ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita'  costituzionale  degli  artt.  14  della
 legge   30   aprile   1969,   n.  153  (Revisione  degli  ordinamenti
 pensionistici e norme in materia  di  sicurezza  sociale),  19  della
 legge  23  aprile  1981,  n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle
 procedure  per  la  liquidazione  urgente  delle  pensioni  e  per  i
 trattamenti   di   disoccupazione   e   misure   urgenti  in  materia
 previdenziale e pensionistica), 3, tredicesimo comma, della legge  29
 maggio  1982,  n.  297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e
 norme in materia pensionistica), 9, della legge 15  aprile  1985,  n.
 140  (Miglioramento  e  perequazione  dei trattamenti pensionistici e
 aumento della pensione sociale) e 21, sesto  comma,  della  legge  11
 marzo  1988,  n.  67  (Disposizioni  per  la  formazione del bilancio
 annuale e pluriennale dello Stato), promosso con ordinanza emessa  il
 1› luglio 1991 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente
 tra  Barberis  Franco  ed  altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 628 del
 registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consigli  dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 5  febbraio  1992  il  Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto che, nella causa promossa da Barberis Franco ed altri nei
 confronti dell'I.N.P.S. per ottenere la riliquidazione della pensione
 loro  corrisposta,  il  Pretore  di  Milano ha sollevato questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge 30  aprile  1969
 n.  153,  in  riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella
 parte  in  cui  non  limita   la   retribuzione   assoggettata   alla
 contribuzione alla concorrenza dell'importo di volta in volta fissato
 come  massimale  di pensione; dell'art. 19 della legge 23 aprile 1981
 n. 155, in riferimento agli artt. 3, 36,  38,  secondo  comma,  e  53
 della  Costituzione; degli artt. 3, tredicesimo comma, della legge 29
 maggio 1982 n. 297, 9 della legge 15 aprile 1985 n.  140,  21,  sesto
 comma,  della  legge  11  marzo 1988 n. 67, in riferimento all'art. 3
 della Costituzione, nella parte in  cui  dette  norme  non  prevedono
 l'applicazione  delle  variazioni  dei massimali di pensione, in esse
 rispettivamente stabiliti, alle pensioni liquidate nel 1983 e succes-
 sive scadenze;
      che, ad avviso del giudice a quo, non solo  le  norme  censurate
 determinerebbero irrazionali disparita' di trattamento fra pensionati
 in  relazione  al  solo elemento casuale della data di collocamento a
 riposo nonche' fra i pensionati del settore  pubblico  e  quelli  del
 settore   privato,  ma  trascurerebbero  altresi'  la  necessita'  di
 corrispondenza fra la contribuzione versata (calcolata  su  tutta  la
 retribuzione)  e  le  pensioni  (calcolate  solo  su  una parte della
 retribuzione);
      che  l'Avvocatura   generale   dello   Stato,   intervenuta   in
 rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
 per la manifesta infondatezza della questione.
    Considerato  che  la  stessa questione, ora di nuovo sollevata, e'
 gia' stata dichiarata non  fondata  (sentenza  n.  173  del  1986)  e
 manifestamente  infondata  (ordinanze  nn. 120 del 1989; 171 del 1990
 ecc.) e che non  sono  stati  dedotti  nuovi  e  diversi  profili  di
 censura;
      che,   pertanto,   la   questione  sollevata  e'  manifestamente
 infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;