IL CONSIGLIO DI STATO
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso in appello n.
 2262/1989, proposto dal dott. Emilio Brunati, rappresentato e  difeso
 dall'avv.  Franco  Rosso  e  dall'avv.  Paolo Marini ed elettivamente
 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Gramsci n.
 36, contro l'unita' socio sanitaria locale n. 77 di Pavia, in persona
 del legale rappresentante in carica, non  costituitasi  in  giudizio,
 per   l'annullamento  della  sentenza  del  tribunale  amministrativo
 regionale della Lombardia, sezione prima, n. 1060/88,  pubblicata  il
 20 dicembre 1988;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito  alla  pubblica  udienza  dell'11  gennaio 1991 il relatore,
 consigliere Rosalia Bellavia, e udito, altresi', l'avv. Ciociola,  su
 delega  dell'avv.  F.  Rosso,  per  l'appellante,  mentre  nessuno e'
 intervenuto per l'amministrazione appellata;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    Il dott. Emilio Brunati, in  servizio  presso  l'u.s.s.l.  (unita'
 socio  sanitaria  locale)  n. 77 di Pavia, con il ricorso n. 2581/84,
 impugno', davanti al t.a.r. Lombardia, la delibera  del  comitato  di
 gestione  della  detta  u.s.s.l.  6  marzo  1984, n. 125, nella parte
 concernente il di lui inquadramento  nella  posizione  funzionale  di
 assistente  medico,  assumendo  che, in base alla qualifica rivestita
 (neuropsichiatra infantile coordinatore,  proveniente  dal  consorzio
 sanitario  di zona Ticino 4 di Casorate Primo, cioe' da ente locale),
 avrebbe ambo i requisiti per l'inquadramento nella posizione di aiuto
 ospedaliero.
    Con  tale  gravame,  il  ricorrente  aveva  sostenuto  che  la sua
 pregressa qualifica si sarebbe dovuta equiparare a quella del  medico
 igienista  primo  dirigente,  dante  titolo  all'inquadramento  nella
 posizione funzionale di  aiuto  ospedaliero,  in  base  alla  tabella
 allegato 2 al d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
     L'u.s.s.l.,  invece,  aveva  considerata  la  detta  qualifica di
 neuropsichiatra riconducibile a quella di medico  di  altri  servizi,
 dante  titolo  all'inquadramento  come aiuto solo in concomitanza con
 un'anzianita' di servizio di almeno dieci anni, da lui non posseduta,
 e, di conseguenza, lo aveva inquadrato come assistente, per  mancanza
 del cennato requisito di anzianita'.
    La  sezione  prima  dell'adito t.a.r., con la sentenza n. 1060/88,
 pubblicata il 20 dicembre 1988, respinse il ricorso, avendo ravvisato
 l'inquadramento del deducente conforme alla prescrizione dell'art. 64
 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, visto che il  medesimo  istante,
 in quanto medico di altri servizi con meno di dieci anni di servizio,
 in  base  alla  tabella  di  equiparazione  allegata al detto d.P.R.,
 doveva essere inquadrato come assistente e non come aiuto, nel mentre
 le   funzioni    di    coordinatore    rivestite    non    incidevano
 sull'inquadramento,   correlato   esclusivamente   all'anzianita'  di
 servizio.
    Il Brunati, con  il  presente  ricorso,  ha  appellato  la  citata
 sentenza,   deducendo   quanto  appresso,  dopo  aver  richiamato  le
 motivazioni dell'originario ricorso.
    Nel suo caso, non era stato possibile tener conto  della  sentenza
 della  Corte costituzionale 21 luglio 1988, n. 827, utilizzata, dallo
 stesso t.a.r., nella successiva decisione 9 giugno 1989, n. 269,  per
 risolvere  favorevolmente  alla ricorrente una identica controversia,
 parimenti diretta contro la medesima delibera da lui impugnata.
    La menzionata Corte, con la  richiamata  sentenza,  ha  dichiarato
 l'incostituzionalita'  della  tabella  allegato 2 al citato d.P.R. n.
