ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli artt. 208 e 503,
 primo comma, del codice di procedura penale, promosso  con  ordinanza
 emessa  il  15  luglio  1991  dal Tribunale di Lucca nel procedimento
 penale a carico di Fantoni Mario, iscritta al  n.  603  del  registro
 ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio  1992  il  Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Lucca, nel procedimento penale a
 carico di Fantoni Mario, con ordinanza emessa il 15 luglio 1991 (R.O.
 n.  603  del  1991),   ha   sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale  degli  artt.  208  e  503, primo comma, del codice di
 procedura  penale,  nella  parte  in  cui   prevedono   che   l'esame
 dell'imputato  nel  dibattimento  possa  essere  ammesso  solo previo
 consenso o su richiesta dello stesso;
      che, a  parere  del  giudice  remittente,  sarebbero  violati  i
 principi  e  i criteri posti dall'art. 2, direttive nn. 69 e 73 della
 legge  di  delega  n.  81  del  1987  e,  quindi,  l'art.  76   della
 Costituzione in quanto vi sarebbe eccesso di delega;
      che  nel  giudizio  e'  intervenuta  l'Avvocatura Generale dello
 Stato, in rappresentanza del Presidente del consiglio  dei  ministri,
 che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione essendo
 stata gia' dichiarata non fondata;
    Considerato che identica questione e' stata dichiarata non fondata
 (sent.  n.  221 del 1991) e che non sono stati dedotti motivi diversi
 che possano fondare una diversa decisione;
      che,  pertanto,  la  questione  va   dichiarata   manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;