Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente pro-tempore della giunta provinciale dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta n. 909 del 2 marzo 1992, rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale per atto rogato dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, segretario della giunta provinciale di Bolzano ed ufficiale rogante, del 2 marzo 1992 (n. 16370) - dagli avv.ti proff.ri Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente domiciliato in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di incostituzionalita' degli articoli 1 e 4 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, recante "Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni". F A T T O Sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1992 e' stata pubblicata la legge 29 gennaio 1992, n. 58, intitolata "Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni". Tale legge stabilisce una profonda trasformazione dell'organizzazione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico e della installazione ed esercizio dei relativi impianti, che passano da un'azienda statale autonoma (organo dello Stato) ad una societa' le cui azioni sono possedute dall'IRI. Ai fini del presente ricorso viene in evidenza, in primo luogo, l'art. 1 della legge. Questo stabilisce appunto, al primo comma, che "il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Ministro delle partecipazioni statali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, affida in concessione esclusiva i servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, nonche' l'installazione e l'esercizio dei relativi impianti, attualmente gestiti dall'azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ad una societa' appositamente costituita per la durata di dieci anni dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), di seguito denominata 'Societa'', la totalita' delle cui azioni sia posseduta direttamente dal medesimo Istituto. La concessione ha una durata pari al tempo necessario per il perfezionamento degli adempimenti di cui al quarto e sesto comma e comunque non superiore ad un anno. Non sono compresi nella concessione i servizi dei telegrammi, di posta elettronica e di telematica pubblica svolti attraverso gli uffici postali, nonche', fino all'estinzione dei relativi atti concessori, i servizi radiomarittimi concessi". Dopo di che' lo stesso art. 1, al terzo comma, conseguentemente dispone che "l'azienda di Stato per i servizi telefonici, istituita con regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, converito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e' soppressa a far data dall'entrata in vigore della convenzione di cui al secondo comma" (si tratta della convenzione che deve essere annessa all'atto di concessione di cui al gia' riportato primo comma). Ovviamente la legge n. 58/1992 si occupa anche delle conseguenze che dalla riforma del settore delle telecomunicazioni, ed in particolare dalla soppressione dell'azienda di Stato per i servizi telefonici, derivano per il relativo personale. Di cio' tratta in particolare il successivo art. 4. Questo dispone al primo comma il trasferimento d'ufficio di una parte del personale degli uffici della soppressa azienda (fra cui anche quello delle sezioni per il controllo delle concessioni presso gli ispettorati di zona) nelle corrispondenti qualifiche dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Ma, soprattutto, lo stesso art. 4, al secondo comma, stabilisce che la istituenda societa' "per la durata della concessione di cui al primo comma dell'art. 1 si avvale del personale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto alle attivita' concernenti i servizi trasferiti alla Societa' stessa, nonche' del personale dipendente dell'azienda di Stato per i servizi telefonici alla data di entrata in vigore della convenzione di cui al secondo comma dell'art. 1 .." (si tratta, quindi, anche del personale addetto agli ispettorati di zona dell'azienda). Il successivo terzo comma dell'art. 4 stabilisce poi che il personale di cui al comma precedente (cioe' sia dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, sia della soppressa azienda) potra' "optare" entro un certo termine per la permanenza nel pubblico impiego (nel qual caso si applicheranno ad esso le procedure di mobilita' di cui al d.P.C.M. n. 325/1988 ed alla legge n. 554/1988); mentre per il personale che non avra' optato nei termini il quarto comma dell'art. 4 stabilisce che esso "transita alle dipendenze delle concessionarie, ad eccezione di quello individuato dalla societa' come necessario allo svolgimento delle attivita' che ad essa residuano, che transita alle dipendenze della societa' stessa". La suddetta disciplina della legge n. 58/1992 (e quella che ad essa piu' strettamente si collega) e' gravemente lesiva delle competenze costituzionali della provincia autonoma di Bolzano, onde la si impugna per i seguenti motivi di D I R I T T O Violazione degli articoli 89 e 100 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), e relative norme d'attuazione (d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche ed integrazioni, di cui in particolare all'art. 20 del d.P.R. 29 aprile 1982, n. 327). 