IL CONSIGLIO DI STATO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello n. 2262/1989, proposto dal dott. Emilio Brunati, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Rosso e dall'avv. Paolo Marini ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Gramsci n. 36, contro l'unita' socio sanitaria locale n. 77 di Pavia, in persona del legale rappresentante in carica, non costituitasi in giudizio, per l'annullamento della sentenza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione prima, n. 1060/88, pubblicata il 20 dicembre 1988; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti tutti della causa; Udito alla pubblica udienza dell'11 gennaio 1991 il relatore, consigliere Rosalia Bellavia, e udito, altresi', l'avv. Ciociola, su delega dell'avv. F. Rosso, per l'appellante, mentre nessuno e' intervenuto per l'amministrazione appellata; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O Il dott. Emilio Brunati, in servizio presso l'u.s.s.l. (unita' socio sanitaria locale) n. 77 di Pavia, con il ricorso n. 2581/84, impugno', davanti al t.a.r. Lombardia, la delibera del comitato di gestione della detta u.s.s.l. 6 marzo 1984, n. 125, nella parte concernente il di lui inquadramento nella posizione funzionale di assistente medico, assumendo che, in base alla qualifica rivestita (neuropsichiatra infantile coordinatore, proveniente dal consorzio sanitario di zona Ticino 4 di Casorate Primo, cioe' da ente locale), avrebbe ambo i requisiti per l'inquadramento nella posizione di aiuto ospedaliero. Con tale gravame, il ricorrente aveva sostenuto che la sua pregressa qualifica si sarebbe dovuta equiparare a quella del medico igienista primo dirigente, dante titolo all'inquadramento nella posizione funzionale di aiuto ospedaliero, in base alla tabella allegato 2 al d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761. L'u.s.s.l., invece, aveva considerata la detta qualifica di neuropsichiatra riconducibile a quella di medico di altri servizi, dante titolo all'inquadramento come aiuto solo in concomitanza con un'anzianita' di servizio di almeno dieci anni, da lui non posseduta, e, di conseguenza, lo aveva inquadrato come assistente, per mancanza del cennato requisito di anzianita'. La sezione prima dell'adito t.a.r., con la sentenza n. 1060/88, pubblicata il 20 dicembre 1988, respinse il ricorso, avendo ravvisato l'inquadramento del deducente conforme alla prescrizione dell'art. 64 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, visto che il medesimo istante, in quanto medico di altri servizi con meno di dieci anni di servizio, in base alla tabella di equiparazione allegata al detto d.P.R., doveva essere inquadrato come assistente e non come aiuto, nel mentre le funzioni di coordinatore rivestite non incidevano sull'inquadramento, correlato esclusivamente all'anzianita' di servizio. Il Brunati, con il presente ricorso, ha appellato la citata sentenza, deducendo quanto appresso, dopo aver richiamato le motivazioni dell'originario ricorso. Nel suo caso, non era stato possibile tener conto della sentenza della Corte costituzionale 21 luglio 1988, n. 827, utilizzata, dallo stesso t.a.r., nella successiva decisione 9 giugno 1989, n. 269, per risolvere favorevolmente alla ricorrente una identica controversia, parimenti diretta contro la medesima delibera da lui impugnata. La menzionata Corte, con la richiamata sentenza, ha dichiarato l'incostituzionalita' della tabella allegato 2 al citato d.P.R. n. 761/1979 per quanto concerne la diversita' dei criteri di inquadramento degli assistenti sociali, non giustificata da alcuna plausibile ragione, trattandosi di personale che ha continuato a svolgere presso il nuovo ente ove e' stato trasferito ex lege la medesima attivita' esplicata presso l'ente di provenienza. Il t.a.r., con la richiamata decisione, ha correttamente osservato che non sussisteva alcuna intrinseca ragione, se non meramente formale, per negare alla ricorrente una posizione funzionale che, ove non fosse avvenuto il trasferimento nei ruoli regionali, avrebbe continuato a mantenere. Tali osservazioni valgono anche per la posizione di esso appellante. Egli, infatti, aveva sostenuto che, avendo continuato a svolgere presso l'u.s.s.l. le funzioni di coordinatore conseguite presso l'ente di provenienza, avrebbe avuto diritto all'inquadramento nella posizione funzionale corrispondente alle funzioni espletate sulla base di formali provvedimenti di conferimento. L'impugnata decisione, gia' ingiusta allorche' venne emessa dal t.a.r., risulta ulteriormente priva di