ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 208 e 503, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1991 dal Tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di Fantoni Mario, iscritta al n. 603 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Tribunale di Lucca, nel procedimento penale a carico di Fantoni Mario, con ordinanza emessa il 15 luglio 1991 (R.O. n. 603 del 1991), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 208 e 503, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono che l'esame dell'imputato nel dibattimento possa essere ammesso solo previo consenso o su richiesta dello stesso; che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati i principi e i criteri posti dall'art. 2, direttive nn. 69 e 73 della legge di delega n. 81 del 1987 e, quindi, l'art. 76 della Costituzione in quanto vi sarebbe eccesso di delega; che nel giudizio e' intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del consiglio dei ministri, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione essendo stata gia' dichiarata non fondata; Considerato che identica questione e' stata dichiarata non fondata (sent. n. 221 del 1991) e che non sono stati dedotti motivi diversi che possano fondare una diversa decisione; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;