IL PRETORE
    Ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza   nella  controversia
 previdenziale promossa da: Marchetti Loredana (rappresentata e difesa
 dagli  avv.ti   Terenziani   e   Petronio),   contro   l'I.N.A.D.E.L.
 (rappresentato e difeso dall'avv. Plata).
    Con  ricorso  depositato  il  28  gennaio  1991 Marchetti Loredana
 chiamava in giudizio l'I.N.A.D.E.L. perche', accertato il suo diritto
 l'Istituto venisse condannato ad ammetterla al riscatto del corso  di
 studi per il conseguimento del diploma di infermiera professionale.
    Esponeva  che  la  sua  domanda  presentata il 26 gennaio 1990 era
 stata respinta dall'I.N.A.D.E.L. che aveva invocato l'art. 12 legge 8
 marzo 1968, n.  152,  male  interpretandolo;  in  subordine  eccepiva
 l'illegittimita' costituzionale della norma.
    Si  costituiva  l'I.N.A.D.E.L.  chiedendo il rigetto della domanda
 sostenendo  che  sono  riscattabili  solo   i   periodi   di   studio
 universitario  o  dei corsi speciali di perfezionamento e tale non e'
 il corso per l'ottenimento del diploma di infermiera professionale.
    All'odierna udienza, dopo la discussione  orale  della  causa,  il
 pretore  ha  riservato la decisione, riserva che viene sciolta con la
 presente ordinanza.
    La ricorrente, diplomata infermiera professionale il 2 luglio 1976
 ed in servizio presso la U.S.L. n. 9 di Reggio Emilia, il 25  gennaio
 1990   chiese  all'I.N.A.D.E.L.  di  poter  riscattare  il  corso  di
 specializzazione. La sua domanda venne respinta dall'I.N.A.D.E.L.  il
 29  gennaio  1990  giacche'  il  citato  art. 12 non consentirebbe il
 riscatto.
    Ritiene  il  pretore  che  l'interpretazione  della   norma   data
 dall'I.N.A.D.E.L. e' corretta.
    L'art.  12  della  legge  8  marzo  1969,  n. 152, prevede che "il
 personale di ruolo e quello non di ruolo possono  ottenere,  ai  fini
 della liquidazione dell'indennita' premio di servizio, il riscatto ..
 dei   periodi  di  studio  universitario  e  dei  corsi  speciali  di
 perfezionamento,  purche'  valutabili  ai  fini  del  trattamento  di
 quiescenza ..".
    La  norma,  come spiegato da Corte costituzionale n. 520 del 13-15
 novembre 1990, e' norma di mero rinvio all'art. 69 del r.d.l. 3 marzo
 1938, n. 680 "unica conferente sul piano sostanziale".  Questa  cosi'
 dispone  "Gli  impiegati iscritti alla cassa di previdenza, muniti di
 laurea o titolo equipollente, possono chiedere il riscatto degli anni
 di studio corrispondente alla  durata  legale  dei  rispettivi  corsi
 universitari  o equiparati, purche' la laurea o il titolo siano stati
 prescritti per l'ammissione ad uno  dei  posti  occupati  durante  la
 carriera".
    Il  diploma era prescritto perche' la Marchetti fosse assunta come
 infermiera professionale.
    L'art. 24 della legge  22  novembre  1962,  n.  1646,  prevede  la
 possibilita' di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il
 biennio corrispondente al corso di studio presso la scuola convitto.
    Impedisce  l'accoglimento della domanda solo il fatto che il corso
 per infermieri professionali non e' ne' universitario ne' puo' essere
 ricompreso fra i "corsi speciali di perfezionamento".
    Tale espressione ha un preciso significato  tecnico  attribuitogli
 dal  d.P.R. 10 febbraio 1982, n. 162, sul "Riordinamento delle scuole
 dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazioni e dei corsi
 speciali di perfezionamento"; secondo l'art. 16 del citato d.P.R., ad
 esso possono iscriversi coloro che sono in possesso di titoli di stu-
 dio di livello universitario.
    Ai sensi della legislazione vigente la  domanda  non  puo'  essere
 accolta.
    Le  norme  che  ne  impediscono  l'accoglimento  sembrano pero' in
 contrasto  con  l'art.  3  della  Costituzione,  non  rispondendo  al
 principio di ragionevolezza.
    Come  gia' riconosciuto dalla Corte costituzionale (sentenza n. 73
 del 20 marzo 1985 e le altre citate  nella  sua  stessa  motivazione)
 l'indennita'   premio   di   servizio   ha  natura  previdenziale  ed
 assistenziale ed e' un vero e proprio trattamento  integrativo  della
 pensione,  ponendosi  accanto  a  questa  ed  alle altre indennita' e
 prestazioni nell'ambito del trattamento di quiescenza.  Non  si  vede
 quindi per quale motivo la durata del corso di studi, riscattabile ai
 fini  del  trattamento di quiescenza, non possa esserlo anche ai fini
 dell'indennita' premio di servizio.
    Piu' volte la Corte costituzionale infatti ha  ritenuto  che  alla
 preparazione  professionale  acquisita  debba  essere  concessa "ogni
 considerazione ai fini della quiescenza" (sentenze nn. 128/1981,  765
 e  1016  del 1988 e 163/1989) intendendo quest'ultima espressione nel
 senso  ampio  gia'   spiegato.   La   differenziazione   non   sembra
 ragionevole.
    La  norma  sembra  essere  in  contrasto anche con l'art. 97 della
 Costituzione  essendo  di  fatto  un  ostacolo  al   buon   andamento
 dell'amministrazione  che  ha  interesse  all'immissione di personale
 qualificato che potrebbe essere demotivato dal  procurarsi  l'onerosa
 specializzazione  giacche'  potrebbe raggiungere la stessa anzianita'
 del personale  non  qualificato,  senza  considerazione  del  periodo
 necessario al compimento degli studi.
    La questione non e' manifestamente infondata e deve essere rimessa
 alla  Corte  costituzionale  previa  sospensione  del procedimento in
 corso.