LA CORTE D'APPELLO
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n. 1343/89
 r.g. promossa dal comune di Sauze d'Oulx, in persona del sindaco pro-
 tempore, elettivamente  domiciliato  in  Torino,  piazza  Peyron,  5,
 presso  l'avv. Umberto Giardini, che lo rappresenta e difende come la
 procura in atti, attore, contro Faure Melania, Faure Caire Elsa  ved.
 Allemand,  Faure  Caire  Ilda,  Ambrogio  Maria  Angela in Caligaris,
 elettivamente domiciliati in Torino,  via  del  Carmine,  11,  presso
 l'avv.  Pier  Costanzo  Reineri, che le rappresenta e difende come da
 procura in atti, convenute, e  contro  Guazzone  Franco,  Scudelletti
 Carla,  Perron  Angelo,  Faure  Maria  Luigia detta Susanna, Allemand
 Arturo, Perron Camillo, Perron Ezio, Perron Anna, Monnier  Massimina,
 Monnier  Bruno,  Bernard Lauretta, Bernard Giovanna, Guillaume Guido,
 Perron  Margherita,  Monnier  Simona,  Allemand  Severino,   Allemand
 Ettore,  Cecchin  Clara,  Allemand  Elena, Allemand Adriana, Allemand
 Giorgio, Poncet Erminia, Perron Almo, Perron Marisa, Perron  Lorenzo,
 Faure  Mariangela, Faure Pierlorenzo, Gros Renzo, Gros Piero, Pesando
 Luciano, Pesando Piera, Allemand Francesco, Allemand Luigi,  Allemand
 Pietro,  Societa'  Adler di Gasparetto & C. in persona del suo legale
 rappresentante in carica, con sede in Sauze  d'Oulx,  Allemand  Anna,
 convenuti, contumaci.
                           RITENUTO IN FATTO
    Con atto in data 3 ottobre 1989, ritualmente notificato, il comune
 di Sauze d'Oulx, in persona del sindaco pro-tempore, conveniva avanti
 questa  corte  Franco  Guazzone  ed  altre  39  persone,  oltre  alla
 commissione provinciale per gli espropri di Torino,  in  persona  del
 suo   presidente   in   carica,   chiedendo   l'equa   determinazione
 dell'indennita'  di  occupazione  d'urgenza  di  alcuni  terreni   di
 proprieta' dei convenuti, ritenendo eccessiva quella effettuata dalla
 citata  commissione  con  provvedimento  n.  209  del  31 maggio 1989
 (comunicato ed esso comune con nota del 1› settembre  1989,  ricevuta
 il 5 settembre 1989).
    Alcune  delle  parti  convenute  si  costituivano resistendo, e la
 causa,  dopo  esperimento  di  c.t.u.  valutativa,   veniva   rimessa
 all'esame del collegio.
                        CONSIDERATO IN DIRITTO
    I  convenuti  costituiti  hanno  proposto,  in  via pregiudiziale,
 eccezione  di  inammissibilita'   e/o   irricevibilita'   dell'azione
 introdotta  dal comune, in quanto l'art. 20 della legge n. 1865/1971,
 che detta norme  per  l'espropriazione  per  pubblica  utilita',  non
 prevede   che  l'occupante  possa  proporre  opposizione  alla  stima
 dell'indennita'  di  occupazione,   determinata   dalla   commissione
 espropri.  I  convenuti  pongono  in  rilievo,  al riguardo, che - al
 contrario - l'art. 19  della  medesima  legge  concede  espressamente
 all'espropriante tale facolta'.
    Questo giudice ritiene opportuno sottoporre la questione all'esame
 della  Corte  costituzionale,  atteso che la norma in esame appare in
 aperto contrasto con l'art. 24 della Costituzione.
    Invero, la recente sentenza 8-22 aprile 1991, n. 173, della  Corte
 costituzionale,  ha  dichiarato  l'illegittimita',  per contrasto con
 l'art. 24 della carta fondamentale, dell'art. 12, quinto comma, della
 citata legge  n.  865/1971,  nella  parte  in  cui  non  prevede  che
 l'espropriante, in alternativa al pagamento dell'indennita' accettata
 dall'espropriato,  possa  esperire  opposizione,  entro il termine di
 sessanta giorni, ai sensi dell'art. 19. Si potrebbe quindi  ritenere,
 per   via  di  interpretazione,che  la  soluzione  data  dalla  Corte
 costituzionale a tale caso, analogo a quello  che  ne  occupa,  possa
 valere  anche  per quest'ultimo, in quanto appare evidente la lesione
 del diritto dell'esporpriante  conseguente  al  chiaro  disposto  del
 quarto  comma del citato art. 20, che testualmente recita: "Contro la
 determinazione  dell'indennita'  gli  interessati  possono   proporre
 opposizione davanti la corte d'appello competente per territorio, con
 atto  di citazione notificato all'occupante entro trenta giorni dalla
 comunicazione  dell'indennita'  a  cura  del  sindaco   nelle   forme
 prescritte per la notificazione per gli atti processuali civili".
    Appare  piu'  corretto,  pero',  che sia la Corte costituzionale a
 pronunciarsi sul punto, anche perche' occorre risolvere la  questione
 -   che   verrebbe  a  sorgere,  una  volta  accolta  l'eccezione  di
 illegittimita' della norma in questione  (accoglimento  da  ritenersi
 altamente  probabile,  per quanto detto sopra) - della decorrenza del
 termine, per l'espropriante,  per  proporre  opposizione  avverso  la
 determinazione   dell'indennita'.   Il  quarto  comma  dell'art.  20,
 infatti, come si e' visto, fa decorrere  il  termine  medesimo  dalla
 comunicazione,  all'avente  diritto, da parte del sindaco; soluzione,
 questa,  che  evidentemente non puo' valere anche nel caso in cui sia
 l'espropriante a proporre opposizione, dato che,  altrimenti  sarebbe
 sostanzialmente  lo  stesso  ente  opponente  (la maggior parte delle
 espropriazioni e' infatti promossa dai comuni) a stabilire il termine
 dal  quale  decorrerebbe  il  suo  diritto   ad   adire   l'autorita'
 giudiziaria.