IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 830/1985 proposto da Semeraro Franco rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Pellegrino e Lorenzo Durano, contro il Ministero delle finanze in persona del Ministro Pro-tempore rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato per l'annullamento della nota in data 20 febbraio 1985 del Ministero delle finanze, div. pers. prima, sezione seconda, prot. n. P1/1853, pervenuta al ricorrente in data 25 febbraio 1985, con cui non si e' dato accoglimento alla domanda da questi proposta per la partecipazione all'esame di idoneita' previsto dalla legge 22 dicembre 1984, n. 894; della nota 28 febbraio 1985 del Ministero delle finanze divisione quarta, prot. n. 153371, di eguale contenuto; di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione finanziaria a mezzo dell'avvocatura erariale; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti delle causa; Udita la relazione del dott. A. Pasca e uditi, altresi', l'avv. Pellegrino, anche in dichiarata sostituzione dell'avv. Durano, per il ricorrente e l'avv. dello Stato G. Gustapane, per l'amministrazione resistente; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O Con ricorso n. 830/85, depositato in data 7 maggio 1985, Semeraro Franco impugnava gli atti di cui in epigrafe, chiedendone l'annullamento. Il ricorrente in data 15 marzo 1978 veniva assunto dall'amministrazione finanziaria, direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali (ufficio tecnico erariale di Brindisi), con contratto a tempo determinato per la durata di un anno, secondo le previsione della legge 1 giugno 1977, n. 285; tale contratto era stato dapprima rinnovato, con scadenza 14 marzo 1980 e, successivamente, piu' volte prorogato ex lege in vista dell'espletamento degli esami di idoneita' di cui alla legge n. 33/1980, previsti e concepiti proprio al fine di rendere possibile la trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato. Il ricorrente sosteneva tali esami in data 16 settembre 1981 e solo a distanza di un anno e tre mesi, e cioe' in data 16 dicembre 1982, riceveva la comunicazione relativa all'esito negativo delle predette prove, con contestuale dichiarazione di risoluzione del rapporto di lavoro ad effetto immediato. Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso giurisdizionale (ricorso n. 374/1983) dinanzi a questo tribunale, deducendo in particolare i seguenti vizi: 1) eccesso di potere per contraddittorieta' e parzialita' dell'azione amm.va, nonche' per disparita' di trattamento, con riferimento alla circostanza che la commissione esaminatrice, che in un primo momento sembrava orientata verso criteri valutativi di estremo rigore e severita' nello svolgimento dei colloqui, avrebbe poi mutato tale atteggiamento (a seguito di precise direttive emanate dall'amministrazione centrale, nonche' a seguito di sopravvenute pressioni politico-sindacali), a tutto danno del ricorrente che, sostenendo le prove d'esame fra i primi, sarebbe stato valutato con eccessiva severita'; 2) eccesso di potere per disparita' di trattamento sotto altro profilo, con riferimento al fatto che il ricorrente, dopo aver sostenuto l'esame, avrebbe continuato per oltre un anno a lavorare nel medesimo ufficio; mentre, in base a precise scelte politiche, si e' preferito ovunque generalmente ritardare la pubblicazione delle graduatorie finali degli esami, proprio allo scopo di evitare provvedimenti di licenziamento in attesa di una soluzione politica del problema, sicche' certamente discriminatorio sarebbe stato - a detta del ricorrente - il comportamento tenuto dal proprio ufficio, che, viceversa, avrebbe pubblicato le graduatorie d'esame, provvedendo a licenziare i non idonei. Nel frattempo interveniva l'articolo unico di cui alla legge 22 dicembre 1984, n. 894, con cui si stabiliva che tutti i giovani assunti dalle amministrazioni dello Stato ex legge n. 285/1977 e suc- cessive modifiche ed integrazioni, che avessero sostenuto e non superato l'esame di idoneita' di cui alla legge n. 33/1980 e che fossero in servizio alla data del 31 maggio 1984, sarebbero stati ammessi, su tempestiva domanda, a sostenere un nuovo esame di idoneita' previo apposito corso di formazione "per l'immissione nei ruoli delle rispettive amministrazioni, nella qualifica iniziale della carriera immediatamente inferiore a quella per la quale non hanno superato l'esame di idoneita'" (primo comma). La stessa norma prevedeva, altresi', una ulteriore proroga legale di tutti i contratti stipulati dalle amministrazioni dello Stato in virtu' della legge n. 285/1977 fino all'espletamento delle operazioni relative al corso di formazione e alla approvazione della relativa graduatoria. Il ricorrente proponeva domanda di ammissione ai suddetti esami di idoneita' ed al relativo corso, istanza che veniva respinta con i provvedimenti di cui in epigrafe, in relazione alla circostanza che il ricorrente non fosse in servizio alla data del 31 maggio 1984, situazione viceversa richiesta dalla legge come presupposto per conseguirne i benefici. Il ricorrente deduce illegittimita' costituzionale della legge 22 dicembre 1984, n. 894, nella parte in cui riserva la partecipazione al nuovo esame di idoneita' per la qualifica inferiore ai soli giovani che si trovino in servizio alla data del 31 maggio 1984, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, primo e secondo comma, nonche' illegittimita' derivata dagli impugnati provvedimenti. Si costituiva in giudizio l'avvocatura dello Stato, che chiedeva la reiezione del ricorso, sostenendo la manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata. All'udienza del 22 maggio 1985 veniva accordata