1. - Fra gli aspetti fondamentali dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alla provincia ricorrente dal relativo statuto - come ripetutamente affermato anche da codesta ecc.ma Corte - vi e' quello della tutela delle minoranze linguistiche. Ad esso, in particolare, fanno capo gli istituti ed i principi stabiliti dagli articoli 89 e 100 dello statuto speciale d'autonomia: cioe' la c.d. "proporzionale etnica" nell'organizzazione dei pubblici uffici, ed il bilinguismo nel pubblico impiego e nei servizi pubblici. Tali principi ed istituti sanciti dallo statuto hanno poi trovato attuazione ed integrazione in vari decreti presidenziali successivi: in particolare d.P.R. 26 luglio 1976, n. 652, e poi d.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846; d.P.R. 31 luglio 1978, n. 570; d.P.R. 31 luglio 1978, n. 571; d.P.R. 29 aprile 1982, n. 327; d.P.R. 10 aprile 1984, n. 217; fino ai piu' recenti d.-l. 28 settembre 1990, n. 284; e d.-l. 21 gennaio 1991, n. 32. E' previsto che nella provincia di Bolzano siano istituiti ruoli locali del personale civile delle amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo), ruoli stabiliti nelle tabelle allegate ai decreti contenenti le norme di attuazione dello statuto. I posti dei ruoli suddetti sono riservati ai cittadini dei tre diversi gruppi linguistici in proporzione alla consistenza dei gruppi stessi (v. spec. art. 89 st. ed articoli 8 ss. d.P.R. n. 752/1976). Vige inoltre per quei posti il principio del bilinguismo, e quindi la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca costituisce requisito essenziale per la assunzione (v. spec. art. 100 st. ed articoli 1 ss. d.P.R. n. 752/1976). L'istituto della proporzionale etnica (e cosi' anche il principio del bilinguismo) si applica anche ai ruoli del personale dipendente del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ivi compreso quello della azienda di Stato per i servizi telefonici. Cio' e' espressamente previsto dalle disposizioni di attuazione dello statuto speciale T.-A.A. che hanno stabilito le relative tabelle (v. art. 8, primo comma, d.P.R. n. 752/1976). Si tratta, in particolare, della Tabella n. 14 allegata al d.P.R. n. 752/1976 (da ultimo sostituita dall'art. 20 del d.P.R. 29 aprile 1982, n. 327), che individua appunto ben 240 posti di varie qualifiche nel ruolo locale di Bolzano del personale dell'azienda di Stato per i servizi telefonici. Ma si deve qui ricordare anche la tabella n. 16 (da ultimo sostituita dalla tab. 4 allegata al d.P.R. 19 novembre 1987, n. 521), che stabilisce il ruolo locale di Bolzano del personale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Orbene, la impugnata legge n. 58/1992 (specie in relazione a quanto si e' visto essere disposto dagli articoli 1 e 4), stabilisce la soppressione dell'azienda di Stato per i servizi telefonici e l'affidamento in concessione dei relativi servizi ed impianti. Inoltre essa prevede il passaggio del personale (anche) del ruolo lo- cale di Bolzano della soppressa azienda alle dipendenze delle societa' concessionarie (art. 4, quarto comma), con trasformazione del rapporto di pubblico impiego in rapporto di impiego privato; e lo stesso puo' accadere anche per il personale del ruolo locale della amministrazione delle poste e telecomunicazioni (di cui pure puo' avvalersi la societa', ai sensi del secondo comma dell'art. 4, e cui si applica quindi anche la disciplina dei commi successivi). Altrimenti e' previsto dalla legge (art. 4, primo e soprattutto terzo comma) il passaggio del suddetto personale ad altre amministrazioni (eventualmente anche all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni), ma comunque sempre al di fuori dei ruoli locali ex art. 89 st. T.-A.A. (ed art. 8 d.P.R. n. 752/1976). Ma, cosi' disponendo, la legge impugnata reca con se', fra le altre conseguenze, quella di sottrarre il personale in questione, e specialmente quello dell'azienda di Stato per i servizi telefonici, all'istituto della proporzionale etnica, nonche' alla regola del bilinguismo. Infatti la estinzione dell'azienda disposta dal terzo comma dell'art. 1 comporta di per se' l'abrogazione della tabella n. 14 del d.P.R. n. 752/1976 e del relativo ruolo locale del personale. Il personale dell'azienda della provincia di Bolzano fuoriesce cosi dallo speciale ruolo locale (e quindi dall'applicazione dei principi di cui agli articoli 89 e 100 st.), ne' cio' puo' essere evitato dalla "opzione" (del resto solo eventuale) per la permanenza nel pubblico impiego prevista dal terzo comma dell'art. 4 della legge n. 58/1992. Infatti tale opzione (oltre ad essere solo eventuale perche' esercizio di una facolta' dei