ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 28, secondo
 comma, del codice di procedura penale promosso con  ordinanza  emessa
 il  9  luglio  1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il
 Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico  di  Claudio  Boni
 iscritta  al  n.  611  del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  40,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 22  gennaio  1992  il  Giudice
 relatore Enzo Cheli;
    Ritenuto  che  nel procedimento a carico di Claudio Boni, imputato
 del reato di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto  1982,
 n.  516,  il  Tribunale  di  Roma, nell'udienza dibattimentale del 25
 giugno 1991, ha dichiarato la nullita' del decreto che aveva disposto
 il rinvio a giudizio rilevandone la omessa  notifica  all'imputato  e
 rimettendo gli atti al giudice per le indagini preliminari;
      che  con  ordinanza del 9 luglio 1991 (R.O. n. 611 del 1991), il
 giudice per le indagini preliminari  presso  il  Tribunale  di  Roma,
 rilevando  l'erroneita'  della  suddetta  decisione del Tribunale, ha
 sollevato, in riferimento agli artt. 25, 76 e 101 della Costituzione,
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28, secondo comma,
 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede  che,  nei
 casi  di conflitto "qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza
 preliminare e  giudice  del  dibattimento  prevale  la  decisione  di
 quest'ultimo";
      che,   secondo   il   giudice  remittente,  la  norma  impugnata
 violerebbe sia l'art. 101, secondo  comma,  della  Costituzione,  dal
 momento  che  impone  al  giudice  per  le  indagini  preliminari  di
 "sottostare alla decisione di altro giudice" anche nel  caso  in  cui
 tale  decisione  sia ritenuta abnorme o affetta da nullita' assoluta,
 sia l'art. 25 della Costituzione, in quanto esclude  la  possibilita'
 di proporre ricorso per conflitto di competenza dinanzi alla Corte di
 cassazione,  sottraendo  l'imputato  al suo giudice naturale che, nel
 caso di specie, sarebbe il giudice del dibattimento;
      che, inoltre, la norma impugnata contrasterebbe con la direttiva
 n. 15 dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, concernente la
 delega al Governo per l'emanazione  del  nuovo  codice  di  procedura
 penale,   che,  disciplinando  i  conflitti  di  giurisdizione  e  di
 competenza, non prevede alcuna specifica  statuizione  in  ordine  ai
 rapporti   tra   giudice   dell'udienza  preliminare  e  giudice  del
 dibattimento,  dovendosi,  pertanto,  ritenere  che  il   legislatore
 delegante  abbia inteso consentire anche con riferimento ai conflitti
 relativi a questi rapporti il rimedio ordinario del  ricorso  dinanzi
 alla Corte di cassazione;
      che  e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri, rappresentato dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  per
 chiedere che la questione sollevata sia dichiarata infondata.
    Considerato  che  questa  Corte  ha gia' dichiarato manifestamente
 infondata la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  28,
 secondo  comma,  del  codice  di procedura penale, nella parte in cui
 prevede che in caso di contrasto tra giudice dell'udienza preliminare
 e giudice del dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo,  sia
 con  riferimento  all'art.  101,  secondo  comma,  della Costituzione
 (ordinanze nn. 241 e 254 del 1991; nn. 13 e  15  del  1992)  che  con
 riferimento  agli  artt.  25  e 76 della Costituzione (ord. n. 15 del
 1992);
      che, non proponendosi  nell'ordinanza  di  remissione  argomenti
 nuovi  o diversi da quelli gia' considerati, la questione deve essere
 dichiarata manifestamente infondata.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.