ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 189 del codice di procedura civile e 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile) promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1991 dal Giudice istruttore del Tribunale di Prato nel procedimento civile vertente tra S.a.s. Ovima e S.p.a. Montebianco Industria Tessile iscritta al n. 511 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice relatore Renato Granata; Ritenuto che nella causa civile pendente tra la S.a.s. Ovima e la S.p.A. Montebianco Industria Tessile il giudice istruttore presso il Tribunale di Prato con ordinanza del 24 giugno 1991 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale in via incidentale degli artt. 189 cod. proc. civ. e 92 legge 26 novembre 1990 n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile) per sospetta violazione dell'art. 97 Cost.; che ad avviso del giudice rimettente l'introduzione del giudice unico previsto dalla riforma del processo civile (legge n. 353/90 cit.) rappresenta si' un "serio, meglio controllabile antidoto allo sfascio del processo civile", ma e' destinata ad entrare in vigore soltanto il 1 gennaio 1992 per effetto del disposto dell'art. 92 della citata legge, salvo slittamenti ad epoca ulteriormente differita; che cio' contrasta, ad avviso del giudice rimettente, con il canone di efficienza dell'amministrazione della giustizia desumibile dall'art. 97 Cost., mentre solo il giudice unico, previsto dalla riforma, potrebbe rapidamente definire la controversia; che pertanto il giudice rimettente, anche in previsione di uno slittamento dell'entrata in vigore della normativa suddetta (che puo' "attendibilmente" prospettarsi), chiede una pronuncia caducatoria dell'art. 92 cit. e "di ogni successivo rinvio"; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile perche' spetta unicamente al legislatore stabilire i termini di entrata in vigore delle leggi; sostiene inoltre l'assoluto difetto di rilevanza della questione perche' i processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 353 del 1990 vanno definiti secondo la vecchia disciplina ( ex art. 90 legge n. 353 cit.); Considerato che la questione di costituzionalita' dell'art. 92 della legge n. 353 del 1990 - ancorche' rilevante perche' l'art. 90, quinto comma, della medesima legge prevede che il tribunale giudica con il numero invariabile di tre votanti soltanto nei procedimenti che gli siano stati rimessi ai sensi dell'art. 189 cod. proc. civ. alla data di entrata in vigore della legge medesima, e quindi non anche nei procedimenti rimessi successivamente - e' manifestamente infondata perche' rientra nella discrezionalita' del legislatore fissare il termine di entrata in vigore delle leggi, ne' in particolare - in considerazione delle esigenze organizzative degli uffici e della necessita' di approntare le strutture necessarie - e' contrario al canone di buon andamento dell'amministrazione della giustizia procrastinare l'entrata in vigore di una riforma di ampio respiro, qual e' la legge n. 353 del 1990; che la medesima questione di costituzionalita' avente ad oggetto - secondo il tenore letterale dell'ordinanza di rimessione - ogni successiva norma di proroga del termine di entrata in vigore della n. 353 cit., e quindi da intendersi attualmente riferita all'art. 50 legge 21 novembre 1991 n. 374 sull'istituzione del giudice di pace (che tale differimento prevede al 1 gennaio 1993), e' inammissibile perche' avente ad oggetto norma non esistente alla data dell'ordinanza di rimessione, ancorche' successivamente emanata;