ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 438,439,440 e
 442  del  codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il
 14 febbraio 1991 dal Giudice per le indagini  preliminari  presso  il
 Tribunale  di Rieti nel procedimento penale a carico di Conti Galafro
 ed altro iscritta al n. 644 del registro ordinanze 1991 e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  41,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1991;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice
 relatore prof. Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto che con ordinanza in data  14  febbraio  1991  (pervenuta
 alla  Corte  costituzionale  il 3 ottobre 1991 - reg. ord. n. 644 del
 1991) il Giudice per le Indagini preliminari presso il  Tribunale  di
 Rieti   ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  25  della
 Costituzione, questione di legittimita'  costituzionale  degli  artt.
 438,  439,  440  e 442 del codice di procedura penale, nelle parti in
 cui  subordinano  al  consenso  non  motivato  ed  insindacabile  del
 pubblico  ministero  l'adozione  del  giudizio  abbreviato  richiesto
 dall'imputato, non consentendo al  giudice  di  valutare  le  ragioni
 addotte  dal  pubblico  ministero a giustificazione del "dissenso", e
 non attribuendogli, una volta  ritenuto  ingiustificato  il  dissenso
 medesimo,  il  potere  di  applicare  la  riduzione  di pena prevista
 dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;
      che,  ad  avviso  del  giudice  a  quo,   le   norme   impugnate
 violerebbero  gli  artt.  3  e  25  della  Costituzione, determinando
 un'irragionevole disparita' di trattamento, in primo luogo fra accusa
 e difesa, in secondo luogo fra imputati  nell'ambito  di  uno  stesso
 procedimento  o  per  gli  stessi  reati,  e,  infine,  rispetto alla
 disciplina dettata per il patteggiamento,  nell'ambito  della  quale,
 l'esercizio della funzione giurisdizionale non risulta menomato dalla
 scelta insindacabile del pubblico ministero;
      che  non  si sono costituite le parti ne' ha spiegato intervento
 l'Avvocatura generale dello Stato.
    Considerato che, con sentenza n. 81 del 1991, questa Corte ha gia'
 dichiarato, l'illegittimita' costituzionale  del  combinato  disposto
 degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nella
 parte  in  cui  non  prevede  che  il  pubblico ministero, in caso di
 dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella  parte  in  cui
 non  prevede  che  il giudice, quando a dibattimento concluso ritiene
 ingiustificato il dissenso del pubblico  ministero,  possa  applicare
 all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, comma 2,
 dello stesso codice;
      che la questione sollevata va pertanto dichiarata manifestamente
 inammissibile.
    Visti,  gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.