LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE
    Ha  emesso la seguente ordinanza sui ricorsi proposti del registro
 di Imperia nei confronti di "Autostrada dei Fiori S.p.a."  contro  la
 decisione  della  commissione  di  secondo  grado di Imperia, sezione
 quarta, n. 376 in data del 9 marzo 1987.
    Premesso che la "Autostrada dei Fiori S.p.a." ha presentato il  19
 gennaio  1984  all'ufficio  del registro di Imperia dichiarazione per
 decorso del decennio di ininterrotta proprieta',  alla  data  del  30
 dicembre  1983,  ai  fini  dell'imposta  comunale  sull'incremento di
 valore degli immobili, relativamente  all'intero  secondo  piano  del
 fabbricato  sito  in  Imperia,  via  della  Repubblica  n.  46. Nella
 dichiarazione essa ha precisato che: in quanto  l'immobile  e'  stato
 destinato  all'esercizio  diretto  di attivita' commerciale, e quindi
 bene strumentale, fino al 1› luglio 1981, quando esso e'  stato  dato
 in  locazione,  l'incremento  di valore verificatosi fino a tale data
 non era soggetto all'imposta, a norma dell'art.  25,  lett.  d),  del
 d.P.R.  26  ottobre  1972,  n. 643; conseguentemente da quella stessa
 data e' iniziato  a  decorrere  un  nuovo  decennio  che  si  sarebbe
 compiuto  il  30  giugno  1991, ferma l'esenzione dell'imposta per il
 periodo  di  tempo  anteriore;  ovvero,  alternativamente,  l'imposta
 doveva essere applicata solamente alla parte di incremento di  valore
 verificatosi  fra  la stessa data e quella di compimento del decennio
 in corso, in relazione  all'art.  26,  quinto  comma,  del  d.-l.  20
 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131.
    L'ufficio  del  registro  di  Imperia,  con avviso notificato il 6
 febbraio 1985, ha liquidato l'imposta ritenuta dovuta a  partire  dal
 10   maggio  1976,  data  di  ultimazione  del  fabbricato  costruito
 sull'area dal cui acquisto  aveva  avuto  inizio  il  decennio.  Esso
 aveva,  con precedente avviso di pagamento, precisato che: si dovesse
 avere riguardo solo alla situazione di fatto e di  diritto  esistente
 alla  data  in cui si era verificato il presupposto impositivo, senza
 alcuna rilevanza della destinazione  dell'immobile  cessata  in  data
 anteriore  alla  scadenza  del  termine decennale; si trattava non di
 vera e propria esenzione, ma di sospensione  della  sua  applicazione
 rinviata ad un successivo momento.
    La  "Autostrada  dei  Fiori  S.p.a.",  che  aveva frattanto pagato
 l'imposta  sull'incremento  di  valore  posterire  al  mutamento   di
 destinazione  dell'immobile,  con atto presentato il 24 marzo 1985 ha
 proposto ricorso alla commissione tributaria di primo  grado  avverso
 il  suddetto  avviso  di  liquidazione dell'imposta, ponendo a motivi
 dello stesso quanto gia'  esposto  nella  dichiarazione  per  decorso
 decennio  e  chiedendo,  per il caso che il mutamento di destinazione
 dell'immobile desse luogo al decorso  dalla  sua  data  ad  un  nuovo
 decennio, che fosse ordinato il rimborso dell'imposta pagata.
    L'ufficio  del  registro  di  Imperia,  con  atto presentato il 17
 luglio 1985, ha resistito al ricorso,  ritenuto  non  ammissibile  in
 quanto avverso l'avviso di liquidazione di imposta principale.
    La  commissione  tributari  di  primo  grado  di  Imperia, sezione
 seconda, con decisione n. 408 del 28  feabbraio  1986  ha  dichiarato
 inammissibile  il ricorso in adesione alle deduzioni dell'ufficio del
 registro.
