Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
 presidente  pro-tempore   della   giunta   provinciale   dott.   Luis
 Durnwalder,  giusta  deliberazione  della  giunta  n. 909 del 2 marzo
 1992, rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale per atto
 rogato dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, segretario  della  giunta
 provinciale  di  Bolzano  ed  ufficiale rogante, del 2 marzo 1992 (n.
 16370) - dagli avv.ti proff.ri Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso
 il primo di essi elettivamente domiciliato in Roma,  piazza  Borghese
 n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del
 Presidente   del   Consiglio  in  carica,  per  la  dichiarazione  di
 incostituzionalita' degli articoli 1 e 4 della legge 29 gennaio 1992,
 n. 58,  recante  "Disposizioni  per  la  riforma  del  settore  delle
 telecomunicazioni".
                               F A T T O
    Sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  29  del  5  febbraio 1992 e' stata
 pubblicata la legge 29 gennaio 1992, n. 58, intitolata  "Disposizioni
 per  la  riforma  del  settore  delle  telecomunicazioni". Tale legge
 stabilisce  una  profonda  trasformazione   dell'organizzazione   dei
 servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico e della installazione ed
 esercizio  dei  relativi  impianti, che passano da un'azienda statale
 autonoma (organo dello Stato) ad una  societa'  le  cui  azioni  sono
 possedute dall'IRI.
    Ai  fini  del  presente ricorso viene in evidenza, in primo luogo,
 l'art. 1 della legge. Questo stabilisce appunto, al primo comma,  che
 "il  Ministro  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,  sentito il
 Ministro delle partecipazioni statali, entro sei mesi dalla  data  di
 entrata  in  vigore  della  presente  legge,  affida  in  concessione
 esclusiva i servizi di telecomunicazioni  ad  uso  pubblico,  nonche'
 l'installazione  e  l'esercizio  dei  relativi  impianti, attualmente
 gestiti  dall'azienda  di  Stato   per   i   servizi   telefonici   e
 dall'amministrazione  delle  poste  e delle telecomunicazioni, ad una
 societa'  appositamente  costituita  per  la  durata  di  dieci  anni
 dall'Istituto  per  la  ricostruzione  industriale  (IRI), di seguito
 denominata 'Societa'', la totalita' delle cui  azioni  sia  posseduta
 direttamente dal medesimo Istituto. La concessione ha una durata pari
 al  tempo  necessario per il perfezionamento degli adempimenti di cui
 al quarto e sesto comma e comunque non superiore ad un anno. Non sono
 compresi  nella  concessione  i  servizi  dei  telegrammi,  di  posta
 elettronica  e  di  telematica  pubblica svolti attraverso gli uffici
 postali, nonche', fino all'estinzione dei relativi atti concessori, i
 servizi radiomarittimi concessi". Dopo di che' lo stesso art.  1,  al
 terzo  comma,  conseguentemente dispone che "l'azienda di Stato per i
 servizi telefonici, istituita con regio decreto-legge 14 giugno 1925,
 n. 884, converito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e'  soppressa  a
 far  data  dall'entrata in vigore della convenzione di cui al secondo
 comma" (si tratta della convenzione che deve essere annessa  all'atto
 di concessione di cui al gia' riportato primo comma).
    Ovviamente  la  legge n. 58/1992 si occupa anche delle conseguenze
 che  dalla  riforma  del  settore  delle  telecomunicazioni,  ed   in
 particolare  dalla  soppressione  dell'azienda di Stato per i servizi
 telefonici, derivano per il relativo personale.  Di  cio'  tratta  in
 particolare  il  successivo art.  4. Questo dispone al primo comma il
 trasferimento d'ufficio di una parte del personale degli uffici della
 soppressa  azienda  (fra  cui  anche  quello  delle  sezioni  per  il
 controllo  delle  concessioni  presso  gli ispettorati di zona) nelle
 corrispondenti qualifiche dell'amministrazione delle  poste  e  delle
 telecomunicazioni.  Ma,  soprattutto,  lo  stesso  art. 4, al secondo
 comma, stabilisce che la istituenda societa'  "per  la  durata  della
 concessione di cui al primo comma dell'art. 1 si avvale del personale
 dell'amministrazione  delle  poste  e delle telecomunicazioni addetto
 alle attivita' concernenti i servizi trasferiti alla Societa' stessa,
 nonche' del personale dipendente dell'azienda di Stato per i  servizi
 telefonici alla data di entrata in vigore della convenzione di cui al
 secondo comma dell'art. 1 .." (si tratta, quindi, anche del personale
 addetto agli ispettorati di zona dell'azienda).
