IL PRETORE
   Letti gli atti del procedimento di impugnazione ex artt.  21  della
 legge  regione  Piemonte  6 dicembre 1984, n. 62, promosso da Balconi
 Luigi, con l'avv. Campanale, attore, contro il comune  di  Ivrea,  in
 persona  del  sindaco pro-tempore, con l'avv. Novo, convenuto, avente
 ad  oggetto:  declaratoria  di  nullita'  e/o   inefficacia,   previa
 sospensione,  del provvedimento notificato il 10 novembre 1989 con il
 quale fu pronunciata la decadenza del ricorrente all'assegnazione  di
 alloggio  di  edilizia residenziale pubblica per abbandono e cessione
 dello stesso;
    Rilevato che  il  ricorrente  ha  eccepito  in  via  pregiudiziale
 l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  21,  ultimo comma, della
 legge regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 62, per violazione  degli
 artt. 108 e 117 della Costituzione;
    Svolta la discussione orale sull'eccezione pregiudiziale;
                             O S S E R V A
    La questione e' rilevante e non manifestamente infondata.
    La  norma  della  legge regionale in discussione, nel disciplinare
 come ipotesi di decadenza l'abbandono  o  la  cessione  dell'alloggio
 assegnato  che  sono  viceversa  per  legislazione statale ipotesi di
 revoca (v. art. 17 del d.P.R. n. 1035/1972 citato) e soprattutto  nel
 prevedere  che  il  provvedimento  che  pronuncia  la decadenza debba
 essere impugnato davanti al pretore - diversamente  dalle  previsioni
 della  legge statale che attribuisce alla competenza del pretore solo
 l'ipotesi  di  decadenza  per   mancata   occupazione   nei   termini
 dell'alloggio e devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo
 tutte  le altre ipotesi - contiene un'evidente innovazione in materia
 di tutela  giurisdizionale  e  di  riparto  della  giurisdizione  tra
 giudice ordinario e giudice amministrativo.
    Ma una tale innovazione non e' consentita al legislatore regionale
 poiche'  comporta  interferenza  su  materia  che  l'art.  108  della
 Costituzione riserva in via assoluta alla legge dello Stato.
    In tal senso,  del  resto,  si  e'  pronunciata  la  stessa  Corte
 costituzionale  con  le sentenze 20 giugno 1988, n. 727 e 28.1990, n.
 594.
    La  questione  e'  rilevante  poiche'  investe la giurisdizione di
 questo giudice (che in caso  di  accertata  fondatezza  non  potrebbe
 esaminare la controversia sottopostagli dalle parti).
    La  causa  viene  pertanto sospesa e gli atti trasmessi alla Corte
 costituzionale affinche' si pronunci sulla questione pregiudiziale di
 cui sopra.