ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Claudio Boni iscritta al n. 611 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice relatore Enzo Cheli; Ritenuto che nel procedimento a carico di Claudio Boni, imputato del reato di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 516, il Tribunale di Roma, nell'udienza dibattimentale del 25 giugno 1991, ha dichiarato la nullita' del decreto che aveva disposto il rinvio a giudizio rilevandone la omessa notifica all'imputato e rimettendo gli atti al giudice per le indagini preliminari; che con ordinanza del 9 luglio 1991 (R.O. n. 611 del 1991), il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, rilevando l'erroneita' della suddetta decisione del Tribunale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, 76 e 101 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che, nei casi di conflitto "qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo"; che, secondo il giudice remittente, la norma impugnata violerebbe sia l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, dal momento che impone al giudice per le indagini preliminari di "sottostare alla decisione di altro giudice" anche nel caso in cui tale decisione sia ritenuta abnorme o affetta da nullita' assoluta, sia l'art. 25 della Costituzione, in quanto esclude la possibilita' di proporre ricorso per conflitto di competenza dinanzi alla Corte di cassazione, sottraendo l'imputato al suo giudice naturale che, nel caso di specie, sarebbe il giudice del dibattimento; che, inoltre, la norma impugnata contrasterebbe con la direttiva n. 15 dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, concernente la delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, che, disciplinando i conflitti di giurisdizione e di competenza, non prevede alcuna specifica statuizione in ordine ai rapporti tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, dovendosi, pertanto, ritenere che il legislatore delegante abbia inteso consentire anche con riferimento ai conflitti relativi a questi rapporti il rimedio ordinario del ricorso dinanzi alla Corte di cassazione; che e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sollevata sia dichiarata infondata. Considerato che questa Corte ha gia' dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che in caso di contrasto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo, sia con riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione (ordinanze nn. 241 e 254 del 1991; nn. 13 e 15 del 1992) che con riferimento agli artt. 25 e 76 della Costituzione (ord. n. 15 del 1992); che, non proponendosi nell'ordinanza di remissione argomenti nuovi o diversi da quelli gia' considerati, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.