LA CORTE DI APPELLO
   Ha    pronunciato   la   seguente   ordinanza   sull'eccezione   di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 32, terzo comma, del  decreto
 del   Presidente   della   Repubblica   n.   448/1988   e  successive
 modificazioni in riferimento all'art. 3,  lettera  e),  della  legge-
 delega n. 81/1987 ed agli articoli 24, 27 e 76 della Costituzione.
                             O S S E R V A
    La  legge-delega  16 febbraio 1987, n. 81, all'art. 3, lettera e),
 nel  prevedere  l'opposizione  avverso   i   provvedimenti   adottati
 nell'udienza  preliminare, non delinea distinzione di sorta in ordine
 ai contenuti dei medesimi, non  distinguendo  in  particolare  fra  i
 provvedimenti  di proscioglimento e di condanna. Cio' appare peraltro
 coerente ad  una  ratio  finalizzata  a  consentire  all'imputato  di
 gestire  la  possibilita'  di rinunziare o meno alla celebrazione del
 dibattimento, senza che detta possibilita' possa  essergli  sottratta
 con pregiudizio delle garanzie della difesa.
    Il  d.-l.  14  gennaio  1991,  n.  12,  art.  46  - pur muovendosi
 nell'ambito della legge delega, costituendo integrazione e correzione
 prevista dall'art. 7 di quest'ultima, con conseguente  necessita'  di
 rispettarne  principi  e  criteri  direttivi  -  ha per contro inteso
 escludere  dall'opposizione  i   procedimenti   di   proscioglimento,
 limitandola a quelli di condanna.
    Con  cio'  -  ritiene  la  Corte - si prospetta un contrasto con i
 principi consacrati nell'art. 76 della Costituzione  e  nell'art.  24
 della  Costituzione  di  talche'  la  sollevata  eccezione appare non
 manifestamente infondata e rilevante per  l'esito  dell'impugnazione,
 che'  la  ritenuta  illegittimita'  renderebbe  tuttora esperibile il
 rimedio avanti al tribunale per i minorenni.