ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 634, comma primo, del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1991 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Prato nel procedimento civile vertente tra s.r.l. F.I.T. e s.r.l. Tintostampa, iscritta al n. 690 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile di opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice istruttore presso il Tribunale di Prato, con ordinanza del 12 ottobre 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 10, primo comma, Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 634, primo (recte secondo) comma, cod. proc. civ. nella parte in cui, ai fini della possibilita' di ottenere l'ingiunzione giudiziale di pagamento in via monitoria, riconosce la qualita' di prove scritte idonee agli estratti delle scritture contabili ivi specificati solo "per i crediti relativi a somministrazioni di merci (e di danaro)", escludendo i crediti relativi a forniture di prestazioni di servizi; che nel giudizio davanti alla Corte e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, manifestamente infondata; Considerato che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (sentenze nn. 109/62, 44/63, 11/64, 90/68, 60/70, 125/80, 333/88, 1104/88; ord. n. 199/90), il giudice istruttore non e' legittimato a proporre alla Corte costituzionale una questione di legittimita' costituzionale dalla cui soluzione dipende la definizione del giudizio promosso davanti al tribunale al quale e' addetto; che tale e' la questione sollevata, in quanto investe una norma la cui applicazione attiene alla competenza del Collegio; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;