al ricorrente tutela cautelare limitatamente alla sua ammissione con riserva al corso di formazione. Avverso tale ordinanza (n. 389/1985) non veniva interposto appello. In virtu' di tanto il ricorrente veniva ammesso al corso di formazione e all'esame di idoneita', questa volta sostenuto con esito positivo. Con atto notificato in data 1 luglio 1989 il ricorrente, evidenziando la natura di atto dovuto dall'immissione in ruolo a seguito del buon esito dell'esame di idoneita' di cui alla legge n. 894/1984 e la sua consenguenzialita' rispetto al contenuto della tutela cautelare accordatagli con l'ordinanza n. 389/1985, diffidava l'amministrazione a provvedere alla sua riammissione in servizio con immissione nel ruolo. Con nota del 3 agosto 1989 l'amministrazione resistente precisava di aver gia' dato esecuzione a quanto disposto dal t.a.r. con la predetta ordinanza n. 389/1985, attraverso l'ammissione del ricorrente al corso ed agli esami di idoneita', e che rispetto a tale ordinanza dovesse ritenersi estranea la pretesa di immissione in ruolo a riammissione in servizio. Il ricorrente, ritenendo che il contenuto decisorio dell'ordinanza n. 389/1985 fosse strumentale e funzionale rispetto ad una piu' ampia ed effettiva tutela, intesa propriamente come un effetto cronologicamente anticipatorio, e sostanzialmente della stessa natura, della decisione di merito, chiedeva a questo tribunale misure di esecuzione coattiva della predetta ordinanza. L'istanza per l'esecuzione della ordinanza cautelare veniva fissata per la camera di consiglio del 21 febbraio 1990; nell'udienza di merito in pari data venivano introitati per la decisione sia il ricorso n. 374/1983 sia il ricorso n. 830/1985. L'istanza per l'esecuzione dell'ordinanza cautelare veniva respinta con motivata ordinanza in data 21 febbraio 1990, in quanto un ipotetico accoglimento della stessa si sarebbe posto in evidente contrasto con il disposto di una norma di legge vigente. D I R I T T O Preliminarmente va rilevato che e' stata respinta l'istanza di riunione dei due ricorsi (nn. 374/1983 e 830/1985), non solo perche' tale riunione non avrebbe portato alcun vantaggio al fine di una piu' sollecita definizione dei giudizi, ma anche e soprattutto perche' con riferimento alla questione di costituzionalita', dedotta nel ricorso n. 830/1985, risulta evidente un rapporto di vera e propria pregiudizialita' logica della definizione del ricorso n. 374/1983, ai fini della valutazione della rilevanza dell'eccezione medesima. E' evidente infatti che l'eventuale accoglimento del ricorso n. 374/1983 avrebbe reso del tutto irrilevante la decisione sulla questione di legittimita' costituzionale, cosi' come dedotta. Con sentenza in data 21 febbraio 1990, in corso di pubblicazione, veniva respinto il ricorso n. 374/1983, attesa l'infondatezza dei motivi dedotti. Per quanto sopra premesso, ritiene il collegio ammissibile e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dall'articolo unico della legge 22 dicembre 1984, n. 894 nella parte in cui consentendo la possibilita' di partecipare all'esame di idoneita' per l'immissione in ruolo nella qualifica immediatamente inferiore ai giovani assunti con la legge n. 285/1977 che abbiano sostenuto, ma non superato, il precedente esame di idoneita' o che, per documentate ragioni, non abbiano potuto parteciparvi, riserva tale beneficio esclusivamente a coloro che erano in servizio alla data del 31 maggio 1984, escludendo, pertanto, tutti coloro che, pur trovandosi - come il ricorrente - nelle medesime condizioni, fossero cessati dal servizio in data precedente a quella sopraindicata proprio in virtu' del cattivo esito dal precedente esame di idoneita' ed a seguito di tempestiva conseguenziale risoluzione del rapporto di lavoro. Ed invero, quanto alla rilevanza, e' evidente che la decisione della questione di costituzionalita' rappresenti l'unico presupposto giuridico per la decisione nel merito del ricorso di che trattasi, atteso che l'unico motivo per cui e' stata denegata al ricorrente la partecipazione all'esame ex-lege n. 894/1984 (partecipazione resa possibile con l'ammissione con riserva di cui all'ordinanza cautelare citata) e per cui, successivamente, si nega allo stesso l'immissione in ruolo (nonostante il buon esito della prova) e' rappresentato proprio dal disposto letterale del citato articolo unico legge n. 894/1984. Se, del resto, la ratio di tale normativa non puo' ricercarsi in una dichiarata volonta' legislativa di operare una sorta di "sanatoria" attraverso il tentativo di recupero di rapporti di lavoro sorti per effetto della legge n. 285/1977, attribuendo agli interessati, gia' non idonei, il particolare beneficio di fruire di una nuova possibilita' per il superamento della prova, e' evidente che il presupposto temporale, rappresentato dall'attivita' di servizio alla data del 31 maggio 1984, appaia fortemente discriminatorio e fonte di una ingiustificata disparita' di trattamento, in violazione del disposto di cui all'art. 3 della Costituzione, in relazione a quei rapporti di lavoro ex-lege n. 285/1977 venuti a cessare non per altra causa (dimissioni, destituzione), bensi' unicamente per risoluzione del rapporto in considerazione del cattivo esito dell'esame di idoneita'. Ne' e' dato rinvenire una diversa ratio giustificativa della discriminazione operata, che appare pertanto irragionevole ed ingiustificata, stante l'assoluta medesimezza delle situazioni sottostanti. Per tutte le considerazioni suesposte, il collegio ritiene necessario disporre la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico legge n. 894/1984, nei termini sopra prospettati, apparendo la stessa non manifestamente infondata.