ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale del combinato disposto
 degli artt. 189 del codice di procedura civile e 92  della  legge  26
 novembre  1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile)
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  24  giugno  1991  dal   Giudice
 istruttore  del  Tribunale  di Prato nel procedimento civile vertente
 tra S.a.s. Ovima e S.p.a. Montebianco Industria Tessile  iscritta  al
 n.  511  del  registro  ordinanze  1991  e  pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 33,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 22  gennaio  1992  il  Giudice
 relatore Renato Granata;
    Ritenuto  che nella causa civile pendente tra la S.a.s. Ovima e la
 S.p.A. Montebianco Industria Tessile il giudice istruttore presso  il
 Tribunale  di  Prato  con  ordinanza  del 24 giugno 1991 ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale  in  via  incidentale  degli
 artt.  189  cod.  proc.  civ.  e  92  legge  26  novembre 1990 n. 353
 (Provvedimenti  urgenti  per  il  processo   civile)   per   sospetta
 violazione dell'art. 97 Cost.;
      che  ad avviso del giudice rimettente l'introduzione del giudice
 unico previsto dalla riforma del processo  civile  (legge  n.  353/90
 cit.)  rappresenta  si' un "serio, meglio controllabile antidoto allo
 sfascio del processo civile", ma e' destinata ad  entrare  in  vigore
 soltanto  il  1›  gennaio  1992 per effetto del disposto dell'art. 92
 della  citata  legge,  salvo  slittamenti  ad   epoca   ulteriormente
 differita;
      che  cio'  contrasta,  ad  avviso del giudice rimettente, con il
 canone di efficienza dell'amministrazione della giustizia  desumibile
 dall'art.  97  Cost.,  mentre  solo  il giudice unico, previsto dalla
 riforma, potrebbe rapidamente definire la controversia;
      che pertanto il giudice rimettente, anche in previsione  di  uno
 slittamento dell'entrata in vigore della normativa suddetta (che puo'
 "attendibilmente"  prospettarsi),  chiede  una  pronuncia caducatoria
 dell'art. 92 cit. e "di ogni successivo rinvio";
      che e' intervenuto il Presidente del Consiglio  dei  Ministri  a
 mezzo   dell'Avvocatura   generale  dello  Stato,  chiedendo  che  la
 questione sia dichiarata inammissibile perche' spetta  unicamente  al
 legislatore  stabilire  i  termini  di entrata in vigore delle leggi;
 sostiene inoltre l'assoluto  difetto  di  rilevanza  della  questione
 perche'  i  processi  pendenti  alla  data di entrata in vigore della
 legge n. 353 del 1990 vanno definiti secondo la vecchia disciplina  (
 ex art. 90 legge n. 353 cit.);
    Considerato  che  la  questione  di costituzionalita' dell'art. 92
 della legge n. 353 del 1990 - ancorche' rilevante perche' l'art.  90,
 quinto  comma,  della medesima legge prevede che il tribunale giudica
 con il numero invariabile di tre votanti  soltanto  nei  procedimenti
 che  gli  siano  stati rimessi ai sensi dell'art. 189 cod. proc. civ.
 alla data di entrata in vigore della legge  medesima,  e  quindi  non
 anche  nei  procedimenti  rimessi successivamente - e' manifestamente
 infondata perche'  rientra  nella  discrezionalita'  del  legislatore
 fissare  il  termine  di  entrata  in  vigore  delle  leggi,  ne'  in
 particolare - in considerazione delle  esigenze  organizzative  degli
 uffici  e della necessita' di approntare le strutture necessarie - e'
 contrario al canone  di  buon  andamento  dell'amministrazione  della
 giustizia  procrastinare  l'entrata in vigore di una riforma di ampio
 respiro, qual e' la legge n. 353 del 1990;
      che la medesima questione di costituzionalita' avente ad oggetto
 - secondo il tenore letterale dell'ordinanza  di  rimessione  -  ogni
 successiva norma di proroga del termine di entrata in vigore della n.
 353  cit.,  e  quindi  da intendersi attualmente riferita all'art. 50
 legge 21 novembre 1991 n. 374 sull'istituzione del  giudice  di  pace
 (che  tale differimento prevede al 1› gennaio 1993), e' inammissibile
 perche'  avente  ad   oggetto   norma   non   esistente   alla   data
 dell'ordinanza di rimessione, ancorche' successivamente emanata;