ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 3, comma
 secondo, lettera b), della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in
 materia  previdenziale  per  il  personale  degli  Enti  locali),  in
 relazione  alla sentenza della Corte costituzionale n. 821 del 1988 e
 dell'art. 6 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 (Norme in  materia
 previdenziale,  per  il  miglioramento  degli  enti portuali ed altre
 disposizioni urgenti), convertito in legge 13 maggio  1988,  n.  153,
 promosso  con ordinanza emessa il 5 agosto 1991 dal Pretore di Matera
 nel procedimento civile vertente tra Bruno  Giulia  ed  altra  contro
 I.N.A.D.E.L.,  iscritta  al  n.  620  del  registro  ordinanze 1991 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  40,  prima
 serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto l'atto di costituzione di Bruno Giulia ed altra;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  21  gennaio  1992  il  Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Udito l'avvocato Giuseppe Minieri per Bruno Giulia ed altra;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Bruno Giulia e Bruno Maria Teresa convenivano dinanzi al Pre-
 tore  di   Matera   l'I.N.A.D.E.L.,   chiedendone   la   condanna   a
 corrispondere  ad esse la indennita' premio di servizio, quali figlie
 superstiti maggiorenni, del Dr. Bruno Giuseppe deceduto  in  data  16
 marzo 1982 in attivita' di servizio.
    Il  Pretore,  su istanza delle attrici, con ordinanza del 5 agosto
 1991 (r.o. n. 620 del 1991), ha sollevato:
       A)  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.   3,
 secondo  comma,  lett.  b),  della  legge  8  marzo  1968, n. 152, in
 riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 821 del 1988,
 nella parte in cui  subordina  il  diritto  dei  figli  dell'iscritto
 all'I.N.A.D.E.L.  alla  erogazione della detta indennita' nella forma
 indiretta alla  condizione  di  inabile  permanentemente  a  proficuo
 lavoro, nullatenente e vivente a carico dell'iscritto.
    Risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione:
        a)  per  la  disparita'  di  trattamento che si verificherebbe
 rispetto alle analoghe categorie di superstiti dei  dipendenti  dello
 Stato i quali, ai sensi dell'art. 8, n. 7 del d.P.R. n. 1034 del 1984
 e  dell'art.  7  della  legge  n.  177  del  1976, hanno diritto alla
 indennita' di buonuscita nella  forma  indiretta  solo  per  la  loro
 qualita' di fratello o sorella dell'iscritto deceduto anche se abili,
 occupati e non conviventi;
        b)  per  la  disparita'  di trattamento rispetto alle analoghe
 categorie di dipendenti statali che hanno diritto alla indennita'  di
 buonuscita  per  la sola qualita' di figlie del de cuius senza alcuna
 altra condizione;
       B) questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  6  del
 decreto-legge  13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni, in
 legge 13 maggio 1988, n. 153, nella parte  in  cui  fa  decorrere  la
 omogeneita'  tra  la indennita' premio di servizio e la indennita' di
 buonuscita di cui all'art. 22 del  decreto-legge  n.  359  del  1987,
 convertito  con modificazioni, in legge n. 440 del 1987, dal 3 maggio
 1982, lasciando permanere la disomogeneita' per il periodo anteriore,
 per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38  della  Costituzione,  per  la
 discriminazione che si verifica all'interno della stessa categoria in
 ordine a un trattamento previdenziale che e' retribuzione differita.
    2.  -  L'ordinanza  e' stata regolarmente comunicata, notificata e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
    3. - Nel giudizio si sono costituite le parti  private,  le  quali
 hanno  insistito sulle argomentazioni poste a base delle eccezioni di
 incostituzionalita' da esse sollevate e  fatte  proprie  dal  Pretore
 remittente.
