IL PRETORE
    A  scioglimento  della  riserva  che  precede  ha  pronunciato  la
 seguente  ordinanza  nella  causa  r.g.  727/89  promossa  da  Arduin
 Giuseppe (avv. I. Raneri) contro Ente nazionale di assistenza per gli
 agenti  e rappresentanti di commercio, Enasarco (avv. O. D'Agostino e
 V. Cattozzo), oggetto: ripetizione indebito pensionistico.
                       SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    1. - Arduin Giuseppe, titolare di pensione di invalidita' I.N.P.S.
 con decorrenza 1› marzo 1971 e di pensione di vecchiaia Enasarco, con
 decorrenza 1› febbraio 1984, a fronte della  richiesta  dell'Enasarco
 di  restituzione della somma di L. 6.556.997, con interessi, a titolo
 di integrazione al minimo indebitamente percepita dal 1984  al  1988,
 ha  chiesto con ricorso del 28 luglio 1989 che venga accertato il suo
 diritto a conservare la  pensione  percepita  dall'ente  nell'importo
 integrato  al  minimo goduto alla data di cessazione del diritto alla
 detta integrazione e  fino  al  suo  superamento  per  effetto  della
 perequazione  automatica  sulla  pensione  "a calcolo"; cio' ai sensi
 dell'art. 6, commi sesto e settimo della legge 11 novembre  1983,  n.
 638.
    In    via    subordinata    ha   chiesto   che   venga   accertata
 l'irripetibilita'  della  somma  richiesta  dall'Enasarco  in  quanto
 percepita  in  buona  fede, in virtu' del disposto dell'art. 52 della
 legge 9 marzo 1989, n. 88.
    In   via   ulteriormente  subordinata  ha  chiesto  l'accertamento
 dell'estinzione  del  diritto  alla  ripetizione  vantato   dall'ente
 convenuto per il decorso del termine di prescrizione quinquennale.
    2. - L'Enasarco ha contestato le avverse pretese sostenendo che il
 diritto  all'integrazione  al minimo sulla pensione erogata dall'ente
 non era mai stato acquisito dall'Arduin,  poiche'  egli,  al  momento
 della  liquidazione  della  pensione  di vecchiaia (1› febbraio 1984)
 godeva gia' di pensione I.N.P.S. (1› marzo 1971);  a  sostegno  delle
 sue  affermazioni  l'Enasarco ha invocato l'art. 6, terzo comma della
 legge n. 638/1983, che vieta la corresponsione  dell'integrazione  al
 minimo su due pensioni.
    Di  conseguenza l'importo della pensione erogata dall'Enasarco non
 poteva essere "cristallizzato" al trattamento minimo, non essendo mai
 sorto il diritto alla detta integrazione.
    L'ente convenuto ha rilevato inoltre che l'Arduin  aveva  superato
 fin  dall'anno  1984  i  limiti  di  reddito  di  cui  al primo comma
 dell'art. 6 della legge n. 638/1983 e che  quindi  l'integrazione  al
 minimo percepita doveva essere restituita ai sensi dell'art. 2033 del
 c.c., con applicazione dell'ordinaria prescrizione decennale, che non
 si era compiuta.
    3.  -  All'udienza  di  discussione  il ricorrente ha sollevato la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52 della legge  n.
 88/1989,  nella  parte  in  cui  non  prevede  anche per i pensionati
 Enasarco la possibilita' di non  restituire  le  somme  indebitamente
 percepite  in  assenza di dolo, a differenza dei pensionati I.N.P.S.,
 in relazione all'art. 3 della Costituzione.
                        MOTIVI DELLA DECISIONE
    1. - Il pretore giudica rilevante e non  manifestamente  infondata
 la  questione  di  costituzionalita'  dell'art. 2033 Codice civile in
 relazione all'art. 21  del  decreto  ministeriale  20  febbraio  1974
 (regolamento  di  esecuzione  della  legge  2  febbraio  1973, n. 12)
 rispetto agli artt. 3 e 38 della Costituzione e  dell'art.  52  della
 legge 9 marzo 1989, n. 88, rispetto all'art. 3 della Costituzione.
    2. - La questione e la sua rilevanza.
    2.1.  -  L'Arduin  non contesta di aver percepito somme non dovute
 dall'Enasarco a titolo di integrazione al minimo.
    In effetti, a decorrere dal  1›  ottobre  1983  l'integrazione  al
 trattamento  minimo delle pensioni a carico dell'a.g.o. e delle altre
 gestioni elencate nell'art. 6, primo comma, della legge n.  638/1983,
 comprese  le  pensioni  erogate dall'Enasarco, non spetta ai soggetti
 che posseggano redditi propri superiori all'importo determinato dalla
 legge; tale importo risulta essere stato superato dal ricorrente  fin
 dalla  data  di  decorrenza  della pensione di vecchiaia Enasarco (1›
 febbraio 1984).
