ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale della legge 4 febbraio
 1966, n. 51 (Obbligatorieta' della vaccinazione  antipoliomielitica),
 promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1991 dalla Corte d'appello
 di  Trento - Sezione per i minorenni nei procedimenti civili riuniti,
 promossi con reclami del Procuratore della Repubblica per i minorenni
 di Trento nei confronti di Calore Gabriella ed altri, iscritta al  n.
 537 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 22  gennaio  1992  il  Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
                           Ritenuto in fatto
    Il   Procuratore  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  per  i
 minorenni di  Trento,  avuta  notizia  dall'ufficiale  sanitario  che
 alcuni genitori avevano omesso di sottoporre i loro figli minori alle
 vaccinazioni  obbligatorie,  tra cui quella antipoliomielitica, e che
 l'ufficiale stesso non era riuscito a praticare  dette  vaccinazioni,
 chiese  al  Tribunale  suddetto la dichiarazione di decadenza di tali
 genitori  dalla  patria  potesta'  o,  in  subordine,   l'affidamento
 provvisorio dei minori al servizio sociale per la loro sottoposizione
 alle  prescritte  vaccinazioni.  Il  Tribunale  respinse le richieste
 ritenendo che le stesse erano funzionalmente dirette a realizzare  un
 trattamento sanitario coattivo fuori dei casi previsti dalla legge e,
 quindi,  contro  il  dettato  dell'art.  13  della  Costituzione.  Il
 pubblico ministero propose ricorso contro  i  decreti  con  cui  tale
 decisione  era  stata  assunta,  rappresentando  che  tale situazione
 arrecava pregiudizio alla salute dei minori e  alla  loro  istruzione
 (poiche'  ad  essi  sarebbe  stato  inibito  di frequentare la scuola
 dell'obbligo a causa della mancata vaccinazione) e chiedendo, in  via
 subordinata,   la   nomina   di   un   curatore  speciale  il  quale,
 sostituendosi ai genitori, provvedesse a  sottoporre  i  minori  alla
 vaccinazione  obbligatoria.  Investita  dell'impugnazione, la Sezione
 minorenni della Corte d'appello, con ordinanza  del  18  aprile  1991
 (r.o. n. 537/91) ha rilevato che la legge 4 febbraio 1966, n. 51, che
 prevede l'obbligatorieta' della vaccinazione antipoliomielitica per i
 bambini  entro il primo anno di eta', non stabilisce la coercibilita'
 in forma specifica di  tale  obbligo,  limitandosi  a  prevedere  una
 sanzione  amministrativa  per  il  genitore che vi contravviene. Tale
 lacuna, secondo il giudice a quo, appare in contrasto con il  diritto
 alla  salute  sia  dei  minori, sia della collettivita', e quindi con
 l'art.  32  della  Costituzione,  nonche'  con  il diritto dei minori
 stessi  all'istruzione  (art.  34),  posto  che  la  vaccinazione  in
 questione  rappresenta  una  condizione  per l'ammissione alla scuola
 dell'obbligo. Di qui il dubbio sulla costituzionalita' della legge  4
 febbraio 1966, n. 51, nella parte in cui non dispone la coercibilita'
 della  vaccinazione  obbligatoria  a mezzo del servizio sanitario sui
 minori non sottoposti a tale trattamento da coloro che esercitano  su
 di essi la potesta' genitoriale.
   E'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri, tramite
 l'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  sostenendo,  in  primo  luogo,
 l'inammissibilita'  della  questione  -  perche'  formulata  in  modo
 generico e rivolta a provocare una pronunzia additiva della  Corte  -
 e,  in  secondo luogo, la sua infondatezza, posto che gli artt. 330 e
 333 cod. civ. gia' forniscono, un adeguato strumento  di  coercizione
 nel  caso  in  cui  il  minore  non  venga  sottoposto al trattamento
 dall'esercente la potesta' genitoriale. Ne'  l'applicazione  di  tali
 norme  puo'  ritenersi  preclusa  dalla  comminatoria di una sanzione
 amministrativa prevista per l'esercente la patria  potesta'  che  non
 adempia  a  tale  obbligo.  La vaccino-profilassi di massa trascende,
 osserva l'Avvocatura,  la  sfera  della  protezione  individuale  per
 acquistare  un  preciso significato di protezione sociale. A tutelare
 questo interesse collettivo e'  rivolta  essenzialmente  la  sanzione
 amministrativa ex legge n. 51 del 1966. Gli artt. 330 e 333 cod. civ.
 tutelano,  invece,  gli  interessi  individuali del minore, che vanno
 perseguiti indipendentemente dalla tutela dell'interesse  collettivo.
 Le due aree di tutela, quindi, non si sovrappongono.
                        Considerato in diritto
    La  Sezione  minorenni  della  Corte  d'appello  di Trento solleva
 incidente di costituzionalita' nei confronti della legge  4  febbraio
 1966,    n.    51,    sulla    obbligatorieta'   della   vaccinazione
 antipoliomielitica, per contrasto con gli artt. 32 e 34. Detta  legge
 stabilisce che la vaccinazione contro la poliomielite e' obbligatoria
 per   i   bambini  entro  il  primo  anno  di  eta';  attribuisce  la
 responsabilita' per l'osservanza di tale  obbligo  alla  persona  che
 esercita  la potesta' o la tutela sul bambino (oltreche' al direttore
 dell'istituto in cui il bambino stesso e' ricoverato o  alla  persona
 cui   egli   e'   stato  affidato);  prevede,  per  chi  contravviene
 all'obbligo stesso, una sanzione pecuniaria amministrativa.
