ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma
secondo, lettera b), della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in
materia previdenziale per il personale degli Enti locali), in
relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 821 del 1988 e
dell'art. 6 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 (Norme in materia
previdenziale, per il miglioramento degli enti portuali ed altre
disposizioni urgenti), convertito in legge 13 maggio 1988, n. 153,
promosso con ordinanza emessa il 5 agosto 1991 dal Pretore di Matera
nel procedimento civile vertente tra Bruno Giulia ed altra contro
I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 620 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di costituzione di Bruno Giulia ed altra;
Udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1992 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Udito l'avvocato Giuseppe Minieri per Bruno Giulia ed altra;
Ritenuto in fatto
1. - Bruno Giulia e Bruno Maria Teresa convenivano dinanzi al Pre-
tore di Matera l'I.N.A.D.E.L., chiedendone la condanna a
corrispondere ad esse la indennita' premio di servizio, quali figlie
superstiti maggiorenni, del Dr. Bruno Giuseppe deceduto in data 16
marzo 1982 in attivita' di servizio.
Il Pretore, su istanza delle attrici, con ordinanza del 5 agosto
1991 (r.o. n. 620 del 1991), ha sollevato:
A) questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3,
secondo comma, lett. b), della legge 8 marzo 1968, n. 152, in
riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 821 del 1988,
nella parte in cui subordina il diritto dei figli dell'iscritto
all'I.N.A.D.E.L. alla erogazione della detta indennita' nella forma
indiretta alla condizione di inabile permanentemente a proficuo
lavoro, nullatenente e vivente a carico dell'iscritto.
Risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione:
a) per la disparita' di trattamento che si verificherebbe
rispetto alle analoghe categorie di superstiti dei dipendenti dello
Stato i quali, ai sensi dell'art. 8, n. 7 del d.P.R. n. 1034 del 1984
e dell'art. 7 della legge n. 177 del 1976, hanno diritto alla
indennita' di buonuscita nella forma indiretta solo per la loro
qualita' di fratello o sorella dell'iscritto deceduto anche se abili,
occupati e non conviventi;
b) per la disparita' di trattamento rispetto alle analoghe
categorie di dipendenti statali che hanno diritto alla indennita' di
buonuscita per la sola qualita' di figlie del de cuius senza alcuna
altra condizione;
B) questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni, in
legge 13 maggio 1988, n. 153, nella parte in cui fa decorrere la
omogeneita' tra la indennita' premio di servizio e la indennita' di
buonuscita di cui all'art. 22 del decreto-legge n. 359 del 1987,
convertito con modificazioni, in legge n. 440 del 1987, dal 3 maggio
1982, lasciando permanere la disomogeneita' per il periodo anteriore,
per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, per la
discriminazione che si verifica all'interno della stessa categoria in
ordine a un trattamento previdenziale che e' retribuzione differita.
2. - L'ordinanza e' stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
3. - Nel giudizio si sono costituite le parti private, le quali
hanno insistito sulle argomentazioni poste a base delle eccezioni di
incostituzionalita' da esse sollevate e fatte proprie dal Pretore
remittente.
Considerato in diritto
1. - La Corte e' chiamata a verificare:
A) - a) se l'art. 3, secondo comma, lett. b), della legge 8
marzo 1968, n. 152, come integrato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 821 del 1988, nella parte in cui subordina il
diritto dei figli dell'iscritto all'I.N.A.D.E.L. alla erogazione
della indennita' premio di servizio nella forma indiretta alla loro
condizione di inabili permanentemente a proficuo lavoro, nullatenenti
e viventi a carico dell'iscritto stesso, violi l'art. 3 della
Costituzione per la disparita' di trattamento che si verifica con le
omologhe categorie di superstiti di dipendenti dello Stato che hanno
diritto alla erogazione dell'indennita' di buonuscita senza
limitazioni, nonche', per la stessa ragione, con i collaterali
dell'iscritto all'I.N.A.D.E.L.;
b) se lo stesso art. 3, secondo comma, lett. b), nella parte
in cui prevede per le figlie dell'iscritto all'I.N.A.D.E.L.
l'ulteriore condizione dello stato civile di nubile o di vedova,
violi l'art. 3 della Costituzione, per la disparita' di trattamento
che si verifica con le omologhe categorie dei dipendenti statali per
i quali non e' prevista nessuna condizione, ma solo quella di essere
figlie o figli;
B) se l'art. 6 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, in legge 13 maggio 1988, n. 153, nella
parte in cui fa decorrere gli effetti della omogeneita' tra
l'indennita' premio di servizio e l'indennita' di buonuscita,
disposta dall'art. 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359,
convertito, con modificazioni, in legge 29 ottobre 1987, n. 440, solo
dal 3 maggio 1982, violi gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione,
lasciando permanere la disomogeneita' tra i due trattamenti di fine
rapporto per il periodo anteriore a tale data.
2. - La questione sub A (a e b) e' fondata.
L'art. 3, secondo comma, lett. b), della legge 8 marzo 1968, n.
152, prevede la corresponsione della indennita' premio di servizio,
nella forma indiretta, a favore della prole maggiorenne solo se sia
permanentemente inabile a proficuo lavoro, nullatenente e a carico
dell'iscritto alla data del suo decesso e per le orfane la condizione
dello stato di nubile o di vedova.
L'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, invece, per i
dipendenti statali in attivita' di servizio dispone che la indennita'
di buonuscita, in caso di morte, compete, nella misura che sarebbe
spettata al dipendente, nell'ordine, al coniuge superstite, agli
orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle, che conseguono la
pensione di reversibilita' senza alcuna condizione o limitazione.
Dalla diversa disciplina legislativa deriva una sostanziale
disparita' di trattamento tra la prole maggiorenne dei dipendenti
degli enti locali e quella dei dipendenti statali che non trova
alcuna razionale e adeguata giustificazione perche', per effetto
delle sentenze di questa Corte (sentt. nn. 208 del 1986, 763 del 1988
e 471 del 1989) e per l'intervento del legislatore (artt. 6 e 9 della
legge n. 29 del 1979, 22 della legge n. 440 del 1987, di conversione
del decreto-legge n. 359 del 1987) sussiste ormai una sostanziale
equiparazione tra le due indennita'.
La indennita' premio di servizio appartiene alla categoria delle
indennita' di fine rapporto per la sua natura retributiva,
previdenziale e assistenziale e per il suo carattere di trattamento
integrativo della pensione. Essa spetta al momento della cessazione
del servizio al dipendente degli enti locali, cosi' come l'indennita'
di buonuscita e' erogata ai dipendenti statali all'atto del
collocamento a riposo.
Le norme che assoggettano la indennita' premio di servizio, in
parte qua, ad un trattamento differente da quello della indennita' di
buonuscita degli statali importano, quindi, la violazione dell'art. 3
della Costituzione.
Pertanto, la questione sollevata va accolta. Rimane assorbita la
questione di legittimita' costituzionale sub B.