IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa n. 917/78 r.g., tra la Unipol S.p.a e Vianino Gian Battista, con l'intervento di Giagnorio Fortunato, spedita a sentenza il 18 ottobre 1991; FATTO E DIRITTO In data 29 dicembre 1972, Vianino Gian Battista, terzo trasportato su un autoveicolo ad uso privato, non familiare del conducente, a seguito di incidente stradale verificatosi per avere quest'ultimo frenato su un tratto ghiacciato di strada, subiva danni alla persona che residuavano una invalidita' permanente, nella misura che sara' eventualmente accertata in corso di causa. Il Vianino otteneva dal pretore penale di Strambino, con sentenza del 16 settembre 1974, la condanna al pagamento di L. 2.000.000 di provvisionale, oltre alle spese, a carico della Unipol S.p.a., assicuratrice del conducente Giagnorio Fortunato, ritenuto responsabile del fatto dannoso. A seguito di precetto, fondato su decreto ingiuntivo, il Vianino riceveva dalla Unipol S.p.a., il 28 gennaio 1975, la somma di L. 2.170.790. In data 30 dicembre 1975, il tribunale di Ivrea dichiarava la nullita' della sentenza pronunciata dal pretore penale di Strambino il 16 settembre 1974, per nullita' della notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato, il quale, all'epoca del processo, prestava servizio militare e dimorava in luogo diverso da quello di residenza. Il 28 giugno 1976 la Unipol otteneva decreto ingiuntivo contro il Vianino per la restituzione della somma indebitamente percepita, perche' pagata sulla base della sentenza dichiarata nulla, ma, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, veniva eccepita l'incompetenza territoriale del tribunale di Ivrea, il quale, accolta l'eccezione, dichiarava il 23 febbraio 1977, la nullita' del decreto ingiuntivo opposto. Chiamato a nuovo giudizio davanti al pretore penale di Strambino, Giagnorio Fortunato era prosciolto (in data 18 ottobre 1976) dall'imputazione per le lesioni cagionate al Vianino, con formula dubitativa sull'elemento psicologico del reato. Ritenendosi ancora creditrice della somma indebitamente pagata, la Unipol S.p.a., conveniva Vianino Gian Battista davanti a questo tribunale, per sentirlo condannare alla restituzione di quanto indebitamente pagato. Il convenuto, chiesta ed ottenuta l'autorizzazione a chiamare in causa il conducente del veicolo assicurato, proponeva nei confronti della Unipol S.p.a. e di Giagnorio Fortunato domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti nell'incidente. I convenuti in riconvenzionale eccepivano: il Giagnorio, oltre all'improponibilita' della domanda nei suoi confronti in presenza di un giudicato penale di assoluzione, anche la prescrizione dell'azione; la Unipol di nulla dovere, a titolo di risarcimento dei danni al terzo trasportato, ne' per legge, ne' in base alla polizza stipulata con il Giagnorio, la quale non prevedeva tale genere di copertura tra quelle opzionali dell'assicurato. La causa, esaurita l'istruttoria, passava in decisione all'udienza del 18 ottobre 1991. La questione di costituzionalita' e relativi parametri. Se, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2 maggio 1991, che dichiara incostituzionale la norma di cui all'art. 4, lett. b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, modificato dall'art. 1 del d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, nella parte in cui esclude i familiari del conducente dai benefici derivanti dalla legge sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti, pronuncia che determina l'effetto, anche ai fini della definizione dei giudizi pendenti, dell'inclusione dei familiari nella categoria dei terzi trasportati, beneficiari ex lege del regime dell'assicurazione obbligatoria e, quindi, titolari di azione diretta nei confronti dell'assicuratore, per il risarcimento dei danni alla persona cagionati per colpa dell'assicurato, si possa ancora ritenere conforme alla Costituzione l'art. 4, lett. c), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, modificato dall'art. 1 del d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, in combinato disposto con l'art. 14, secondo comma, del medesimo decreto di modifica, il quale ultimo stabilisce che: "Le modifiche apportate dall'art. 1 del presente decreto, ( ...), si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1978". Quindi, se la citata norma non sia incostituzionale (sotto il profilo della disparita' di trattamento e del mancato riconoscimento del fondamentale diritto dell'individuo alla salute: artt. 2, 3 e 32 della Costituzione) nella parte in cui esclude, per il periodo anteriore al 1 gennaio 1978, il terzo trasportato non familiare dai benefici derivanti dalla legge sull'assicurazione obbligatoria, ed in particolare dalla possibilita' di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore. Sulla rilevanza della questione. La definizione del giudizio in corso appare dipendere dalla risoluzione della questione di costituzionalita', in particolare da quest'ultima dipende l'affermazione o meno della solidale responsabilita' della Unipol nei confronti del danneggiato, e, quindi, la pronuncia sulla eventuale estinzione dell'azione contro il Vianino per intervenuta prescrizione. Infatti: ritenuta l'ammissibilita' della domanda riconvenzionale, proposta dal Vianino per il risarcimento dei danni occorsigli nell'incidente, e la proponibilita' della stessa nei confronti del conducente, pur prosciolto in sede penale per insufficienza di prove sull'elemento psicologico del reato (poiche' tale genere di pronuncia non preclude una diversa valutazione dei fatti in sede civile), rimane da risolvere la questione della prescrizione (biennale, ex art. 2947, secondo comma, del