valida giustificazione dopo la citata sentenza della Corte costituzionale e la successiva soluzione favorevole di un altro caso uguale al suo. L'appellante ha, indi, concluso chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza, con il conseguente accoglimento del ricorso di prime cure e con la rifusione delle spese ed onorari di ambedue i gradi di giudizio. L'appellata u.s.s.l. non si e' costituita in giudizio. D I R I T T O L'adito t.a.r. ha ritenuto infondata la pretesa del ricorrente, attenendosi al disposto dell'art. 64 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, il quale ha statuito che il personale transitato dagli enti locali alle uu.ss.ll. dovesse essere inquadrato nei ruoli nominativi regionali in base alla tabella di equiparazione di cui all'allegato 2 dello stesso d.P.R., prevedendo, altresi', che per il personale rivestente qualifiche non espressamente indicate in detta tabella l'inquadramento si sarebbe dovuto operare con riferimento a quanto previsto per le qualifiche equipollenti. Ha osservato, in sostanza, il t.a.r. che nel caso ricorrente non era possibile applicare il criterio della equipollenza, poiche' la qualifica dallo stesso posseduta era stata indicata nella tabella in questione. Il Brunati, in questa sede di appello, ha, anzitutto, riproposto l'assunto difensivo precedentemente sostenuto nel primo grado di giudizio ed ha, poi, invocato la sentenza della Corte costituzionale n. 827 del 5-21 luglio 1988, assumendo che, in base allo stesso principio che aveva condotto alla declaratoria di illegittimita' costituzionale della citata tabella nella parte riguardante gli assistenti sociali, avrebbe avuto titolo l'inquadramento nella posizione di aiuto ospedaliero, con riguardo al fatto che presso l'ente di provenienza ricopriva, a seguito di concorso, il posto di coordinatore, nel quale era stato, poi, confermato dall'u.s.s.l. Il collegio non puo' che concordare con l'avviso del t.a.r., il quale si e' attenuto rigorosamente al disposto del citato art. 64 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, disciplinante la subiecta materia. Il criterio della equipollenza, previsto da detta norma unicamente per ovviare a possibili omissioni, stanti la varieta' e la molteplicita' di qualifiche sussistenti presso gli enti di provenienza del personale di cui trattasi, poteva essere applicato solo nel caso che nella tabella de qua mancasse la qualifica rivestita dal singolo dipendente da inquadrare nei ruoli regionali. Per quanto concerne il personale medico, la tabella in questione ha, fra l'altro, previsto l'inquadramento del "medico igienista o di altri servizi" nella posizione funzionale di assistente e l'inquadramento del "medico igienista o di altri servizi con almeno dieci anni di servizio", nella posizione funzionale di aiuto. L'odierno appellante, in quanto "neuropsichiatra infantile coordinatore" del consorzio sanitario di zona Ticino 4 di Casorate Primo, e, quindi, rientrante nell'ampia categoria dei medici igienisti o di altri servizi, avendo un'anzianita' di servizio inferiore ai dieci anni, correttamente, sulla base delle disposizioni in materia, e' stato inquadrato nella qualifica di assistente. Ne', cosi' come evidenziato dal t.a.r., secondo la esposta normativa, la qualifica del predetto poteva essere considerata equipollente a quella di "medico igienista primo dirigente" (che avrebbe consentito l'inquadramento nella qualifica di aiuto), con riguardo alla circostanza che il medesimo aveva conseguito la posizione di coordinatore. Invero, cio' era ed e' precluso dal fatto che la qualifica di "medico igienista di altri servizi" in cui rientra quella ricoperta dall'interessato, e' espressamente contemplata nella tabella, che non da' alcun rilievo alla posizione di coordinatore. Ne', come assunto dal deducente in questa sede, la gravata sentenza puo' essere riformata in senso a lui favorevole alla luce della pronunzia della Corte costituzionale n. 827/1988, atteso che detta declaratoria di incostituzionalita' concerne esclusivamente la parte della citata tabella relativa agli assistenti sociali e, quindi, non incide, in alcun modo, sulla diversa parte relativa ai medici, tuttora operante. Ugualmente, non puo' giovare all'appellante l'invocata soluzione di un altro caso analogo al suo, risolto favorevolmente dal t.a.r. (sentenza 9 giugno 1989, n. 296), con riferimento alla detta sentenza della Corte costituzionale. La decisione intervenuta su un altro caso analogo o anche identico costituisce si' un precedente giurisprudenziale, ma non