 761/1979  per  quanto  concerne  la   diversita'   dei   criteri   di
 inquadramento  degli  assistenti  sociali, non giustificata da alcuna
 plausibile ragione, trattandosi di  personale  che  ha  continuato  a
 svolgere  presso  il  nuovo  ente  ove e' stato trasferito ex lege la
 medesima attivita' esplicata presso l'ente di provenienza.
    Il t.a.r., con la richiamata decisione, ha correttamente osservato
 che non  sussisteva  alcuna  intrinseca  ragione,  se  non  meramente
 formale, per negare alla ricorrente una posizione funzionale che, ove
 non  fosse  avvenuto  il  trasferimento  nei ruoli regionali, avrebbe
 continuato a mantenere.
    Tali  osservazioni  valgono  anche  per  la  posizione   di   esso
 appellante.
    Egli,  infatti,  aveva sostenuto che, avendo continuato a svolgere
 presso l'u.s.s.l.  le  funzioni  di  coordinatore  conseguite  presso
 l'ente  di provenienza, avrebbe avuto diritto all'inquadramento nella
 posizione funzionale corrispondente  alle  funzioni  espletate  sulla
 base di formali provvedimenti di conferimento.
    L'impugnata  decisione,  gia'  ingiusta allorche' venne emessa dal
 t.a.r., risulta ulteriormente priva di valida giustificazione dopo la
 citata sentenza della Corte costituzionale e la successiva  soluzione
 favorevole di un altro caso uguale al suo.
    L'appellante   ha,   indi,   concluso   chiedendo   l'annullamento
 dell'impugnata sentenza, con il conseguente accoglimento del  ricorso
 di  prime cure e con la rifusione delle spese ed onorari di ambedue i
 gradi di giudizio.
    L'appellata u.s.s.l. non si e' costituita in giudizio.
                             D I R I T T O
    L'adito t.a.r. ha ritenuto infondata la  pretesa  del  ricorrente,
 attenendosi al disposto dell'art. 64 del d.P.R.  20 dicembre 1979, n.
 761,  il  quale  ha  statuito  che il personale transitato dagli enti
 locali alle uu.ss.ll. dovesse essere inquadrato nei ruoli  nominativi
 regionali in base alla tabella di equiparazione di cui all'allegato 2
 dello  stesso  d.P.R.,  prevedendo,  altresi',  che  per il personale
 rivestente qualifiche non espressamente  indicate  in  detta  tabella
 l'inquadramento  si  sarebbe  dovuto operare con riferimento a quanto
 previsto per le qualifiche equipollenti.
    Ha osservato, in sostanza, il t.a.r. che nel caso  ricorrente  non
 era  possibile  applicare  il criterio della equipollenza, poiche' la
 qualifica dallo stesso posseduta era stata indicata nella tabella  in
 questione.
    Il  Brunati,  in questa sede di appello, ha, anzitutto, riproposto
 l'assunto difensivo precedentemente  sostenuto  nel  primo  grado  di
 giudizio  ed ha, poi, invocato la sentenza della Corte costituzionale
 n. 827 del 5-21 luglio 1988,  assumendo  che,  in  base  allo  stesso
 principio  che  aveva  condotto  alla  declaratoria di illegittimita'
 costituzionale della  citata  tabella  nella  parte  riguardante  gli
 assistenti   sociali,  avrebbe  avuto  titolo  l'inquadramento  nella
 posizione di aiuto ospedaliero, con  riguardo  al  fatto  che  presso
 l'ente  di  provenienza ricopriva, a seguito di concorso, il posto di
 coordinatore, nel quale era stato, poi, confermato dall'u.s.s.l.
    Il collegio non puo' che concordare con l'avviso  del  t.a.r.,  il
 quale si e' attenuto rigorosamente al disposto del citato art. 64 del
 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, disciplinante la subiecta materia.
