ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 2, secondo
 comma, del decreto-legge 1› aprile 1989, n. 120 (Misure di sostegno e
 di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della
 siderurgia), convertito, con modificazioni,  nella  legge  15  maggio
 1989,  n.  181,  promosso  con ordinanza emessa il 15 luglio 1991 dal
 Pretore di Genova  nel  procedimento  civile  vertente  tra  Soldaini
 Claudia ed I.N.P.S., iscritta al n. 626 del registro ordinanze 1991 e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 40, prima
 serie speciale, dell'anno 1991;
    Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio  1992  il  Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  procedimento civile promosso da
 Soldaini  Claudia  nei  confronti  dell'I.N.P.S.,  per  ottenere   il
 riconoscimento del proprio diritto, in quanto lavoratrice del settore
 siderurgico ammessa al pensionamento anticipato ai sensi del decreto-
 legge  1›  aprile 1989, n. 120, come convertito nella legge 15 maggio
 1989, n. 181, di vedersi  riconosciuta  una  anzianita'  contributiva
 estesa  a  tutto  il  periodo compreso fra la data di risoluzione del
 rapporto di lavoro e quella di compimento del sessantesimo  anno,  il
 Pretore di Genova, con ordinanza del 15 luglio 1991 (R.O.  n. 626 del
 1991),   ha   sollevato   questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 2, secondo comma,  della  legge  15  maggio  1989,  n.  181
 (recte:  art.  2,  secondo  comma, del decreto-legge n. 120 del 1989,
 convertito, con modificazioni, in legge n. 181 del 1989), nella parte
 in cui assicura soltanto agli uomini ammessi al  prepensionamento  la
 suddetta  anzianita'  contributiva, limitandola, invece, per le donne
 al  minor  periodo  compreso  entro  la  data   di   compimento   del
 cinquantacinquesimo anno di eta';
      che,  a  parere  del  giudice  remittente, sarebbero violati gli
 artt. 3 e 37 della Costituzione per la disparita' di trattamento  che
 si  verificherebbe  tra lavoratori e lavoratrici solo in relazione al
 sesso;
      che nel giudizio davanti alla Corte non si  sono  costituite  le
 parti private e non vi e' stato l'intervento dell'Avvocatura Generale
 dello Stato;
    Considerato  che  la  disposizione  ora  impugnata  e'  stata gia'
 dichiarata costituzionalmente illegittima (sent. n. 503 del 1991)  e,
 quindi, espunta dall'ordinamento;
      che,    pertanto,    la   questione   proposta   va   dichiarata
 manifestamente inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.