    La "Autostrada dei Fiori S.p.a.", con atto presentato il 29 maggio
 1986 alla segreteria della commissione tributaria di primo grado,  ha
 proposto appello avverso la suddetta decisione, negando che l'imposta
 oggetto  dell'avviso  di  liquidazione dovesse ritenersi principale e
 che, comunque, anche se cio'  fosse,  non  potesse  proporsi  ricorso
 avverso  tale  avviso,  che  e'  compreso  espressamente fra gli atti
 impugnabili dall'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636. Essa, nel
 merito, ha riproposto quanto dedotto e non esaminato in primo grado.
    L'ufficio del registro di Imperia, con atto presentato alla stessa
 segreteria il 27 agosto 1986, ha resistito all'appello con le  stesse
 ragioni dedotte in primo grado.
    La  commissione  tributaria  di  secondo grado di Imperia, sezione
 quarta, con la decisione indicata in epigrafe, ha accolto  l'appello,
 avendo   ritenuto   ammissibile   il   ricorso   in  primo  grado  ed
 assoggettabile ad imposta il solo incremento di valore,  verificatosi
 nel corso del decennio, relativo al periodo di questo posteriore alla
 data di cessazione del carattere strumentale dell'immobile.
    L'ufficio  del  registro  di  Imperia,  con  atto presentato il 29
 ottobre 1987 alla segreteria della commissione tributaria di  secondo
 grado,  ha proposto ricorso avverso la suddetta decisione in appello,
 deducendo che l'art. 25 del  d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  643,  ha
 inteso,   non   di  escludere  definitivamente  dall'imposizione  gli
 incrementi  di  valore  in  esso  considerati,  ma  solo  di rinviare
 l'imposizione stessa al  successivo  verificarsi  dell'ulteriore  suo
 presupposto.
    La  "Autostrada dei Fiori S.p.a.", con atto presentato alla stessa
 segreteria il 21 dicembre 1989, ha resistito al ricorso, riproponendo
 le ragioni gia' dedotte nei precedenti gradi del processo.
    L'ufficio del registro di Imperia, con atto notificato il 6 giugno
 1983, ha ingiunto alla societa' menzionata il  pagamento  dell'intera
 imposta  liquidata  ed il ricorso proposto avverso tale atto ha avuto
 lo stesso seguito sopra descritto, conclusosi con la decisione  della
 commissione  tributaria di secondo grado di Imperia, sezione nona, n.
 977 del 9 marzo 1987, che ha  annullato  l'atto  di  ingiunzione.  Lo
 stesso  ufficio  ha  percio'  proposto  avverso  tale decisione altro
 ricorso con gli  stessi  motivi,  mentre  la  "Autostrada  dei  Fiori
 S.p.a." ha opposto ad esso le ragioni prima esposte.
    Ritenute  che  l'identita'  della  questione  proposta  con  i due
 ricorsi consente la riunione e la trattazione congiunta di essi.
    La questione controversa e' se: nel caso di immobile  appartenente
 a  societa' e da questa destinato all'esercizio diretto della propria
 attivita'  commerciale,  durante  una  parte  soltanto  del   periodo
 decennale  di  imposta  e  non  piu'  alla data di compimento di tale
 periodo, l'incremento  di  valore  verificatosi  in  tale  parte  del
 decennio  sia  esente dall'imposta comunale sull'incremento di valore
 degli immobili, a norma dell'art. 25, secondo comma,  lett.  d),  del
 d.P.R.  26  ottobre  1972,  n. 643, ovvero tale imposta sia dovuta su
 tutto  l'incremento  di  valore  verificatosi  nell'intero  decennio,
 avendo  rilevanza  esclusiva  ai  fini dell'esenzione la destinazione
 dell'immobile alla data di compimento di questo.
    La prima soluzione e'  sostenuta  dal  contribuente  ed  e'  stata
 affermata  nelle  decisioni impugnate, la seconda e' posta a sostegno
 del proprio ricorso dall'ufficio del registro.