    I giudici remittenti ritengono che la legge  sia  incostituzionale
 nelle   parti   in  cui,  prevedendo  come  unica  sanzione  la  pena
 pecuniaria, non dispone, ai fini della tutela del diritto del  minore
 alla  salute e all'istruzione, e del diritto della collettivita' alla
 salute, la coercibilita' della vaccinazione obbligatoria  sui  minori
 non   sottoposti   a  tale  trattamento  dall'esercente  la  potesta'
 genitoriale.
    La questione non e' fondata.
    La legge impugnata, nel prevedere l'obbligo della  vaccinazione  -
 che  costituisce  uno  dei  trattamenti  sanitari  cui fa riferimento
 l'art. 32 della Costituzione - ha altresi' previsto una sanzione,  la
 determinazione  della  quale  e'  rimessa  alla  discrezionalita' del
 legislatore e non e' censurabile se non arbitraria.
     Tale rimedio va  peraltro  considerato  nel  quadro  delle  altre
 misure  previste  dall'ordinamento per la tutela del diritto alla sa-
 lute della collettivita'  rispetto  ai  rischi  connessi  al  mancato
 adempimento  dell'obbligo alla vaccinazione, nonche' delle misure che
 l'ordinamento  prevede  per  la  tutela  degli interessi del bambino,
 anche nei confronti dei genitori che non adempiano i compiti inerenti
 alla cura del minore.
    A questo riguardo, va ricordato che la stessa legge n. 51 del 1966
 prevede - al fine di scongiurare il diffondersi di malattie infettive
 nell'ambito di  comunita'  per  effetto  della  mancata  vaccinazione
 antipoliomielitica  - che l'avvenuta effettuazione della vaccinazione
 costituisce  condizione  per  l'accesso  del  bambino   alla   scuola
 dell'obbligo.
    Quanto  alla  specifica  tutela  della salute del minore e del suo
 diritto all'istruzione -  che  debbono  essere  oggetto  di  primaria
 considerazione  e  che  sono  pregiudicate  anch'esse  dalla  mancata
 osservanza dell'obbligo di vaccinazione - l'ordinamento  prevede  che
 il  giudice minorile possa adottare - su ricorso dell'altro genitore,
 dei parenti e del pubblico ministero, ovvero  anche  d'ufficio  -  ai
 sensi  degli  artt.  333  e 336 cod. civ., i provvedimenti idonei per
 sottoporre il bambino  alla  vaccinazione.  E  l'operatore  sanitario
 competente  deve, per parte sua, segnalare o denunziare l'omissione o
 il rifiuto dei genitori ai  soggetti  ai  quali  e'  riconosciuto  il
 diritto  di azione di cui all'art. 336 (ed in particolare al pubblico
 ministero o, in caso di urgente necessita' allo stesso Tribunale  dei
 minori)  onde  sollecitare l'esercizio di tale potere (sentenza n. 26
 del 1991).
    L'applicazione degli artt. 333 e 336 cod. civ. non puo'  ritenersi
 preclusa   in   ragione  dell'espressa  previsione  di  una  sanzione
 amministrativa per il caso di violazione dell'obbligo in  esame.  Gli
 interventi  previsti  dalle  norme  suddette infatti non hanno natura
 sanzionatoria  e,  pertanto,  non  puo'  essere  fatto  richiamo   al
 principio  di  specialita'.  Ne' puo', in generale, ritenersi che sia
 precluso il ricorso alle misure istituite per l'attuazione  specifica
 della  legge  in  ragione del fatto che sono previste sanzioni per la
 violazione di essa.
    Per  effetto  delle  norme  soprarichiamate  spetta   al   giudice
 rimuovere  o  superare  decisioni  dell'esercente la potesta' che, in
 violazione di precisi doveri siano pregiudizievoli al minore  stesso,
 adottando i provvedimenti che egli ritiene convenienti nell'interesse
 del minore.
    Ne' l'applicabilita' degli art. 333 e 336 cod. civ. per attuare la
 vaccinazione  antipoliomielitica  dei  bambini contro la volonta' dei
 genitori puo' trovare ostacolo nell'art. 13  della  Costituzione.  Va
 preliminarmente  osservato,  infatti, che il richiamo a tale norma e'
 inconferente,  in  quanto  la  vaccinazione  -  o   qualunque   altro
 trattamento  sanitario  attuato  nei confronti del bambino non ancora
 capace di  intendere  e  di  volere  -  non  e'  configurabile  quale
 trattamento  coattivo  ne'  quando sia attuata dai genitori o su loro
 richiesta, ne' quando sia disposta, in  loro  sostituzione  ed  anche
 contro la loro volonta', dal giudice dei minori.
   Tanto  meno  puo' ipotizzarsi che in queste ultime ipotesi si abbia
 una restrizione della liberta' personale dei  genitori,  come  invece
 sembra  presupporre  il  giudice  a quo. La potesta' dei genitori nei
 confronti del bambino e', infatti, riconosciuta dall'art. 30, primo e
 secondo comma, della Costituzione non come loro  liberta'  personale,
 ma  come  diritto-dovere  che  trova nell'interesse del figlio la sua
 funzione  ed  il  suo  limite.  E  la  Costituzione  ha rovesciato le
 concezioni che assoggettavano  i  figli  ad  un  potere  assoluto  ed
 incontrollato,  affermando il diritto del minore ad un pieno sviluppo
 della sua personalita' e collegando funzionalmente a tale interesse i
 doveri che ineriscono, prima ancora dei diritti, all'esercizio  della
 potesta'  genitoriale. E' appunto questo il fondamento costituzionale
 degli artt. 330  e  333  cod.  civ.,  che  consentono  al  giudice  -
 allorquando  i  genitori, venendo meno ai loro obblighi, pregiudicano
 beni fondamentali del minore, quali la salute  e  l'istruzione  -  di
 intervenire  affinche' a tali obblighi si provveda in sostituzione di
 chi non adempie.