    2.2. - L'Arduin non puo' godere della c.d. "cristallizzazione" del
 trattamento minimo.
    Tale beneficio, secondo  l'interpretazione  di  questo  ufficio  e
 della  prevalente  giurisprudenza  di  merito,  si  applica infatti a
 coloro che all'entrata in vigore della legge citata godevano gia'  di
 due  trattamenti  pensionistici  entrambi  integrati  al  minimo, o a
 coloro che, godendo di  una  sola  pensione,  superino  i  limiti  di
 reddito previsti per avere diritto all'integrazione al minimo.
    L'Arduin,  che  alla  data  di maturazione della pensione Enasarco
 godeva di pensione I.N.P.S. integrata al minimo, non ha  maturato  il
 diritto  all'integrazione al minimo della seconda pensione; l'importo
 di quest'ultima non puo' dunque essere congelato  (art.  6,  sesto  e
 settimo comma della legge n. 638/1983).
    2.3. - L'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione
 dell'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e dell'istituto
 nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro)
 invocato  dal  ricorrente,  none'  applicabile  alla  fattispecie ne'
 direttamente ne' analogicamente.
    La disposizione stabilisce al  primo  comma  che  "le  pensioni  a
 carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
 vecchiaia  ed  i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni
 obbligatorie sostitutive o,  comunque,  integrative  della  medesima,
 della  gestione  speciale  minatori,  delle  gestioni  speciali per i
 commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
 nonche'  la  pensione  sociale,  possono  essere  in   ogni   momento
 rettificate  dagli  enti  o  fondi  erogatori,  in  caso di errore di
 qualsiasi natura commesso  in  sede  di  attribuzione,  erogazione  o
 riliquidazione della prestazione".
    Il  secondo  comma  prosegue  stabilendo  che "nel caso in cui, in
 conseguenza del provvedimento modificato, siano state  riscosse  rate
 di  pensione  risultanti  no dovute, non si fa luogo a recupero delle
 somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a  dolo
 dell'interessato".
    La  pensione  erogata  dall'Enasarco  ha  natura  integrativa  del
 trattamento derivante dall'assicurazione  generale  obbligatoria  per
 l'invalidita'  vecchiaia  e superstiti prevista dalla legge 22 luglio
 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per
 invalidita'  vecchiaia  e   superstiti   agli   esercenti   attivita'
 commerciali  e  ai  loro  familiari  coadiutori e coordinamento degli
 ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi.
    Tuttavia l'art. 52 della legge n.  88/1989,  pur  indicando  quali
 pensioni  rettificabili  quelle  a  carico delle gestioni integrative
 dell'assicurazione generale obbligatoria, non si riferisce, giusta il
 tenore letterale dell'articolo, che alle pensioni erogate  dai  fondi
 integrativi  gestiti  dall'I.N.P.S.,  e non a quelle erogate da fondi
 integrativi gestiti da altri enti.
    Simile conclusione e'  agevole  trarre  dalla  collocazione  della
 norma   nell'ambito  di  una  legge  dedicata  alla  ristrutturazione
 dell'I.N.P.S. (e dell'I.N.A.I.L.,  per  il  quale  e'  dettata  norma
 corrispondente a quella dell'art. 52:  v. art. 55).
    Del  resto,  quando  il legislatore ha voluto far riferimento alle
 pensioni erogate dall'Enasarco, lo ha esplicitamente  indicato,  come
 ad  esempio  nella  legge  n.  683/1983, ove all'art. 6, con apposita
 modifica in sede di conversione del d.-l. 12 settembre 1983, n.  463,
 sono  state  ricomprese  nella  nuova  regolamentazione  del  diritto
 all'integrazione al minimo anche le pensioni Enasarco.
    Anche l'art. 1 del d.-l. 23 dicembre 1987, n. 942, convertito  con
 modificazioni  nella  legge  27  febbraio  1978,  n.  41,  in tema di
 perequazione automatica delle pensioni, fa riferimento esplicito  sia
 alle  pensioni  erogate  dalle  gestioni  obbligatorie  di previdenza
 sostitutive o integrative dell'a.g.o., sia alle pensioni  integrative
 erogate dall'Enasarco, cosi' mostrando che nell'espressione "gestioni
 obbligatorie di previdenza integrative dell'a.g.o." non doveva essere
 ricompresa la pensione integrativa erogata dall'Enasarco.
    In  base  a  tali  considerazioni si puo' concludere che l'art. 52
 della legge n. 88/1989,  cosi'  come  (si  ritiene  illegittimamente)
 formulato  e'  applicabile direttamente alle sole prestazioni erogate
 dall'I.N.P.S. e non anche a quelle erogate dall'Enasarco.