c.c.) dell'azione proposta dal danneggiato nei confronti del conducente. Facendo affidamento sul fatto che la Unipol S.p.a. partecipo' al primo processo penale davanti al Pretore di Strambino e che, a seguito della condanna del Giagnorio, la stessa pago' la provvisionale (che oggi ripete), il Vianino considero' come proprio interlocutore la Unipol S.p.a., e ad essa invio' le raccomandate, con le richieste di risarcimento, le quali avrebbero dovuto produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, in forza del disposto di cui all'art. 1310 del c.c., anche nei confronti del Giagnorio. Percio', se si ritiene, come si dovrebbe nel caso in esame, che il danneggiato non abbia azione diretta nei confronti della Unipol S.p.a., trattandosi di polizza stipulata, e di incidente verificatosi, anteriormente al 1 gennaio 1978, ne consegue che l'assicuratore non puo' ritenersi condebitore solidale dell'assicurato Giagnorio e che non puo' qui applicarsi la disposizione di cui all'art. 1310 del c.c., in base alla quale gli atti interruttivi posti in essere nei confronti di un debitore solidale hanno effetto anche nei confronti degli altri debitori solidali, con la ulteriore conseguenza che il tribunale dovra' dichiarare prescritta l'azione nei confronti del conducente, in quanto, per questa, il termine estintivo breve si e' compiuto. Se, invece, venisse riconosciuta la diretta azionabilita', nel caso di specie, del diritto al risarcimento dei danni verso l'assicuratore, il danneggiato potrebbe trovare soddisfazione nel merito, non essendosi compiuta la prescrizione, sempre in forza del disposto dell'art. 1310 del c.c., ne' per l'assicuratore, ne' per l'assicurato. Sulla non manifesta infondatezza della questione. Premesso che il diritto alla salute, ed al ristoro dei danni ad essa cagionati, e' diritto fondamentale ed inviolabile dell'uomo, il tribunale ravvisa una possibile disparita' di trattamento tra il caso in cui al suo giudizio venga oggi, dopo la citata pronuncia della Corte costituzionale n. 188 del 2 maggio 1991, la questione del risarcimento dei danni cagionati ad un terzo trasportato, familiare del conducente, in conseguenza di un fatto anteriore al 1 gennaio 1978 (sempre successivamente all'entrata in vigore della legge n. 990/1969), ed il caso in cui il danneggiato sia estraneo al conducente. Invero, per la efficacia, c.d. "retroattiva", concordemente riconosciuta alle sentenze della Corte Costituzionale, per la quale le norme da essa prese in esame e sostanzialmente modificate debbono trovare immediata applicazione ai giudizi pendenti (nella nuova formulazione, costituzionalmente legittima, derivante dalla pronuncia), qualora questo tribunale dovesse giudicare, per un fatto anteriore al 1 gennaio 1978, della diretta responsabilita' ex lege dell'assicuratore del conducente nei confronti di un trasportato familiare di quest'ultimo, non potrebbe non riconoscere al congiunto la possibilita' di adire in giudizio direttamente la societa' assicuratrice. Qualora, invece, sempre per un anteriore al 1 gennaio 1978 (data a partire dalla quale il trasportato, non familiare del conducente, puo' giovarsi dei benefici derivanti dalla legge sull'assicurazione obbligatoria alla stregua di un qualsiasi terzo non trasportato), il tribunale, come nel caso sottoposto all'odierno giudizio, sia chiamato a pronunciarsi sulla menzionata azionabilita' diretta da parte, questa volta, di un estraneo al conducente, dovrebbe negarla, stante la disposizione di cui all'art. 14 del d.-l. 23 dicembre 1973, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39. Il trasporto familiare, per un evento anteriore al 1 gennaio 1978, si gioverebbe, pertanto, della efficacia c.d. "retroattiva" della sentenza n. 188 del 2 maggio 1991, mentre il trasportato non familiare non potrebbe altrettanto, sia perche' detta pronuncia non lo prende direttamente in considerazione, sia perche' la legge che estende anche a lui i benefici dell'obbligatorieta' dell'assicurazione r.c.a., non si applica ai fatti anteriori al 1 gennaio 1978. Il tribunale giudica fondato il dubbio di costituzionalita', in quanto la Corte, nella citata pronuncia, sembra aver ritenuto non piu' operante il c.d. criterio di gradualita' dell'estensione del re- gime di assicurazione obbligatoria, in base al quale la stessa Corte costituzionale, con le pronunce n. 55/1975 e n. 264/1976, aveva ritenuto infondate analoghe questioni di legittimita', relative ad una presunta disparita' di trattamento tra terzi tout court e "terzi" trasportati: in tali decisioni la norma impugnata era stata fatta salva dalle censure di incostituzionalita', nell'attesa che il Legislatore provvedesse. In effetti, con il d.l. n. 857/1976, convertito in legge n. 39/1977, il legislatore aveva incluso nella categoria dei terzi anche i trasportati estranei, lasciandone fuori i trasportati familiari del conducente, ma oggi, a seguito della direttiva C.E.E. del 1983, che fissa al 1 gennaio 1988 la data di adeguamento, e dopo l'inosservanza di tale termine da parte del Parlamento, la Corte, anche tenendo conto della prolungata inerzia legislativa (oltre ventun anni), sembra aver considerato non piu' sufficiente il ricorso al criterio di gradualita' per giustificare l'esclusione dei familiari dalla categoria dei terzi e, conseguentemente, sembra aver inteso dichiarare che la norma impugnata fosse gia' incostituzionale sin dalla sua nascita (per l'esclusione di ogni trasportato dalla categoria dei terzi), e non che sia divenuta tale soltanto dopo la modifica legislativa (per la sopravvenuta disparita' di trattamento, all'interno della categoria "terzi trasportati", tra familiari ed estranei al conducente).