ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 431, 160, primo comma, e 28, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Di Pasquale Mario Giorgio ed altri iscritta al n. 623 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice relatore Enzo Cheli; Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Di Pasquale Mario Giorgio, De Angelis Giuliana e Bergamasco Franco, imputati dei reati di cui agli artt. 110, 628, 582 e 585 del codice penale, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 18 gennaio 1991 (R.O. n. 623 del 1991), ha sollevato questione di costituzionalita': a) dell'art. 160 del codice di procedura penale che, non individuando nel giudice del dibattimento l'organo giudiziario che deve procedere alla rinnovazione del decreto di irreperibilita' emesso originariamente dal giudice per le indagini preliminari e prevedendo, con formula ritenuta equivoca, che "il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice cessa di avere efficacia con il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o con quello che dispone il rinvio a giudizio", contrasterebbe con gli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione; b) dell'art. 431 del codice di procedura penale, perche' in contrasto con gli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, in quanto la sua formulazione, non prevedendo che nel fascicolo del dibattimento sia compreso anche il decreto di irreperibilita' dell'imputato emesso dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 159 del codice di procedura penale, sarebbe causa di nullita' del decreto che dispone il giudizio, stante "l'equivocita'" della disposizione dell'art. 160 sul termine di efficacia del decreto di irreperibilita'; c) dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, dove risulta stabilito che, nei casi di conflitto, "qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo", per violazione degli artt. 101, secondo comma, 2, 3 e 97 della Costituzione, dal momento che la sua applicazione escluderebbe la possibilita' di proporre ricorso per conflitto di competenza dinanzi alla Corte di cassazione e costringerebbe il giudice per le indagini preliminari a porre in essere un'attivita' processuale non prevista da alcuna disposizione di legge in virtu' di un provvedimento, ritenuto erroneo, di altra autorita' giudiziaria; che e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che le questioni siano dichiarate infondate. Considerato che l'art. 4 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, entrato in vigore successivamente all'ordinanza di rimessione del presente giudizio, ha modificato l'art. 160 del codice di procedura penale, prevedendo che il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice ai fini della notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare conservi efficacia fino alla pronuncia della sentenza di primo grado; che tale modifica del testo dell'art. 160 coinvolge anche la questione sollevata relativa all'art. 431 del codice di procedura penale, dal momento che l'interpretazione di questa norma da parte del giudice remittente si fonda sul presupposto della "equivocita'" dell'art. 160 in ordine al termine di efficacia del decreto di irreperibilita' emesso dal giudice per le indagini preliminari e che tale presupposto interpretativo e' venuto meno, in quanto il nuovo testo dell'art. 160 attribuisce efficacia al decreto suddetto fino alla emanazione della sentenza di primo grado; che, pertanto, gli atti relativi alle questioni concernenti gli artt. 160, primo comma, e 431 del codice di procedura penale devono essere restituiti al giudice remittente perche' valuti il permanere della rilevanza delle questioni medesime alla stregua della legge sopravvenuta; che questa Corte ha gia' dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che in caso di contrasto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento prevalga la decisione di quest'ultimo, sollevata, in riferimento sia all'art. 101, secondo comma, della Costituzione (ordd. nn. 241 e 254 del 1991; 13 e 15 del 1992), sia agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione (ord. n. 13 del 1992); che nell'ordinanza di rimessione non si adducono elementi nuovi o diversi da quelli gia' esaminati e che, pertanto, la questione relativa all'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.