    Il criterio della equipollenza, previsto da detta norma unicamente
 per   ovviare   a  possibili  omissioni,  stanti  la  varieta'  e  la
 molteplicita'  di  qualifiche  sussistenti   presso   gli   enti   di
 provenienza  del  personale  di cui trattasi, poteva essere applicato
 solo nel  caso  che  nella  tabella  de  qua  mancasse  la  qualifica
 rivestita dal singolo dipendente da inquadrare nei ruoli regionali.
    Per  quanto  concerne il personale medico, la tabella in questione
 ha, fra l'altro, previsto l'inquadramento del "medico igienista o  di
 altri   servizi"   nella   posizione   funzionale   di  assistente  e
 l'inquadramento del "medico igienista o di altri servizi  con  almeno
 dieci anni di servizio", nella posizione funzionale di aiuto.
    L'odierno   appellante,   in   quanto  "neuropsichiatra  infantile
 coordinatore" del consorzio sanitario di zona Ticino  4  di  Casorate
 Primo,   e,   quindi,  rientrante  nell'ampia  categoria  dei  medici
 igienisti o  di  altri  servizi,  avendo  un'anzianita'  di  servizio
 inferiore ai dieci anni, correttamente, sulla base delle disposizioni
 in materia, e' stato inquadrato nella qualifica di assistente.
    Ne',  cosi'  come  evidenziato  dal  t.a.r.,  secondo  la  esposta
 normativa,  la  qualifica  del  predetto  poteva  essere  considerata
 equipollente  a  quella  di  "medico  igienista primo dirigente" (che
 avrebbe consentito l'inquadramento nella  qualifica  di  aiuto),  con
 riguardo  alla  circostanza  che  il  medesimo  aveva  conseguito  la
 posizione di coordinatore. Invero, cio' era ed e' precluso dal  fatto
 che  la  qualifica  di  "medico  igienista  di  altri servizi" in cui
 rientra   quella   ricoperta   dall'interessato,   e'   espressamente
 contemplata  nella  tabella, che non da' alcun rilievo alla posizione
 di coordinatore.
    Ne', come  assunto  dal  deducente  in  questa  sede,  la  gravata
 sentenza  puo'  essere  riformata in senso a lui favorevole alla luce
 della pronunzia della Corte costituzionale n.  827/1988,  atteso  che
 detta  declaratoria di incostituzionalita' concerne esclusivamente la
 parte della  citata  tabella  relativa  agli  assistenti  sociali  e,
 quindi,  non  incide,  in alcun modo, sulla diversa parte relativa ai
 medici, tuttora operante.
    Ugualmente, non puo' giovare all'appellante  l'invocata  soluzione
 di  un  altro  caso analogo al suo, risolto favorevolmente dal t.a.r.
 (sentenza 9 giugno 1989, n. 296), con riferimento alla detta sentenza
 della Corte costituzionale.
    La decisione intervenuta su un altro caso analogo o anche identico
 costituisce si' un precedente giurisprudenziale, ma non puo',  certo,
 condizionare  la  pronunzia del giudice successivamente adito, tenuto
 ad applicare esclusivamente le norme positive, ma non necessariamente
 la giurisprudenza formata da altri  giudici,  dalla  quale  puo'  ben
 discostarsi, ove non la condivida.
    Tanto precisato, con riferimento all'attuale situazione normativa,
 che  impedisce  di accogliere la pretesa dell'appellante, il collegio
 ritiene,  tuttavia,  che  la  tabella  di  equiparazione  dei  medici
 contenuta  nel ripetuto allegato 2 di cui al d.P.R. n. 761/1979 abbia
 ingiustificatamente omesso di differenziare la posizione  dei  medici
 igienisti  o  di  altri  servizi  "coordinatori", provenienti da enti
 locali e  mantenuti  nella  stessa  posizione  lavorativa  presso  le
 uu.ss.ll.,  da  quella  dei  medici igienisti o di altri servizi "non
 coordinatori".
    Per i primi, infatti, ancorche' pervenuti, come l'appellante, alla
 posizione di coordinatore - superiore rispetto a quella iniziale -  a
 seguito  di  concorso,  l'inquadramento,  in  base  alla  tabella  di
 equiparazione in parola, e' stato previsto alla  stessa  stregua  dei
 semplici  medici  igienisti  o  di  altri  servizi  trovantisi  nella
 qualifica iniziale.