    Tale ultima prospettazione  rende  necessaria  la  verifica  della
 compatibilita'  delle  norme  applicabili  (artt.  3, 6 e 25, secondo
 comma, lett. d), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, nel  loro  testo
 vigente)  con  gli artt. 3 e 53 della Costituzione e dei principi, in
 questi  affermati,  di  uguaglianza  dei  cittadini   in   situazioni
 identiche   o   equivalenti   e   di  commisurazione  alla  capacita'
 contributiva  rispettiva  del  concorso  di   ciascuno   alle   spese
 pubbliche.
    L'interpretazione    delle   norme   applicabili   conforme   alla
 prospettazione dell'ufficio  del  registro,  invero,  renderebbe  uno
 stesso  incremento  di  valore  assoggettabile  all'imposta  o  no, a
 seconda che la destinazione dell'immobile, per la quale  e'  prevista
 l'esenzione,  sia o no attuale alla data di compimento del periodo di
 imposta. Una parte dell'incremento di valore  dello  stesso  immobile
 verificatosi  nello  stesso  periodo  di  imposta avrebbe trattamenti
 diversi a seconda che la destinazione beneficiata  dell'immobile  sia
 cessata prima della data del compimento del periodo o, viceversa, sia
 attuale  in  tale  data,  anche  se iniziata in immediata prossimita'
 della stessa.
    Nel  primo  caso  l'incremento  di  valore  sarebbe   assoggettato
 all'imposta,  pur  essendone  oggettivamente esente, nel secondo caso
 esso risulterebbe esente, pur accedendo ad immobile con  destinazione
 diversa da quella per la quale la esenzione e' prevista.
    La  disparita',  cosi'  rilevata  riguardo  allo  stesso  immobile
 appartenente ad un unico soggetto, si palesa in tutta la sua evidenza
 riguardo a piu' immobili appartenenti a piu' soggetti a ciascuno  dei
 quali,  nella  identicita' di ogni altra rispettiva condizione, fosse
 stata data la destinazione strumentale durante  parti  diverse  dello
 stesso   periodo   d'imposta,   alla  cui  data  di  compimento  tale
 destinazione si trovasse per  alcuni  attuale  e  per  altri  no.  Si
 avrebbe,  infatti,  a parita' di capacita' contributiva rispetto alla
 stessa   manifestazione   di   ricchezza,   per    alcuni    soggetti
 l'applicazione dell'imposta e per altri no.
    E'  da  ritenere,  peraltro,  che  le  esenzioni  da una qualsiasi
 imposta, quando non siano fatte derivare  da  condizioni  soggettive,
 per le quali l'imposizione si risolverebbe in una sostanziale partita
 di  giro,  o  da  situazioni implicanti obblighi internazionali dello
 Stato,  siano  espressioni   proprio   di   mancanza   di   capacita'
 contributiva  riferita al cespite considerato nel momento in cui esso
 si produce e, come tale, non idoneo a commisurare  il  concorso  alle
 spese  pubbliche di colui che ne fruisce. Se cosi' non fosse e taluna
 delle  esenzioni  fuori  delle  ipotesi  sopradette  fosse   prevista
 nonostante   il   sussistere   della   capacita'   contributiva   del
 beneficiario in misura non diversa da  quella  degli  altri  soggetti
 obbligati  all'imposta  per  cespiti  di uguale natura e valore, cio'
 determinerebbe  con  tutta   evidenza,   situazioni   di   privilegio
 ingiustificato  non  conformi  ai principi delle norme costituzionali
 menzionate.
   Si pone, percio', la questione di legittimita' costituzionale degli
 artt. 3, 6 e 25, secondo comma, lett. d), del d.P.R. 26 ottobre 1972,
 n. 643, del testo vigente, per contrasto con gli artt. 3 e  53  della
 Costituzione,  in  quanto  essi prescrivano la soggezione all'imposta
 degli incrementi di valore, verificatisi nel periodo di imposta,  per
 il  solo  fatto  che  il  presupposto sostanziale della esenzione sia
 venuto meno prima della data di compimento di tale periodo.
    La questione non e' manifestamente infondata ne' il giudizio  puo'
 essere  definito indipendentemente dalla sua risoluzione, che investe
 la fondatezza o meno delle ragioni dedotte dall'ufficio del registro.