dipendenti) garantisce solo la permanenza nel pubblico impiego, ma evidentemente non puo' in alcun modo determinare l'inserimento del personale optante in nuovi posti di altri ruoli locali (che possono essere istituiti solo mediante la emanazione di nuove norme di attuazione statutarie). In ogni caso, quale che potra' essere la destinazione del personale della soppressa azienda di Stato per i servizi telefonici, certo e' che il meccanismo previsto dalla legge impugnata comporta la estinzione del relativo ruolo locale del personale della provincia di Bolzano. Quanto ora detto per il personale dell'azienda di Stato per servizi telefonici, vale anche - mutatis mutandis - per il personale del ruolo locale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui il secondo comma dell'art. 4 prevede l'avvalimento da parte della societa'. Anche tale personale, infatti, sia che opti per la permanenza nel pubblico impiego, sia che invece transiti alle dipendenze delle concessionarie, comunque viene sottratto al ruolo locale di cui alla tabella n. 16 del d.P.R. n. 752/1976. E' dunque evidente come la disciplina legislativa impugnata risulti incompatibile con le norme statutarie e d'attuazione indicate e lesiva dell'autonomia provinciale. Tale legge, infatti, non solo prevede procedure di "avvalimento", di trasferimento e di trasformazione del rapporto di impiego del personale dei ruoli locali dell'azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni (tabelle n. 14 e n. 16 d.P.R. n. 752/1976) assolutamente incompatibili con la speciale disciplina stabilita per quel personale dalle norme d'attuazione (cfr. d.P.R. n. 752/1976, spec. articoli 11, 15, e 19), che ne limita rigidamente la "mobilita'". Ma soprattutto tale legge finisce per sottrarre all'istituto della proporzionale etnica (ed alla regola del bilinguismo) una rilevante quota del personale cui quell'istituto si riferisce, e produce cosi' una grave incisione in un aspetto fondamentale dell'autonomia provinciale. Ed e' proprio per la tutela dell'integrita' dello speciale status di autonomia ad essa costituzionalmente garantito che la provincia e' costretta ad adire codesta ecc.ma Corte. E' ben noto come le norme dei decreti di attuazione dello statuto speciale T.-A.A., siccome espressione di una "competenza legislativa atipica" (sentenze n. 224/1990 e n. 483/1991), non possono essere validamente abrogate o derogate della legge ordinaria. E non puo' certo dubitarsi che anche le "tabelle" che stabiliscono i ruoli locali del personale allegate al d.P.R. n. 752/1976 abbiano tale carattere di inderogabilita' (essendo modificabili solo con la speciale procedura dell'art. 107 st.). La garanzia dell'autonomia costituzionale della provincia, come fissata dallo statuto e dalle relative norme d'attuazione, ha un valore sostanziale. Le norme d'attuazione ne hanno stabilito il contenuto, ed in questo rientra l'applicazione dell'istituto della proporzionale etnica (e del principio del bilinguismo) anche al personale dell'azienda di Stato per i servizi telefonici, nonche' dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Il significato ed il contenuto sostanziale dell'autonomia della provincia cosi' come fissato in un certo momento dallo statuto e dalle norme d'attuazione, non puo' essere sconvolto dalla legge ordinaria. Meno che mai mediante una modificazione dell'organizzazione degli uffici e dei servizi statali. Ma proprio questo e' cio' che fa la legge impugnata, la quale, con le disposizioni succitate, pretende di derogare alle disposizioni statutarie e d'attuazione e, in particolare, addirittura di abrogare la tabella ad esse allegata concernente il personale dell'azienda di Stato per i servizi telefonici. Cio' non significa, evidentemente, che il Parlamento non possa procedere ad una riforma, anche assai incisiva, del settore delle telecomunicazioni. Ma cio' puo' e deve avvenire nel rispetto dei principi stabili dagli articoli 89 e 100 dello statuto T.-A.A., senza sottrarre alla applicazione di quei principi il personale statale dei ruoli locali che vi e' attualmente soggetto. Del resto, gia' in passato, lo stesso problema ebbe a proporsi in ordine alla disciplina stabilita dalla legge 17 maggio 1985, n. 210, che istituendo l'ente ferrovie dello Stato comportava la sottrazione alla proporzionale etnica ed al principio del bilinguismo del personale del ruolo locale della soppressa azienda delle ferrovie dello Stato. Allora codesta ecc.ma Corte dichiaro' appunto la incostituzionalita' degli articoli 20 e 21 della legge n. 210/1985 "nella parte in cui non prevedono l'applicazione della disciplina normativa vigente per la provincia autonoma di Bolzano in materia di proporzionale etnica e di parita' linguistica" (sent. n. 768/1988). Ma gli stessi motivi che portarono alla dichiarazione di incostituzionalita' della legge n. 210/1985 determinano oggi la incostituzionalita' delle impugnate disposizioni della legge n. 58/1992.