    Il  successivo  terzo  comma  dell'art.  4  stabilisce  poi che il
 personale di cui al comma precedente (cioe' sia  dell'amministrazione
 delle  poste e telecomunicazioni, sia della soppressa azienda) potra'
 "optare" entro un  certo  termine  per  la  permanenza  nel  pubblico
 impiego  (nel  qual  caso  si  applicheranno  ad esso le procedure di
 mobilita' di cui al d.P.C.M. n. 325/1988 ed alla legge n.  554/1988);
 mentre  per  il  personale che non avra' optato nei termini il quarto
 comma dell'art. 4 stabilisce che esso "transita alle dipendenze delle
 concessionarie, ad eccezione di  quello  individuato  dalla  societa'
 come   necessario  allo  svolgimento  delle  attivita'  che  ad  essa
 residuano, che transita alle dipendenze della societa' stessa".
    La suddetta disciplina della legge n. 58/1992  (e  quella  che  ad
 essa  piu'  strettamente  si  collega)  e'  gravemente  lesiva  delle
 competenze costituzionali della provincia autonoma di  Bolzano,  onde
 la si impugna per i seguenti motivi di
                             D I R I T T O
 Violazione degli articoli 89 e 100 dello statuto speciale per il
    Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31 agosto 1972, n. 670), e relative
    norme d'attuazione (d.P.R. 26 luglio 1976,  n.  752  e  successive
    modifiche  ed  integrazioni, di cui in particolare all'art. 20 del
    d.P.R. 29 aprile 1982, n. 327).
    1.    -    Fra    gli    aspetti    fondamentali    dell'autonomia
 costituzionalmente   riconosciuta   alla   provincia  ricorrente  dal
 relativo statuto - come  ripetutamente  affermato  anche  da  codesta
 ecc.ma   Corte   -   vi   e'  quello  della  tutela  delle  minoranze
 linguistiche. Ad esso, in particolare, fanno capo gli istituti  ed  i
 principi  stabiliti  dagli  articoli  89 e 100 dello statuto speciale
 d'autonomia: cioe' la c.d. "proporzionale etnica" nell'organizzazione
 dei pubblici uffici, ed il bilinguismo nel  pubblico  impiego  e  nei
 servizi pubblici.
    Tali  principi ed istituti sanciti dallo statuto hanno poi trovato
 attuazione ed integrazione in vari decreti presidenziali  successivi:
 in particolare d.P.R. 26 luglio 1976, n. 652, e poi d.P.R. 19 ottobre
 1977,  n.  846; d.P.R. 31 luglio 1978, n. 570; d.P.R. 31 luglio 1978,
 n. 571; d.P.R. 29 aprile 1982, n. 327; d.P.R. 10 aprile 1984, n. 217;
 fino ai piu' recenti d.-l. 28 settembre 1990,  n.  284;  e  d.-l.  21
 gennaio 1991, n. 32. E' previsto che nella provincia di Bolzano siano
 istituiti  ruoli  locali  del  personale civile delle amministrazioni
 dello Stato (anche ad ordinamento autonomo),  ruoli  stabiliti  nelle
 tabelle  allegate  ai decreti contenenti le norme di attuazione dello
 statuto. I posti dei ruoli suddetti sono riservati ai  cittadini  dei
 tre  diversi  gruppi  linguistici in proporzione alla consistenza dei
 gruppi stessi (v. spec. art. 89 st.  ed  articoli  8  ss.  d.P.R.  n.
 752/1976).  Vige inoltre per quei posti il principio del bilinguismo,
 e quindi la conoscenza della lingua  italiana  e  di  quella  tedesca
 costituisce requisito essenziale per la assunzione (v. spec. art. 100
 st. ed articoli 1 ss. d.P.R. n. 752/1976).
    L'istituto  della proporzionale etnica (e cosi' anche il principio
 del bilinguismo) si applica anche ai ruoli del  personale  dipendente
 del  Ministero  delle  poste  e delle telecomunicazioni, ivi compreso
 quello della azienda di Stato  per  i  servizi  telefonici.  Cio'  e'
 espressamente previsto dalle disposizioni di attuazione dello statuto
 speciale  T.-A.A. che hanno stabilito le relative tabelle (v. art. 8,
 primo comma, d.P.R. n. 752/1976). Si tratta,  in  particolare,  della
 Tabella  n.  14  allegata al d.P.R. n. 752/1976 (da ultimo sostituita
 dall'art. 20 del d.P.R.  29  aprile  1982,  n.  327),  che  individua
 appunto ben 240 posti di varie qualifiche nel ruolo locale di Bolzano
 del  personale  dell'azienda di Stato per i servizi telefonici. Ma si
 deve qui ricordare anche la tabella n. 16 (da ultimo sostituita dalla
 tab. 4 allegata al d.P.R. 19 novembre 1987, n. 521),  che  stabilisce
 il  ruolo  locale di Bolzano del personale dell'amministrazione delle
 poste e delle telecomunicazioni.
