IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Nel caso in questione la parte offesa del delitto di tentato omicidio Luppino Matteo avrebbe rilasciato in ospedale all'ispettore di P.S. Loiacono Pasqualino e all'agente Di Giovanna Leonardo dichiarazioni accusatorie nei confronti dell'imputato, dichiarazioni non verbalizzate e riferite in una relazione di servizio inserita nel fascicolo del p.m. Sentito al dibattimento in qualita' di teste l'agente Di Giovanna Leonardo non ha potuto deporre sul punto per il divieto di cui all'art. 195, quarto comma, del c.p.p. Il p.m., pertanto, ha sollevato eccezione di legittimita' costituzionale per contrasto di tale norma con gli artt. 3, primo comma, 54, secondo comma, 25, 27, 109 e 112 della Costituzione, in quanto discriminerebbe, in base alla loro appartenenza alle forze dell'ordine, taluni soggetti rispetto a tutti gli altri non rivestenti tale qualifica nonche' per tutti gli altri motivi esposti nella memoria del p.m. in atti. La questione sollevata e' rilevante nel presente processo in quanto dalla sua risoluzione dipende la possibilita' per il p.m. di introdurre prove a sostegno dell'accusa. La questione appare inoltre non manifestamente infondata atteso che: 1) il testimone verbalizzante si viene a trovare in una posizione deteriore rispetto al comune cittadino che in una tale ipotesi puo' testimoniare senza alcun limite salvo quello di cui all'art. 195, primo comma, del c.p.p.; 2) non appare conforme al criterio di ragionevolezza che il comune cittadino possa testimoniare quando apprenda da qualcuno il nome dell'autore di un delitto e cio' non possa fare il teste qualificato e cioe' l'ufficiale o agente di p.g. con cio' impedendo al tribunale di avere quantomeno un parametro necessario per valutare l'attendibilita' dei testi e, piu' in generale di avere una completa formazione della prova al dibattimento.