LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988 e successive modificazioni in riferimento all'art. 3, lettera e), della legge- delega n. 81/1987 ed agli articoli 24, 27 e 76 della Costituzione. O S S E R V A La legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, all'art. 3, lettera e), nel prevedere l'opposizione avverso i provvedimenti adottati nell'udienza preliminare, non delinea distinzione di sorta in ordine ai contenuti dei medesimi, non distinguendo in particolare fra i provvedimenti di proscioglimento e di condanna. Cio' appare peraltro coerente ad una ratio finalizzata a consentire all'imputato di gestire la possibilita' di rinunziare o meno alla celebrazione del dibattimento, senza che detta possibilita' possa essergli sottratta con pregiudizio delle garanzie della difesa. Il d.-l. 14 gennaio 1991, n. 12, art. 46 - pur muovendosi nell'ambito della legge delega, costituendo integrazione e correzione prevista dall'art. 7 di quest'ultima, con conseguente necessita' di rispettarne principi e criteri direttivi - ha per contro inteso escludere dall'opposizione i procedimenti di proscioglimento, limitandola a quelli di condanna. Con cio' - ritiene la Corte - si prospetta un contrasto con i principi consacrati nell'art. 76 della Costituzione e nell'art. 24 della Costituzione di talche' la sollevata eccezione appare non manifestamente infondata e rilevante per l'esito dell'impugnazione, che' la ritenuta illegittimita' renderebbe tuttora esperibile il rimedio avanti al tribunale per i minorenni.