IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza contro Bernasconi Mario + 1, imputati come in atti sull'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 513 del c.p.p. nella parte in cui non prevede la lettura anche delle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria con l'assistenza del difensore ai sensi dell'art. 350 del c.p.p. sollevata dal p.m.; Sentiti i difensori; O S S E R V A Al termine dell'istruttoria dibattimentale il p.m. ha fatto rilevare che l'imputato Bernasconi, contumace, aveva reso alla guardia di finanza di Vicenza, con l'assistenza del difensore e nell'immediatezza del fatto, dichiarazioni confessorie non piu' reit- erate, ne' avanti al p.m. ne' avanti al g.i.p., essendosi lo stesso avvalso, in quelle sedi, della facolta' di non rispondere (circostanze, queste ultime, ammesse dalla difesa). Il p.m. ha, altresi', evidenziato che il suddetto atto, rilevante ai fini del decidere, non e' ricompreso fra quelli di cui all'art. 513 del c.p.p., pur vertendosi in una situazione analoga. A parere di questo tribunale, la mancata previsione, all'art. 513 del c.p.p., della possibilita' di acquisizione, in caso di imputato contumace, assente o che si rifiuta di sottoporsi all'esame, dell'interrogatorio dal medesimo reso alla p.g. in presenza del suo difensore, e quindi con le garanzie tipiche richieste dalla legge, non trova giustificazione razionale e pone il p.m. nell'impossibilita'di far valere prove talvolta decisive, come nel caso di specie in cui la dimostrazione di una circostanza essenziale ai fini della sussistenza del reato di contrabbando contestato agli imputati (provenienza dalla Svizzera dell'argento) non puo' essere altrimenti fornita. Si prospetta, in tal modo, una disparita' di trattamento (art. 3 della Costituzione) tra accusa e difesa in ordine all'acquisizione e utilizzazione di prove, atteso che - mentre l'imputato, dopo aver reso dichiarazioni confessorie con l'assistenza del difensore, puo' evitare l'utilizzo di esse, rifiutando i successivi interrogatori dinanzi all'a.g. e, quindi, rendendosi contumace - il p.m. non ha alcun mezzo per "recuperare" la prova legittimamente acquisita. Ritenuta, pertanto, la rilevanza della questione e la sua amministrabilita', nonche' la fondatezza della stessa.