    Cio' ha  comportato  l'attribuzione  di  un  medesimo  trattamento
 indistintamente  a  posizioni  lavorative sovraordinate e a posizioni
 lavorative sottordinate, a differenza di quanto  disposto  per  altre
 qualifiche,  come,  ad  esempio, nel caso del "medico igienista primo
 dirigente", contravvenendo  ai  generali  principi  disciplinanti  il
 trattamento  giuridico ed economico dei pubblici dipendenti, ancorato
 alla scala gerarchica delle relative posizioni.
    Tale assetto normativo pone il dubbio che la tabella  in  oggetto,
 nell'ambito  considerato,  risulti  in contrasto con gli artt. 3 e 97
 della Costituzione.
    La prima delle dette norme garantisce ai cittadini la  parita'  di
 trattamento giuridico a parita' di condizioni. Dallo stesso principio
 costituzionale  discende,  pertanto,  che a situazioni differenti fra
 loro debba corrispondere un trattamento diversificato, adeguato  alle
 singole   distinte   fattispecie.  Riservare  lo  stesso  trattamento
 giuridico a posizioni non coincidenti si risolve, infatti,  o  in  un
 vantaggio ingiustificato per una parte o in un decremento per l'altra
 parte,  in  violazione,  in ogni caso, del principio della parita' di
 trattamento a parita' di condizioni.
    La tabella di equiparazione in oggetto non sembra che abbia tenuto
 conto   della   posizione   differenziata  dei  medici  coordinatori,
 accomunandoli con i medici della qualifica iniziale  di  carriera  ed
 attribuendo  ai  primi,  di  conseguenza,  un  trattamento  deteriore
 rispetto a quello riservato ad altre qualifiche  sovraordinate,  come
 quella di medico igienista primo dirigente.
    Ugualmente,  la  stessa  tabella,  nei limiti considerati, pare in
 evidente contrasto con l'art. 97 della Costituzione, che  e'  rivolto
 ad  assicurare,  per  quanto  qui  interessa,  il  buon  andamento  e
 l'imparzialita' dell'amministrazione.
    Accorpare  in  una   stessa   posizione   funzionale   il   medico
 coordinatore   ed   i   medici   coordinati  comporta,  infatti,  una
 demotivazione nel primo, per quanto  attiene  all'assolvimento  delle
 proprie  funzioni, ed attenuta la subordinazione degli altri verso un
 superiore che si trova nella stessa posizione funzionale.
    Tutto cio', ovviamente, creando insoddisfazioni da  una  parte  ed
 attriti  dall'altra,  non  puo'  che  ridondare a svantaggio del buon
 andamento della pubblica amministrazione.
    Alla stregua delle esposte considerazioni ed atteso che la lesione
 lamentata dal deducente discende direttamente dalla tabella de qua  e
 non  dall'applicazione  fattane  dall'amministrazione,  conforme alle
 prescrizioni della stessa, ne consegue  la  rilevanza,  ai  fini  del
 presente   appello,   della   questione  di  costituzionalita'  sopra
 delineata, che si ritiene non manifestamente infondata.
    L'appello in esame risulta, infatti, accoglibile solo a condizione
 che  la  menzionata  tabella  di  equiparazione   venga   previamente
 dichiarata incostituzionale nella parte sopra specificata.
    Invero,  l'eventuale  caducazione di detta parte, comporterebbe la
 necessita' di annullare l'impugnata delibera, nei limiti  concernenti
 l'inquadramento dell'odierno appellante nella posizione funzionale di
 assistente,  con  il  contestuale  riconoscimento  del  diritto dello
 stesso ad essere inquadrato nella superiore posizione  funzionale  di
 aiuto.
    Concludendo, occorre disporre la sospensione del presente giudizio
 e  la rimessione degli atti della causa alla Corte costituzionale, ai
 sensi e per gli effetti dell'art.  134  della  Costituzione,  nonche'
 degli  artt.  1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23
 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87.