    Orbene, la impugnata legge  n.  58/1992  (specie  in  relazione  a
 quanto  si e' visto essere disposto dagli articoli 1 e 4), stabilisce
 la soppressione dell'azienda di Stato  per  i  servizi  telefonici  e
 l'affidamento  in  concessione  dei  relativi  servizi  ed  impianti.
 Inoltre essa prevede il passaggio del personale (anche) del ruolo lo-
 cale  di  Bolzano  della  soppressa  azienda  alle  dipendenze  delle
 societa'  concessionarie  (art.  4, quarto comma), con trasformazione
 del rapporto di pubblico impiego in rapporto di impiego privato; e lo
 stesso puo' accadere anche per il personale del  ruolo  locale  della
 amministrazione  delle  poste  e  telecomunicazioni (di cui pure puo'
 avvalersi la societa', ai sensi del secondo comma dell'art. 4, e  cui
 si   applica  quindi  anche  la  disciplina  dei  commi  successivi).
 Altrimenti e' previsto dalla legge (art. 4, primo e soprattutto terzo
 comma) il passaggio del suddetto personale ad  altre  amministrazioni
 (eventualmente   anche   all'amministrazione   delle  poste  e  delle
 telecomunicazioni), ma comunque sempre al di fuori dei  ruoli  locali
 ex  art.  89  st.  T.-A.A. (ed art. 8 d.P.R.  n. 752/1976). Ma, cosi'
 disponendo,  la  legge  impugnata  reca  con  se',   fra   le   altre
 conseguenze,  quella  di  sottrarre  il  personale  in  questione,  e
 specialmente quello dell'azienda di Stato per i  servizi  telefonici,
 all'istituto  della  proporzionale  etnica,  nonche'  alla regola del
 bilinguismo.
    Infatti  la  estinzione  dell'azienda  disposta  dal  terzo  comma
 dell'art. 1 comporta di per se' l'abrogazione della tabella n. 14 del
 d.P.R. n. 752/1976 e del relativo  ruolo  locale  del  personale.  Il
 personale  dell'azienda  della  provincia  di  Bolzano fuoriesce cosi
 dallo speciale ruolo locale (e quindi dall'applicazione dei  principi
 di  cui  agli  articoli  89  e 100 st.), ne' cio' puo' essere evitato
 dalla "opzione" (del resto solo  eventuale)  per  la  permanenza  nel
 pubblico  impiego prevista dal terzo comma dell'art. 4 della legge n.
 58/1992. Infatti tale opzione (oltre ad essere solo eventuale perche'
 esercizio  di  una  facolta'  dei  dipendenti)  garantisce  solo   la
 permanenza  nel  pubblico impiego, ma evidentemente non puo' in alcun
 modo determinare l'inserimento del personale optante in  nuovi  posti
 di  altri ruoli locali (che possono essere istituiti solo mediante la
 emanazione di nuove norme di attuazione statutarie).
    In  ogni  caso,  quale  che  potra'  essere  la  destinazione  del
 personale  della soppressa azienda di Stato per i servizi telefonici,
 certo e' che il meccanismo previsto dalla legge impugnata comporta la
 estinzione del relativo ruolo locale del personale della provincia di
 Bolzano.
    Quanto ora detto  per  il  personale  dell'azienda  di  Stato  per
 servizi  telefonici, vale anche - mutatis mutandis - per il personale
 del  ruolo  locale   dell'amministrazione   delle   poste   e   delle
 telecomunicazioni,  di  cui  il  secondo  comma  dell'art.  4 prevede
 l'avvalimento da parte della societa'. Anche tale personale, infatti,
 sia che opti per la permanenza nel pubblico impiego, sia  che  invece
 transiti   alle   dipendenze  delle  concessionarie,  comunque  viene
 sottratto al ruolo locale di cui alla tabella n.  16  del  d.P.R.  n.
 752/1976.
