ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
 Puglia   riapprovata  l'11  ottobre  1991  dal  Consiglio  regionale,
 intitolata "Modificazioni alla legge regionale 30 maggio 1977, n.  17
 concernente norme sulla contabilita' regionale", promosso con ricorso
 del  Presidente  del Consiglio dei ministri, notificato il 2 novembre
 1991, depositato in cancelleria il 12 successivo ed iscritto al n. 48
 del registro ricorsi 1991;
    Udito nell'udienza pubblica del 3 marzo 1992 il  Giudice  relatore
 Antonio Baldassarre;
    Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio La Porta, per il ricorrente.
                           Ritenuto in fatto
    1.   -  Con  ricorso  regolarmente  notificato  e  depositato,  il
 Presidente del Consiglio  dei  ministri  ha  sollevato  questione  di
 legittimita'   costituzionale   della  legge  della  Regione  Puglia,
 riapprovata a maggioranza semplice l'11 ottobre 1991 e comunicata  al
 Commissario del Governo il 18 ottobre 1991, intitolata "Modificazioni
 alla  legge  regionale  30 maggio 1977, n. 17 concernente norme sulla
 contabilita' regionale".
    Il ricorrente, muovendo dal rilievo  che  la  legge  impugnata  e'
 stata  riapprovata senza modificazioni con riguardo agli articoli non
 interessati dal rinvio governativo e che,  quindi,  non  puo'  essere
 considerata  come "nuova", ai sensi dell'art. 127 della Costituzione,
 deduce  la  illegittimita'  costituzionale  della  stessa  legge   in
 riferimento  all'articolo  appena  menzionato,  in  quanto in sede di
 riapprovazione  essa  avrebbe  dovuto  raccogliere   la   maggioranza
 assoluta dei voti.
    2. - La Regione Puglia non si e' costituita nel presente giudizio.
    3. - In prossimita' dell'udienza l'Avvocatura Generale dello Stato
 ha  depositato  una nota della Presidenza del Consiglio dei ministri,
 con la quale si comunica che il Consiglio regionale della Puglia,  in
 data  12 novembre 1991, ha revocato la deliberazione consiliare n. 60
 dell'11 ottobre 1991, contenente la legge regionale impugnata, e che,
 nel contempo, la stessa materia e'  stata  disciplinata  dalla  legge
 regionale 4 dicembre 1991, n. 11.
                        Considerato in diritto
     Come   riferito   in   narrativa   e  come  risulta  dal  verbale
 dell'Adunanza del Consiglio regionale della Regione  Puglia  svoltasi
 in  data  12  novembre  1991,  la  deliberazione consiliare avente ad
 oggetto "Riesame legge regionale "Modificazioni alla L.R.  30  maggio
 1977,  n.  17,  concernente  "Norme sulla contabilita' regionale", e'
 stata revocata.
    La materia  del  contendere  nel  presente  giudizio  e'  pertanto
 cessata  (v. sentt. nn. 177 del 1982, 434 del 1987, 967 del 1988 e 87
 del 1990).