IL PRETORE Ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente ordinanza nei confronti di Sagretti Francesco. Osserva che nel dibattimento il p.m. di udienza ha contestato all'imputato (citato per rispondere del delitto di danneggiamento aggravato e della contravvenzione di violazione della legge Merli) l'ulteriore reato di cui all'art. 1-sexies della legge n. 431/1985; che il pretore ha informato l'imputato della sua facolta' di chiedere termini a difesa ai sensi dell'art. 519 del c.p.p. e che questi si e' avvalso di tale facolta'. A questo punto non resterebbe al pretore che applicare il disposto dell'art. 519 cpv., del c.p.p. e cioe' disporre la sospensione del giudizio sino alla nuova udienza da fissare entro i termini minimo e massimo previsti. Ora appare evidente che in questo modo l'imputato si vedrebbe sottrarre la possibilita' di ricorrere al rito alternativo del giudizio abbreviato (riguardo al quale la difesa ha formulato apposita riserva) in quanto tale facolta' di scelta va esercitata entro il termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto di citazione a giudizio ai sensi degli artt. 555 e 560 del c.p.p. Ne' e' percorribile la strada proposta dalla difesa e cioe' quella di trasmettere gli atti di nuovo al p.m. affinche' questi emetta un nuovo decreto di citazione giudizio comprendente anche la contestazione suppletiva, in quanto non solo non prevista da alcuna norma, ma soprattutto in contrasto con la lettera dell'art. 519 che prevede in tali casi la mera sospensione del giudizio sino alla nuova udienza contestualmente fissata, nonche' con lo spirito stesso della disciplina delle contestazioni suppletive in udienza volta ad assicurare la massima speditezza e snellezza del procedimento e ad evitare, appunto, la sua retrocessione alla precedente fase delle indagini preliminari. Appare, pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale della norma dell'art. 519, secondo comma, del c.p.p. (applicabile al rito pretorile ex art. 549 del c.p.p.) nella parte in cui non consente, di fronte a contestazioni suppletive di reati effettuati ai sensi dell'art. 517 del c.p.p., la possibilita' per l'imputato di avvalersi del rito alternativo del giudizio abbreviato, in violazione della norma dell'art. 3 della costituzione. La questione appare, altresi', rilevante nel presente giudizio in quanto dovendosi applicare nella presente fase processuale il disposto dell'art. 519 cpv., impugnato, l'imputato si vedrebbe automaticamente escluso dalla facolta' di optare per il suddetto rito alternativo e, quindi, sia di farsi giudicare sulla scorta degli elementi acquisiti dal p.m. nelle indagini preliminari, sia in ogni caso di poter beneficiare della riduzione di pena (particolarmente rilevante nella specie, in quanto il reato connesso contestato in udienza, per l'entita' della pena edittale, non consente la concessione della sospensione condizionale della pena).