    Infine, la norma in esame non e' suscettibile  di  interpretazione
 analogica.
    Essa  si  pone  infatti  come  eccezionale  rispetto  al  generale
 principio della ripetibilita' dell'indebito oggettivo (art. 2033  del
 Codice civile).
    Il  rapporto di cui e' causa resta quindi disciplinato dalle norme
 speciali  concernenti  l'ordinamento  dei  trattamenti  pensionistici
 erogati  dall'Enasarco e quindi dall'art. 21 del decreto ministeriale
 20 febbraio 1974 (Regolamento di esecuzione della  legge  2  febbraio
 1973,  n.  12)  il quale prevede la ripetibilita' delle somme versate
 dall'Enasarco per prestazioni non dovute in ogni caso, con i relativi
 interessi, di cui l'indebito non viene gravato solo in caso di errore
 dell'Ente.
    Tale  disposizione  regolamentare  e'  espressione  del  principio
 generale di ripetibilita' dell'indebito ogettivo di cui all'art. 2033
 del Codice civile.
    In base a tali norme (art. 2033 del Codice civile e art. 21, primo
 comma   del  decreto  ministeriale  20  febbraio  1974)  e  alla  non
 applicabilita'  dell'art.  52  citato  le  pretese   del   ricorrente
 dovrebbero  essere  giudicate  non fondate, nonostante il pretore non
 ravvisi nell'atteggiamento dell'Arduin gli estremi del dolo.
    Da   cio'   la   rilevanza   della   questione   di   legittimita'
 costituzionale.
    3. - La non manifesta infondatezza.
    3.1.  -  L'art.  52 della legge n. 88/1989 appare in contrasto non
 infondatamente con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non
 prevede l'irripetibilita' dell'indebito pensionistico, salvo il  dolo
 del  percipiente,  anche  in  caso di indebito scaturito da rettifica
 delle pensioni integrative dell'assicurazione  generale  obbligatoria
 erogate dall'Enasarco.
    La   irripetibilita'  dell'indebito  e'  infatti  prevista  per  i
 pensionati I.N.P.S., sia che siano assicurati  presso  l'a.g.o.,  che
 presso i fondi integrativi di questa gestiti dall'istituto.
    La  norma crea quindi una disparita' di trattamento tra coloro che
 godono  di  trattamenti  pensionistici  anche  integrativi,   erogati
 dall'I.N.P.S.  e  coloro  che  godono  dei  trattamenti pensionistici
 integrativi erogati dall'Enasarco,  per  i  quali  ultimi  l'indebito
 percepito in buona fede deve essere comunque restituito.
    3.2.   -   La   normativa   aplicabile   in  materia  di  indebito
 pensionistico per gli assicurati Enasarco, desumibile dall'art.  2033
 del  Codice civile, in relazione all'art. 21 del decreto ministeriale
 20 febbraio 1974 appare in contrasto non infondatamente con gli artt.
 3 e 38 della Costituzione.
    Riguardo  al  primo  profilo  di  illegittimita',   la   normativa
 denunciata  crea  una  disparita'  di  trattamento  tra  i pensionati
 Enasarco,  i  pensionati  I.N.P.S.  e  i  pensionati  ex   dipendenti
 pubblici.
    Infatti,  mentre per queste ultime categorie di pensionati vale il
 principio di irripetibilita' dell'indebito percepito  in  buona  fede
 (art.  52  citato, come interpretato dalla Corte costituzionale nella
 sentenza n. 383/90 e dalla Corte  di  cassazione  nella  sentenza  n.
 4805/1989;  art.  206  del  d.P.R.  29 dicembre 1973, n. 1092), per i
 pensionati Enasarco tale regola non trova applicazione.
    Riguardo al secondo profilo, e' evidente come l'applicazione della
 normativa denunciata non permette che venga assicurata al  pensionato
 la  destinazione delle somme percepite al soddisfacimento dei bisogni
 fondamentali propri e della famiglia,  attesa  la  natura  alimentare
 della prestazione pensionistica.
    In relazione al diritto di assistenza garantito dall'art. 38 della
 Costituzione,  occorre  infine considerare che in casi come quello in
 esame, a distanza di  anni  dalla  percezione  vengono  richieste  al
 pensionato  somme  ingenti,  che la legge permette vengano trattenute
 sulla pensione anche  in  deroga  dei  limiti  previsti  dai  singoli
 ordinamenti (art. 6, comma 11-quinquies, della legge n. 638/1983), e,
 quindi,  per  gli  assicurati  Enasarco,  anche prelevando piu' di un
 quinto della pensione dovuta (art. 28 della legge 2 febbraio 1973, n.
 12).