IL PRETORE
    Ritenuto  che  il  procuratore  della Repubblica presso la pretura
 Circondariale di Siena, ha proposto appello avverso  la  sentenza  di
 questo  Pretore  pronunciata  in  data  8  gennaio 1991 nei confronti
 dell'imputato Zanichelli Enrico, nato a Bagnolo in Pisano 8 settembre
 1933,  residente  in  Reggio  Emilia,  via  Belajannis  n.   6,   con
 riferimento al reato di cui agli artt. 182, 9, 26, 27, 267 del d.P.R.
 n.  547/55, con la quale veniva assolto perche' il fatto non sussiste
 e che conseguenzialmente la cancelleria di quest'ufficio, in ossequio
 a  quanto  previsto  dall'art.  584  del  c.p.p.,  ha  provveduto   a
 notificare l'impugnazione del p.m. al solo imputato Zanichelli Enrico
 e  non anche al suo difensore di fiducia avv. W. Tucci di Poggibonsi,
 quale unica parte privata interessata alla notifica, rilevato che  la
 disposizione  di  cui  all'art. 584 del c.p.p., omettendo essa per il
 difensore dell'imputato  la  previsione  del  diritto  processuale  a
 ricevere  legale ed immediata conoscenza dell'atto d'impugnazione del
 p.m. puo' porsi in contrasto con i principi  costituzionali  previsti
 rispettivamente  dagli  artt. 3 e 24 secondo comma della Costituzione
 per le seguenti considerazioni ed osservazioni:
      A) anche il difensore tecnico dell'imputato, il quale ha  invece
 diritto a proporre impugnazione, anche in modo autonomo rispetto alla
 stessa   parte   privata   difesa,   per  l'evidente  ragione  che  a
 quest'ultima sfuggono o possono sfuggire i motivi  e  le  ragioni  di
 opportunita'  tecnico-processuale  correttamente  ed  esaurientemente
 valutabili ed apprezzabili soltanto dal difensore  tecnico  (e  fatta
 sempre  salva  la  facolta' per la parte rappresentata nel processo a
 togliere effetto a tale impugnazione del difensore (v. art.  571  del
 c.p.p.)  ed  al quale spetta altresi', con perfetta conseguenzialita'
 logica, il diritto strumentale di ricevere la notifica dell'avviso di
 deposito  della  sentenza  a  fini  evidentemente  dell'esercizio  in
 concreto  di  tale  facolta',  autonoma  e sussidiaria d'impugnazione
 nell'interesse  della  parte  rappresentata,  e'   indubbiamente   un
 soggetto  processuale,  per  il  ruolo  insostituibile  svolto e/o da
 svolgere nell'interesse della parte privata, sommamente interessato a
 ricevere   cognizione   diretta   dell'atto   d'impugnazione    della
 controparte pubblica;
      B)  in modo specifico, va rilevato, che tale interesse, che deve
 ricevere adeguata tutela nelle norme processuali,  si  esprime  nella
 facolta'  espressamente  riconosciuta  dalle  altre  disposizioni del
 c.p.p. (v. artt. 571  e  595  del  c.p.p.)  di  proposizione  diretta
 dell'appello  incidentale,  resa  concretamente  esercitabile proprio
 entro il termine perentorio di giorni quindici dalla ricezione  della
 notificazione (che a lui stesso mai potra' pervenire) di cui all'art.
 584  del  c.p.p.  in discussione. Ne' vale, a giudizio di questo pre-
 tore, obiettare che il difensore, non messo legalmente  in  grado  di
 conoscere  l'imputazione  (e  nella specie l'atto di appello proposto
 dal p.m., in quanto tale, della controparte pubblica sara'  di  fatto
 ed  effettivamente  informato  dal  suo  assistito,  costituendo tale
 argomentazione una mera eventualita', incapace  di  supplire  ad  una
 grave   omissione   di  riconoscimento  di  un  suo  diritto  proprio
 strumentale da parte del legislatore ordinario;
      C) l'omessa previsione del  diritto  processuale  del  difensore
 (almeno  di  quello  risultante  dagli atti al momento della sentenza
 impugnata) di ricevere direttamente (diversamente da quanto stabilito
 invece dall'art. 548 del c.p.p. a proposito della notifica,  ai  fini
 della  sua  decisione  propria  d'impugnazione o meno, dell'avviso di
 deposito della sentenza) la notifica dell'atto d'impugnazione (almeno
 dell'appello del p.m., introduce ad avviso  di  questo  pretore,  una
 grave  forma  di  disparita'  di  trattamento  tra  parte processuale
 pubblica  da  una  parte  e  parte  privata  dall'altra,  del   tutto
 ingiustificata  ed oltretutto illogica, sia se valutata alla luce del
 diritto d'impugnazione primario che spetta  al  difensore  e  sia  se
 valutata  alla  luce  del  suo  diritto  di  proposizione  di appello
 incidentale, facolta' essenziale questa ultima nemmeno  concretamente
 e sicuramente esercitabile in modo concreto in assenza della notifica
 anche a suo favore dell'atto di appello del p.m.;
      D)  in  considerazione delle osservazioni svolte, puo' ritenersi
 non  manifestamente  infondata   la   questione   di   illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  584  del  c.p.p. cosi' come formulato, con
 riferimento all'art. 3 della Costituzione, il quale  postula  che  il
 legislatore   ordinario   non  introduca  di  fatto  delle  forme  di
 disparita' di trattamento  di  situazioni  giuridicamente  rilevanti,
 meritevoli  invece,  scondo  le  stesse  norme  della stessa materia,
 ovvero  secondo  i  principi  di  logica  e  correttezza  comuni,  di
 trattamento  non  disuguale (e non v'e' dubbio che il principio della
 parita', compatibile con il diverso ruolo  istituzionale  svolto  dal
 p.m.   parte   pubblica-rispetto  a  quella  privata,  tra  le  parti
 processuali nel nuovo c.p.p., costituisce uno dei principi basilari e
 caratterizzanti il nuovo modello processuale) ed anche con l'art.  24
 secondo  comma  della  Costituzione nella misura in cui tale forma di
 disparita'   ingiustificata   si   ripercuote   necessariamente    ed
 inevitabilmente  in  una lesione del diritto di garanzia della difesa
 tecnica,  almeno  dell'imputato,  in  qualsiasi  stato  e  grado  del
 procedimento  penale  e  quindi anche nella fase, concretamente assai
 rilevante, tra la imputazione del p.m. e la proposizione  (o  rectius
 proponibilita')  della  contro-impugnazione,  sotto  forma di appello
 incidentale;
      E)  oltreche'  non  manifestamente infondata, la questione cosi'
 come sollevata d'ufficio da questo pretore  e'  anche  rilevante  nel
 presente  procedimento  avendo  la  cancelleria  omesso di notificare
 l'atto di appello del p.m. al  difensore  dell'imputato,  non  avendo
 l'imputato  personalmente,  entro  i  quindici  giorni dalla notifica
 ricevuta   dell'avviso   di   tale   atto   di   appello,    proposto
 incidentalmente   appello   e   potendo  quindi,  qualora  dichiarata
 incostituzionale, nel senso indicato, la disposizione di cui all'art.
 584 del c.p., il difensore  tutt'ora  proporre  lui  stesso,  in  via
 esclusiva, tale appello incidentale, ritenuto quindi che la questione
 sollevata  va  rimessa  alla decisione della Corte costituzionale con
 conseguente sospensione del giudizio in corso.