione
che ha come parametro la retribuzione reale.
Ne' quelle differenze si possono giustificare con una pretesa
differenza di definizioni esistenti tra le norme contenute negli
artt. 36 e 38 della Costituzione. I "mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita" non sono certo concetto meno intenso o garantista
di "retribuzione. . . sufficiente ad assicurare a se' o alla famiglia
una esistenza libera e dignitosa", soprattutto se si tiene conto che
le esigenze di vita di una persona sono quelle formatesi, ad un dato
momento, a seguito del tenore di vita condotto per mezzo della
retribuzione fino ad allora percepita.
B) Il combinato disposto degli artt. 8 della legge n. 1115/1968 e
4 della legge n. 464/1972 contrasta poi con l'art. 38 della
Costituzione.
Del contenuto e del significato di questa norma si e' appena
detto.
Ebbene, l'assoluta mancata previsione da parte della normativa in
esame di uno strumento di adeguamento del trattamento al mutato
potere di acquisto della moneta, in ipotesi di erogazione del
trattamento per periodi molto lunghi, come nel caso di specie,
finisce per negare lo scopo stesso di quel trattamento e per porsi di
conseguenza in contrasto con la norma costituzionale.
Occorre evidenziare, infatti, che uno strumento di rivalutazione
e' stato previsto dal legislatore solo per il tetto, inizialmente
fissato, di L. 600.000, nella misura dell'80% dell'aumento
dell'indennita' di contingenza verificatasi nell'anno precedente.
Qualora, come nella fattispecie, l'indennita' di disoccupazione
non raggiunga quel tetto (i ricorrenti hanno sempre percepito a quel
titolo L. 296.000 mensili) e' evidente che quella rimane esposta
all'erosione del poter di acquisto della moneta a causa del fenomeno
inflattivo.
Ed infatti, proprio al fine di ovviare a tale inconveniente e'
intervenuta la Corte costituzionale in materia di trattamento di
disoccupazione ordinaria.
Cosi' nella sentenza n. 497/1988, premesso che l'art. 38 della
Costituzione "postula requisiti di effettivita'" e che "non puo'
ritenersi rispondente ai richiamati precetti costituzionali una norma
che. . . non stabilisca, di fronte al fenomeno in fatto della
notevole diminuzione del potere di acquisto della moneta, un
meccanismo diretto ad assicurare, anche in prospettiva temporale
dell'adeguatezza nei sensi su indicati dell'indennita' e quindi del
trattamento di disoccupazione involontaria" ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13 del d.-l. n. 30/1974 per
la parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento del valore
monetario ivi indicato.