IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza all'udienza dibattimentale del 21 ottobre 1991. A seguito di rituale opposizione a decreto penale di condanna, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Prato, con decreto del 18 febbraio 1991, disponeva la citazione di Mazzi Giancarlo, quale amministratore dell'impresa F.I.T. S.p.a., per rispondere dinanzi al giudice del dibattimento del reato di cui all'art. 13/A della legge n. 474/1957. Al dibattimento, revocato il decreto penale opposto, la difesa eccepiva l'incostituzionalita' della norma dedotta in imputazione con riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, deducendo che il meccanismo di determinazione della pena, generando una enorme sproporzione tra fatto e sanzione, violerebbe il precetto costituzionale relativo al finalismo rieducativo della sanzione, con pene irrogate quantitativamente assurde ed insopportabili. In esito alla sentenza della Corte costituzionale n. 313 del 2 luglio 1990, che ha chiarito la portata del precetto costituzionale di cui all'art. 27, terzo comma, in termini di proporzionalita' fra qualita' e quantita' della sanzione, puo' ritenersi non manifestamente infondata la questione sollevata dall'imputato. E invero l'accertamento che ha dato origine al decreto penale di dondanna prima ed al presente procedimento oggi in esito all'opposizione,come si evince dal capo di imputazione, ha indicato l'importo di L. 60.640.585 quale imposta relativa alla quantita' di prodotti transitati, utilizzando cosi' una locuzione che segue l'orientamento espresso dalla suprema Corte con la sentenza in data 26 luglio 1987, al quale corrisponde un minimo di pena applicabile di L. 121.281.170; cio' relativamente a kg 4.085 di olio combustibile denso e 52 di olio diatermico, pari alla quantita' trovata. Un tale trattamento sanzionatorio, se commisurato al modestissimo disvalore del fatto accertato e contestato, l'omessa denunzia, induce a ritenere la enorme sproporzione fra offesa, da un lato, e quantita' oltre che quantita' della sanzione, dall'altro. Il tutto si traduce nella non conformita' al precetto costituzionale prima ricordato talche' appare opportuno rimettere alla Corte costituzionale la valutazione della eccepita illegittimita' costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge 2 luglio 1957, n. 474, nella parte in cui fissa la pena minima nel doppio dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito.