ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  2-  bis  del
 decreto  legge  15  dicembre  1982,  n.  916,  convertito in legge 12
 febbraio 1983, n. 27 ("Ulteriore differimento  dei  termini  previsti
 dal  d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n.
 516, nonche' di quelli fissati al 30 novembre 1982 per il  versamento
 dell'acconto   delle  imposte  sui  redditi  e  relativa  addizionale
 straordinaria") promosso con ordinanza emessa l'8 aprile  1991  della
 Commissione  tributaria  di  II  grado di Taranto sui ricorsi riuniti
 proposti dagli eredi di Rondinelli Ardito contro l'Ufficio I.V.A.  di
 Taranto  iscritta  al n. 625 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  40,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1991;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice
 relatore Renato Granata;
                           Ritenuto in fatto
    Con ordinanza dell'8 aprile  1991  la  Commissione  tributaria  di
 Taranto  -  nel  corso  di una controversia tributaria promossa dagli
 eredi di Rondinelli Ardito ed avente ad oggetto l'opposizione avverso
 la rettifica delle dichiarazioni IVA di  quest'ultimo  relative  agli
 anni  1973, 1974, 1975 e 1976 - ha sollevato, in riferimento all'art.
 3  Cost., questione incidentale di costituzionalita' dell'art. 2- bis
 del d.-l. 15 dicembre 1982 n. 916, convertito nella legge 12 febbraio
 1983 n. 27, nella parte in cui non prevede che anche  gli  eredi  dei
 contribuenti deceduti nel periodo dal 31 luglio 1982 al 15 marzo 1983
 possano  presentare,  entro  il  15  settembre 1983, la dichiarazione
 integrativa relativa alle imposte indirette  dovute  dal  loro  dante
 causa.
    La  Commissione  rimettente  -  premesso che gli artt. 14 e 25 del
 d.-l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982  n.
 516,  prevedevano,  rispettivamente  per  le  imposte  dirette  e per
 l'I.V.A., la facolta' per il contribuente di presentare dichiarazione
 integrativa, al fine di beneficiare del condono tributario  entro  il
 termine  da ultimo prorogato al 15 marzo 1983 - osserva che l'art. 2-
 bis del cit. d.-l. n. 916 nel 1982, nel  modificare  l'art.  14  cit.
 (relativo  alle  imposte  sui  redditi),  ha  previsto  un  ulteriore
 differimento di sei mesi del termine suddetto (fino al  15  settembre
 1983)  per  gli eredi dei contribuenti deceduti tra il 31 luglio 1982
 ed il 15 marzo 1983, ed  ha  fatto  riferimento  esclusivamente  alle
 imposte  dovute  dal dante causa, ossia alle imposte dirette. Nessuna
 modificazione e' stata invece apportata all'art.  25  cit.,  relativo
 all'I.V.A.,  come  sarebbe stato necessario ove il legislatore avesse
 voluto introdurre analogo differimento  anche  per  la  dichiarazione
 I.V.A. degli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo suddetto.
    In  tale  situazione, cosi' ricostruita, la Commissione rimettente
 ravvisa un'ingiustificata disparita'  di  trattamento,  e  quindi  la
 sospetta   violazione   dell'art.  3  Cost.  Ed  infatti  la  mancata
 estensione del differimento al 15 settembre 1983 del termine  per  la
 presentazione  della  dichiarazione  integrativa  di condono anche ai
 fini  delle  imposte  indirette,   e   quindi   dell'I.V.A.,   appare
 irragionevole  in  quanto  pone  su  piani  diversi soggetti che, per
 essere meri debitori d'imposta, vengono a fruire  del  beneficio  del
 condono  solo  se risultino debitori di imposte dirette, ma non anche
 se risultino debitori di imposte indirette. Quindi il  beneficio  del
 condono  viene  a  dipendere  da  un  presupposto non imputabile alla
 condizione dei soggetti-eredi, qual e' quello della natura del debito
 fiscale.
                        Considerato in diritto
    1. - E' stata  sollevata  questione  incidentale  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  2- bis del decreto legge 15 dicembre 1982,
 n. 916, convertito nella legge 12 febbraio  1983,  n.  27  (Ulteriore
 differimento dei termini previsti dal decreto legge 10 luglio 1982 n.
 429,  convertito  in  legge  7  agosto 1982 n. 516, nonche' di quelli
 fissati al 30 novembre 1982  per  il  versamento  dell'acconto  delle
 imposte  sui  redditi  e  relativa  addizionale straordinaria), nella
 parte in cui  non  prevede  che  anche  gli  eredi  dei  contribuenti
 deceduti  nel  periodo  dal  31  luglio 1982 al 15 marzo 1983 possano
 presentare, entro il 15 settembre 1983, la dichiarazione  integrativa
 di  condono  relativa  alle  imposte  indirette dovute dal loro dante
 causa, per sospetta violazione del principio  di  eguaglianza  atteso
 che  tale  beneficio  e'  previsto  per  gli  eredi  dei contribuenti
 deceduti nel medesimo periodo, i quali possono presentare,  entro  il
 suddetto  termine del 15 settembre 1983, la dichiarazione integrativa
 di condono relativa alle imposte dirette dovute dal loro dante causa.
    2. La questione non e' fondata.
    Il   decreto   legge   10  luglio  1982  n.  429,  convertito  con
 modificazioni nella legge 7 agosto 1982 n.  516,  nel  dettare  (agli
 artt.  14  e  segg.)  disposizioni per agevolare la definizione delle
 pendenze tributarie, ha previsto, in due capi distinti, la disciplina
 per le  imposte  dirette  e  quella  per  le  imposte  indirette.  In
 particolare,  in  relazione  all'imposta  sul  reddito per le persone
 fisiche,  all'imposta  sul  reddito  delle   persone   giuridiche   e
 all'imposta  locale  sui  redditi  (e relative addizionali) l'art. 14
 prevede  la  possibilita'  per  i  contribuenti  di  presentare   una
 dichiarazione  integrativa  in  luogo  di quella eventualmente omessa
 ovvero per  rettificare  in  aumento  quella  gia'  presentata;  tale
 dichiarazione  integrativa  doveva  essere spedita tra il 10 ed il 30
 novembre 1982, termine prorogato prima al 15 dicembre 1982 dal  d.-l.
 30  novembre 1982 n. 878 e successivamente al 15 marzo 1983 dal d.-l.
 15 dicembre 1982 n. 916, convertito nella legge n. 27 del 1983.
    Il successivo art. 25 prevede  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
 aggiunto   un'analoga  facolta'  di  presentazione  di  dichiarazione
 integrativa al fine di supplire alla precedente mancata dichiarazione
 ovvero di rettificare la dichiarazione gia' presentata  indicando  la
 maggiore  imposta  dovuta ovvero il minor credito spettante. Anche in
 tal caso l'originario termine finale  del  30  novembre  1982  veniva
 differito prima al 15 dicembre 1982 dal d.-l. 30 novembre 1982 n. 878
 e successivamente al 15 marzo 1983 dal d.-l. 15 dicembre 1982 n. 916,
 convertito nella legge n. 27 del 1983. L'art. 31 d.-l. n. 249 cit. ha
 poi  previsto  in  riferimento  all'imposta  di registro, all'imposta
 sulle  successioni  e   donazioni,   nonche'   all'imposta   comunale
 sull'incremento  di  valore  degli  immobili,  la possibilita' per il
 contribuente  di  definire  automaticamente  le  pendenze  tributarie
 presentando  apposita  richiesta e versando un supplemento di imposta
 determinato alla stregua di parametri  variamente  calcolati  secondo
 che  sia  stato,  o meno, notificato avviso di accertamento. Anche in
 tal  caso  il  termine   di   presentazione   della   richiesta   era
 originariamente  del 30 novembre 1982, successivamente prorogato - in
 forza dei menzionati provvedimenti legislativi - al 15 marzo 1983.
    3. - In questo contesto normativo si innesta  l'art.  2-  bis  del
 decreto  legge  15  dicembre  1982, n. 916, convertito nella legge 12
 febbraio 1983 n. 27. Tale norma apporta alcune modifiche all'art.  14
 del decreto legge n. 429 del 1982, cit., riguardanti la dichiarazione
 integrativa  IRPEG  in  caso  di  fusione  di societa'; aggiunge poi,
 nell'ultimo periodo, che gli  eredi  dei  contribuenti  deceduti  nel
 periodo  dal  31  luglio  1982 al 15 marzo 1983 possono presentare la
 dichiarazione integrativa, relativamente alle imposte dovute dal loro
 dante causa, entro il 15 settembre 1983.
    All'evidenza tale norma, proprio perche' inserita in una  modifica
 dell'art.  14,  che  riguarda  -  come rilevato - le sole imposte sui
 redditi, non puo' che riferirsi - come del  resto  ritiene  anche  la
 Commissione rimettente - soltanto alle imposte dirette; mentre nessun
 differimento  ulteriore  del  termine suddetto e' previsto in caso di
 imposte  indirette  (I.V.A.,  imposta  di  registro,  imposta   sulle
 successioni  e donazioni, nonche' imposta comunale sull'incremento di
 valore degli immobili).
    4. - In tale speciale disposizione non puo'  pero'  ravvisarsi  la
 disparita' di trattamento lamentata dal giudice rimettente, attesa la
 diversita'  delle imposte considerate in comparazione (quelle dirette
 da un lato, quelle indirette dall'altro).
    Ed   infatti  gia'  nella  disciplina  a  regime  il  legislatore,
 nell'esercizio della sua discrezionalita', ha distintamente preso  in
 considerazione le singole imposte.
    Per  le imposte sui redditi ha in generale contemplato che tutti i
 termini pendenti alla data della morte del  contribuente  o  scadenti
 entro  quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione
 della   dichiarazione   ed   il   termine   per   ricorrere    contro
 l'accertamento,  sono  prorogati  di  sei  mesi in favore degli eredi
 (art. 65 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600).
   Invece ai fini dell'I.V.A. l'art. 35- bis  del  d.P.R.  26  ottobre
 1972  n.  633 - peraltro aggiunto dal d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24 al
 testo originario che nulla al riguardo prevedeva - stabilisce che gli
 obblighi  derivanti  a  norma  del   medesimo   decreto   (istitutivo
 dell'I.V.A.)  dalle  operazioni  effettuate dal contribuente deceduto
 possono essere adempiuti dagli eredi entro tre mesi dalla data  della
 morte  del  contribuente  stesso,  ancorche' i relativi termini siano
 scaduti da non oltre sei mesi prima di  tale  data.  Tale  disciplina
 quindi  - oltre che in origine del tutto mancante - si differenzia da
 quella dettata per le imposte sui redditi sia perche' la  proroga  e'
 di  durata  diversa,  sia  perche'  riguarda  nel  caso delle imposte
 dirette i termini pendenti ovvero destinati a scadere  immediatamente
 dopo  il  decesso,  mentre  nell'altro  caso (I.V.A.) si riferisce ai
 termini gia' scaduti immediatamente prima del decesso.
    Nulla invece a tal proposito e' tuttora  previsto  dal  d.P.R.  26
 ottobre  1972  n. 637 e dal successivo decreto legislativo 31 ottobre
 1990 n. 345 in tema di imposta sulle successioni e  sulle  donazioni,
 ne' dal d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 in tema di imposta di registro.
    Anche  la  disciplina  del  condono  tributario - che ha carattere
 speciale rispetto al regime base delle  singole  imposte  -  presenta
 soluzioni differenziate.
    Infatti, con riferimento al condono del 1982, il legislatore in un
 primo  tempo  (d.-l.  n. 429 del 1982, convertito in legge n. 516 del
 1982) ha ritenuto di  non  dar  rilievo  al  fatto  del  decesso  del
 contribuente;   successivamente  (con  il  d.-l.  n.  916  del  1982,
 convertito in legge n. 27 del 1983) ha preso in  considerazione  solo
 le imposte dirette prevedendo una proroga dei termini in favore degli
 eredi  del  contribuente;  nulla  invece  ha previsto per l'IVA, come
 anche  per  le  altre  imposte  indirette.  Ed   anche   il   recente
 provvedimento  legislativo  diretto  ad  agevolare la definizione dei
 rapporti tributari pendenti (legge 30 dicembre 1991 n.  413)  prevede
 una  disciplina  settoriale e niente affatto unificata. L'art. 32, ai
 fini delle imposte sui redditi, contempla in favore degli  eredi  una
 proroga  del  termine  finale  (del 30 aprile 1992) per presentare la
 dichiarazione integrativa (termine differito  fino  al  30  settembre
 1992)  ove  il  decesso si sia verificato nel periodo dal 1› dicembre
 1991 al 30 aprile 1992. Per l'I.V.A. sono previste (dagli  artt.  45,
 terzo  comma,  46,  secondo  comma,  e  51, terzo comma) tre distinte
 ipotesi di  proroga  del  termine  per  presentare  la  dichiarazione
 integrativa in caso di decesso del contribuente avvenuto quattro mesi
 prima  della scadenza del termine stesso. Nulla e' invece previsto in
 favore degli eredi dei contribuenti in caso di imposta  di  registro,
 ipotecarie  e  catastali, imposta di successione e donazione, nonche'
 di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.
    Questa  disciplina  variegata  e  composita  - puo' in conclusione
 rilevarsi - e' correlata  alla  diversita'  delle  imposte  prese  in
 considerazione, sicche' non e', in linea generale, possibile, al fine
 di   riscontrare  una  disparita'  di  trattamento,  la  comparazione
 trasversale di istituti e normative di settore; ne' tale comparazione
 puo' operarsi con  piu'  limitato  riferimento  alla  disciplina  del
 condono tributario che vede il legislatore - nel limite del principio
 di  ragionevolezza  -  libero  di  esercitare la sua discrezionalita'
 adottando soluzioni diverse in relazione alle diverse imposte.