IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia previdenziale promossa da: Marchetti Loredana (rappresentata e difesa dagli avv.ti Terenziani e Petronio), contro l'I.N.A.D.E.L. (rappresentato e difeso dall'avv. Plata). Con ricorso depositato il 28 gennaio 1991 Marchetti Loredana chiamava in giudizio l'I.N.A.D.E.L. perche', accertato il suo diritto l'Istituto venisse condannato ad ammetterla al riscatto del corso di studi per il conseguimento del diploma di infermiera professionale. Esponeva che la sua domanda presentata il 26 gennaio 1990 era stata respinta dall'I.N.A.D.E.L. che aveva invocato l'art. 12 legge 8 marzo 1968, n. 152, male interpretandolo; in subordine eccepiva l'illegittimita' costituzionale della norma. Si costituiva l'I.N.A.D.E.L. chiedendo il rigetto della domanda sostenendo che sono riscattabili solo i periodi di studio universitario o dei corsi speciali di perfezionamento e tale non e' il corso per l'ottenimento del diploma di infermiera professionale. All'odierna udienza, dopo la discussione orale della causa, il pretore ha riservato la decisione, riserva che viene sciolta con la presente ordinanza. La ricorrente, diplomata infermiera professionale il 2 luglio 1976 ed in servizio presso la U.S.L. n. 9 di Reggio Emilia, il 25 gennaio 1990 chiese all'I.N.A.D.E.L. di poter riscattare il corso di specializzazione. La sua domanda venne respinta dall'I.N.A.D.E.L. il 29 gennaio 1990 giacche' il citato art. 12 non consentirebbe il riscatto. Ritiene il pretore che l'interpretazione della norma data dall'I.N.A.D.E.L. e' corretta. L'art. 12 della legge 8 marzo 1969, n. 152, prevede che "il personale di ruolo e quello non di ruolo possono ottenere, ai fini della liquidazione dell'indennita' premio di servizio, il riscatto .. dei periodi di studio universitario e dei corsi speciali di perfezionamento, purche' valutabili ai fini del trattamento di quiescenza ..". La norma, come spiegato da Corte costituzionale n. 520 del 13-15 novembre 1990, e' norma di mero rinvio all'art. 69 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 "unica conferente sul piano sostanziale". Questa cosi' dispone "Gli impiegati iscritti alla cassa di previdenza, muniti di laurea o titolo equipollente, possono chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondente alla durata legale dei rispettivi corsi universitari o equiparati, purche' la laurea o il titolo siano stati prescritti per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera". Il diploma era prescritto perche' la Marchetti fosse assunta come infermiera professionale. L'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, prevede la possibilita' di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il biennio corrispondente al corso di studio presso la scuola convitto. Impedisce l'accoglimento della domanda solo il fatto che il corso per infermieri professionali non e' ne' universitario ne' puo' essere ricompreso fra i "corsi speciali di perfezionamento". Tale espressione ha un preciso significato tecnico attribuitogli dal d.P.R. 10 febbraio 1982, n. 162, sul "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazioni e dei corsi speciali di perfezionamento"; secondo l'art. 16 del citato d.P.R., ad esso possono iscriversi coloro che sono in possesso di titoli di stu- dio di livello universitario. Ai sensi della legislazione vigente la domanda non puo' essere accolta. Le norme che ne impediscono l'accoglimento sembrano pero' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, non rispondendo al principio di ragionevolezza. Come gia' riconosciuto dalla Corte costituzionale (sentenza n. 73 del 20 marzo 1985 e le altre citate nella sua stessa motivazione) l'indennita' premio di servizio ha natura previdenziale ed assistenziale ed e' un vero e proprio trattamento integrativo della pensione, ponendosi accanto a questa ed alle altre indennita' e prestazioni nell'ambito del trattamento di quiescenza. Non si vede quindi per quale motivo la durata del corso di studi, riscattabile ai fini del trattamento di quiescenza, non possa esserlo anche ai fini dell'indennita' premio di servizio. Piu' volte la Corte costituzionale infatti ha ritenuto che alla preparazione professionale acquisita debba essere concessa "ogni considerazione ai fini della quiescenza" (sentenze nn. 128/1981, 765 e 1016 del 1988 e 163/1989) intendendo quest'ultima espressione nel senso ampio gia' spiegato. La differenziazione non sembra ragionevole. La norma sembra essere in contrasto anche con l'art. 97 della Costituzione essendo di fatto un ostacolo al buon andamento dell'amministrazione che ha interesse all'immissione di personale qualificato che potrebbe essere demotivato dal procurarsi l'onerosa specializzazione giacche' potrebbe raggiungere la stessa anzianita' del personale non qualificato, senza considerazione del periodo necessario al compimento degli studi. La questione non e' manifestamente infondata e deve essere rimessa alla Corte costituzionale previa sospensione del procedimento in corso.