puo', certo, condizionare la pronunzia del giudice successivamente adito, tenuto ad applicare esclusivamente le norme positive, ma non necessariamente la giurisprudenza formata da altri giudici, dalla quale puo' ben discostarsi, ove non la condivida. Tanto precisato, con riferimento all'attuale situazione normativa, che impedisce di accogliere la pretesa dell'appellante, il collegio ritiene, tuttavia, che la tabella di equiparazione dei medici contenuta nel ripetuto allegato 2 di cui al d.P.R. n. 761/1979 abbia ingiustificatamente omesso di differenziare la posizione dei medici igienisti o di altri servizi "coordinatori", provenienti da enti locali e mantenuti nella stessa posizione lavorativa presso le uu.ss.ll., da quella dei medici igienisti o di altri servizi "non coordinatori". Per i primi, infatti, ancorche' pervenuti, come l'appellante, alla posizione di coordinatore - superiore rispetto a quella iniziale - a seguito di concorso, l'inquadramento, in base alla tabella di equiparazione in parola, e' stato previsto alla stessa stregua dei semplici medici igienisti o di altri servizi trovantisi nella qualifica iniziale. Cio' ha comportato l'attribuzione di un medesimo trattamento indistintamente a posizioni lavorative sovraordinate e a posizioni lavorative sottordinate, a differenza di quanto disposto per altre qualifiche, come, ad esempio, nel caso del "medico igienista primo dirigente", contravvenendo ai generali principi disciplinanti il trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti, ancorato alla scala gerarchica delle relative posizioni. Tale assetto normativo pone il dubbio che la tabella in oggetto, nell'ambito considerato, risulti in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. La prima delle dette norme garantisce ai cittadini la parita' di trattamento giuridico a parita' di condizioni. Dallo stesso principio costituzionale discende, pertanto, che a situazioni differenti fra loro debba corrispondere un trattamento diversificato, adeguato alle singole distinte fattispecie. Riservare lo stesso trattamento giuridico a posizioni non coincidenti si risolve, infatti, o in un vantaggio ingiustificato per una parte o in un decremento per l'altra parte, in violazione, in ogni caso, del principio della parita' di trattamento a parita' di condizioni. La tabella di equiparazione in oggetto non sembra che abbia tenuto conto della posizione differenziata dei medici coordinatori, accomunandoli con i medici della qualifica iniziale di carriera ed attribuendo ai primi, di conseguenza, un trattamento deteriore rispetto a quello riservato ad altre qualifiche sovraordinate, come quella di medico igienista primo dirigente. Ugualmente, la stessa tabella, nei limiti considerati, pare in evidente contrasto con l'art. 97 della Costituzione, che e' rivolto ad assicurare, per quanto qui interessa, il buon andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione. Accorpare in una stessa posizione funzionale il medico coordinatore ed i medici coordinati comporta, infatti, una demotivazione nel primo, per quanto attiene all'assolvimento delle proprie funzioni, ed attenuta la subordinazione degli altri verso un superiore che si trova nella stessa posizione funzionale. Tutto cio', ovviamente, creando insoddisfazioni da una parte ed attriti dall'altra, non puo' che ridondare a svantaggio del buon andamento della pubblica amministrazione. Alla stregua delle esposte considerazioni ed atteso che la lesione lamentata dal deducente discende direttamente dalla tabella de qua e non dall'applicazione fattane dall'amministrazione, conforme alle prescrizioni della stessa, ne consegue la rilevanza, ai fini del presente appello, della questione di costituzionalita' sopra delineata, che si ritiene non manifestamente infondata. L'appello in esame risulta, infatti, accoglibile solo a condizione che la menzionata tabella di equiparazione venga previamente dichiarata incostituzionale nella parte sopra specificata. Invero, l'eventuale caducazione di detta parte, comporterebbe la necessita' di annullare l'impugnata delibera, nei limiti concernenti l'inquadramento dell'odierno appellante nella posizione funzionale di assistente, con il contestuale riconoscimento del diritto dello stesso ad essere inquadrato nella superiore posizione funzionale di aiuto. Concludendo, occorre disporre la sospensione del presente giudizio e la rimessione degli atti della causa alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della Costituzione, nonche' degli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87.