                        Considerato in diritto
    1. - La Corte e' chiamata a verificare:
      A)  -  a)  se  l'art.  3, secondo comma, lett. b), della legge 8
 marzo 1968,  n.  152,  come  integrato  dalla  sentenza  della  Corte
 Costituzionale  n.  821  del  1988,  nella  parte in cui subordina il
 diritto dei  figli  dell'iscritto  all'I.N.A.D.E.L.  alla  erogazione
 della  indennita'  premio di servizio nella forma indiretta alla loro
 condizione di inabili permanentemente a proficuo lavoro, nullatenenti
 e  viventi  a  carico  dell'iscritto  stesso,  violi  l'art.  3 della
 Costituzione per la disparita' di trattamento che si verifica con  le
 omologhe  categorie di superstiti di dipendenti dello Stato che hanno
 diritto  alla  erogazione   dell'indennita'   di   buonuscita   senza
 limitazioni,  nonche',  per  la  stessa  ragione,  con  i collaterali
 dell'iscritto all'I.N.A.D.E.L.;
        b) se lo stesso art. 3, secondo comma, lett. b),  nella  parte
 in   cui   prevede   per  le  figlie  dell'iscritto  all'I.N.A.D.E.L.
 l'ulteriore condizione dello stato civile  di  nubile  o  di  vedova,
 violi  l'art.  3 della Costituzione, per la disparita' di trattamento
 che si verifica con le omologhe categorie dei dipendenti statali  per
 i  quali non e' prevista nessuna condizione, ma solo quella di essere
 figlie o figli;
       B) se  l'art.  6  del  decreto-legge  13  marzo  1988,  n.  69,
 convertito, con modificazioni, in legge 13 maggio 1988, n. 153, nella
 parte   in  cui  fa  decorrere  gli  effetti  della  omogeneita'  tra
 l'indennita'  premio  di  servizio  e  l'indennita'  di   buonuscita,
 disposta  dall'art.  22  del  decreto-legge  31  agosto 1987, n. 359,
 convertito, con modificazioni, in legge 29 ottobre 1987, n. 440, solo
 dal 3 maggio 1982, violi gli artt. 3, 36  e  38  della  Costituzione,
 lasciando  permanere  la disomogeneita' tra i due trattamenti di fine
 rapporto per il periodo anteriore a tale data.
    2. - La questione sub A (a e b) e' fondata.
    L'art. 3, secondo comma, lett. b), della legge 8  marzo  1968,  n.
 152,  prevede  la corresponsione della indennita' premio di servizio,
 nella forma indiretta, a favore della prole maggiorenne solo  se  sia
 permanentemente  inabile  a  proficuo lavoro, nullatenente e a carico
 dell'iscritto alla data del suo decesso e per le orfane la condizione
 dello stato di nubile o di vedova.
    L'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre  1973,  n.  1032,  invece,  per  i
 dipendenti statali in attivita' di servizio dispone che la indennita'
 di  buonuscita,  in  caso di morte, compete, nella misura che sarebbe
 spettata al dipendente,  nell'ordine,  al  coniuge  superstite,  agli
 orfani,  ai  genitori,  ai  fratelli  e  sorelle,  che  conseguono la
 pensione di reversibilita' senza alcuna condizione o limitazione.
    Dalla  diversa  disciplina  legislativa  deriva  una   sostanziale
 disparita'  di  trattamento  tra  la prole maggiorenne dei dipendenti
 degli enti locali e quella  dei  dipendenti  statali  che  non  trova
 alcuna  razionale  e  adeguata  giustificazione  perche', per effetto
 delle sentenze di questa Corte (sentt. nn. 208 del 1986, 763 del 1988
 e 471 del 1989) e per l'intervento del legislatore (artt. 6 e 9 della
 legge n. 29 del 1979, 22 della legge n. 440 del 1987, di  conversione
 del  decreto-legge  n.  359  del 1987) sussiste ormai una sostanziale
 equiparazione tra le due indennita'.
    La indennita' premio di servizio appartiene alla  categoria  delle
 indennita'   di   fine   rapporto  per  la  sua  natura  retributiva,
 previdenziale e assistenziale e per il suo carattere  di  trattamento
 integrativo  della  pensione. Essa spetta al momento della cessazione
 del servizio al dipendente degli enti locali, cosi' come l'indennita'
 di  buonuscita  e'  erogata  ai  dipendenti  statali   all'atto   del
 collocamento a riposo.
    Le  norme  che  assoggettano  la indennita' premio di servizio, in
 parte qua, ad un trattamento differente da quello della indennita' di
 buonuscita degli statali importano, quindi, la violazione dell'art. 3
 della Costituzione.
    Pertanto,  la  questione sollevata va accolta. Rimane assorbita la
 questione di legittimita' costituzionale sub B.