    E'  dunque  evidente  come  la  disciplina  legislativa  impugnata
 risulti incompatibile con le norme statutarie e d'attuazione indicate
 e lesiva dell'autonomia provinciale. Tale legge,  infatti,  non  solo
 prevede   procedure   di   "avvalimento",   di   trasferimento  e  di
 trasformazione del rapporto di impiego del personale dei ruoli locali
 dell'azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'amministrazione
 delle poste e telecomunicazioni (tabelle n. 14  e  n.  16  d.P.R.  n.
 752/1976)  assolutamente  incompatibili  con  la  speciale disciplina
 stabilita per quel personale dalle norme d'attuazione (cfr. d.P.R. n.
 752/1976, spec. articoli 11, 15, e 19), che ne limita rigidamente  la
 "mobilita'".   Ma   soprattutto  tale  legge  finisce  per  sottrarre
 all'istituto  della  proporzionale  etnica  (ed   alla   regola   del
 bilinguismo)  una rilevante quota del personale cui quell'istituto si
 riferisce,  e  produce  cosi'  una  grave  incisione  in  un  aspetto
 fondamentale  dell'autonomia provinciale. Ed e' proprio per la tutela
 dell'integrita'  dello  speciale  status   di   autonomia   ad   essa
 costituzionalmente  garantito  che la provincia e' costretta ad adire
 codesta ecc.ma Corte.
    E' ben noto come le norme dei decreti di attuazione dello  statuto
 speciale  T.-A.A., siccome espressione di una "competenza legislativa
 atipica" (sentenze n. 224/1990 e n.  483/1991),  non  possono  essere
 validamente  abrogate  o  derogate  della legge ordinaria. E non puo'
 certo dubitarsi che anche  le  "tabelle"  che  stabiliscono  i  ruoli
 locali  del  personale  allegate  al  d.P.R. n. 752/1976 abbiano tale
 carattere  di  inderogabilita'  (essendo  modificabili  solo  con  la
 speciale procedura dell'art. 107 st.).
    La  garanzia  dell'autonomia  costituzionale della provincia, come
 fissata dallo statuto e dalle  relative  norme  d'attuazione,  ha  un
 valore  sostanziale.  Le  norme  d'attuazione  ne  hanno stabilito il
 contenuto, ed in questo rientra  l'applicazione  dell'istituto  della
 proporzionale  etnica  (e  del  principio  del  bilinguismo) anche al
 personale dell'azienda di Stato per  i  servizi  telefonici,  nonche'
 dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
    Il  significato  ed  il contenuto sostanziale dell'autonomia della
 provincia cosi' come fissato in un  certo  momento  dallo  statuto  e
 dalle  norme  d'attuazione,  non  puo'  essere  sconvolto dalla legge
 ordinaria.    Meno    che    mai    mediante    una     modificazione
 dell'organizzazione degli uffici e dei servizi statali.
    Ma proprio questo e' cio' che fa la legge impugnata, la quale, con
 le  disposizioni  succitate,  pretende  di derogare alle disposizioni
 statutarie e d'attuazione e, in particolare, addirittura di  abrogare
 la  tabella ad esse allegata concernente il personale dell'azienda di
 Stato per i servizi telefonici.
    Cio' non significa, evidentemente, che  il  Parlamento  non  possa
 procedere  ad  una  riforma,  anche assai incisiva, del settore delle
 telecomunicazioni. Ma cio' puo' e  deve  avvenire  nel  rispetto  dei
 principi stabili dagli articoli 89 e 100 dello statuto T.-A.A., senza
 sottrarre alla applicazione di quei principi il personale statale dei
 ruoli locali che vi e' attualmente soggetto.
    Del  resto, gia' in passato, lo stesso problema ebbe a proporsi in
 ordine alla disciplina stabilita dalla legge 17 maggio 1985, n.  210,
 che  istituendo l'ente ferrovie dello Stato comportava la sottrazione
 alla  proporzionale  etnica  ed  al  principio  del  bilinguismo  del
 personale  del  ruolo  locale  della soppressa azienda delle ferrovie
 dello  Stato.  Allora  codesta  ecc.ma  Corte  dichiaro'  appunto  la
 incostituzionalita'  degli  articoli  20 e 21 della legge n. 210/1985
 "nella parte in cui non  prevedono  l'applicazione  della  disciplina
 normativa vigente per la provincia autonoma di Bolzano in materia di
 proporzionale  etnica  e di parita' linguistica" (sent. n. 768/1988).
 Ma  gli  stessi  motivi   che   portarono   alla   dichiarazione   di
 incostituzionalita'  della  legge  n.  210/1985  determinano  oggi la
 incostituzionalita'  delle  impugnate  disposizioni  della  legge  n.
 58/1992.