IL PRETORE Sciogliendo fuori udienza la riserva, pronuncia la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale nella causa promossa da: Lano Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Bosso contro l'I.N.P.S., rappresentato e difeso dalla dott. proc. Borla; Letti gli atti di causa; O S S E R V A Con ricorso depositato in data 11 luglio 1990, la signora Lano Maria, nata a Torino, il 21 settembre 1930, gia' dipendente Fiat dal 1 aprile 1948 al 31 ottobre 1973, titolare di pensione VO/12001131 con decorrenza originaria 1 marzo 1984, conveniva in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo la "ricostituzione" della pensione sulla base dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale del 26 maggio 1989, n. 307, che dichiarava l'illegittimita' costituzionale dell'ottavo vomma dell'art. 3 della legge n. 297/1982 nella parte in cui non prevedeva "che in caso di prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti da parte del lavoratore dipendente che abbia gia' conseguito, in costanza di rapporto di lavoro, la prescritta anzianita' assicurativa e contributiva, la pensione liquidata non possa comunque essere inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell'eta' pansionabile sulla base della sola contribuzione obbligatoria". La parte ricorrente prospettava in particolare di fruire di un trattamento pensionistico deteriore rispetto a quello che avrebbe fruito sulla base dei soli contributi obbligatori. L'I.N.P.S. si costituiva in giudizio e contestava le domande avversarie negando l'applicabilita' nel caso di specie della sentenza della Corte costituzionale n. 307/1989. Il pretore invitava la parte convenuta a produrre prospetti rispecchianti il trattamento pensionistico di cui avrebbe fruito la ricorrente a decorrere dall'eta' pensionabile, sulla base dei soli contributi obbligatori. In sede di conclusioni, la parte attrice formulava, in subordine, istanza di nuova rimessione alla Corte costituzionale dell'art. 3 della legge n. 297/1982, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione; la parte convenuta ribadiva le richieste di rigetto del ricorso, rimettendosi al pretore per quanto riguarda la questione di costituzionalita'. Dando subito conto delle risultanze istruttorie, emerge quanto segue: 1) la signora Lano, sulla base della contribuzione obbligatoria e volontaria, ha ottenuto la pensione con decorrenza 1 marzo 1984 e per un ammontare di L. 340.900; 2) nel settembre 1985, la ricorrente raggiungeva l'eta' pensionabile e avrebbe il diritto alla pensione di vecchiaia. Alla data dell'ottobre 1985, l'ammontare della pensione di vecchiaia, sulla base dei soli contributi obbligatori, sarebbe stata di L. 707.200, mentre l'ammontare realmente percepito dall'assicurata alla stessa data era pari a L. 394.750; 3) ovviamente il divario tra le somme poste in comparazione risulta aumentare con il passare del tempo, cosicche', ad es., alla data del maggio 1991 l'assicurata avrebbe ottenuto L. 1.016.500 sulla base della sola contribuzione obbligatoria, mentre il trattamento effettivamente percepito e' stato pari a L. 602.950. Tanto premesso, ritiene il decidente che la sentenza n. 307/1989 non possa trovare applicazione nella fattispecie in esame, che riguarda, a differenza dell'ipotesi esaminata dalla Corte, quella del titolare di pensione di anzianita' che fruisca per breve tempo di tale trattamento prima del compimento dell'eta' pensionabile. Negata la possibilita' di diretta applicazione della pronuncia della Corte, non rimane che affrontare la questione di legittimita' costituzionale sollevata in via subordinata da parte attrice e sintetizzabile nel modo che segue: e' incostituzionale l'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297/1982 nella parte in cui non consente, in caso di pensione di anzianita', che dopo il raggiungimento dell'eta' pensionabile, l'assicurato possa optare per un ricalcolo della pensione che tenga conto della sola contribuzione obbligatoria ed escluda la contribuzione volontaria. La questione appare non manifestamente infondata. Invero, nel caso di specie, l'assicurata ha versato contributi obbligatori per 25 anni e 7 mesi ed e' poi stata ammessa alla contribuzione volontaria per ulteriori 311 contributi settimanali. Ha raggiunto l'eta' pensionabile dopo aver goduto della pensione di anzianita' per un anno e sette mesi. Se non avesse provveduto alla contribuzione volontaria, sulla base dei versamenti obbligatori, al raggiungimento dell'eta' pensionabile avrebbe goduto di un trattamento di molto superiore a quello effettivamente percepito (L. 707.200 contro L. 394.780). Orbene, prescindendo dal brevissimo periodo di godimento della pensione di anzianita', la situazione dell'assicurata e' identica a quella gia' esaminata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 307/1989. In particolare, il risultato a cui conduce l'applicazione nel calcolo della pensione dell'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297/1982, appare irrazionale e ingiustificato alla luce degli artt. 3 e 38 della Costituzione. Il rapporto di equilibrio che deve esistere tra contribuzione e trattamento pensionistico, dopo il compimento dell'eta' pensionabile appare irrimediabilmente alterato. Sotto altro profilo, se in un primo tempo, con il conseguimento della pensione di anzianita', la contribuzione volontaria pare tendere ad una delle finalita' sue proprie, e cioe' far raggiungere i requisiti minimi di anzianita' contributiva per il diritto a pensione, dopo il raggiungimento dell'eta' pensionabile viene vanificato l'altro obiettivo dell'istituto di cui si tratta, che e' quello di mantenere costante e intangibile in capo al lavoratore, ai fini del pensionamento, il livello retributivo attinto in tutto l'arco della sua attivita' lavorativa.