LA CORTE DEI CONTI
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  n.  2/92/ord. sul ricorso
 proposto dalla signora Anna Maria Del Castillo in materia di pensione
 civile iscritto al n. 1580/C ex 126850 del  registro  di  segreteria,
 avverso il provvedimento di recupero per L. 300.142 mensili.
    Uditi  alla  pubblica  udienza  del  17 settembre 1991 il relatore
 Consigliere Francesco Rapisarda, l'avv. Salvatore Sanfilippo  per  il
 ricorrente  ed  il  p.m.  nella persona del vice procuratore generale
 dott. Guido Carlino.
    Esaminati gli atti ed i documenti di causa.
              PREMESSO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
    La  signora  Anna  Maria  Del  Castillo,  rappresentata  e  difesa
 dall'avv.   Salvatore  Sanfilippo  ha  proposto  ricorso  avverso  il
 provvedimento di recupero desumibile  dal  certificato  di  pagamento
 della pensione di riversibilita' di cui e' titolare. Su istanza della
 stessa  ricorrente la III sez. pens. civili della Corte dei conti con
 ordinanza  del  12  giugno  1987  ha  sospeso   la   esecuzione   del
 provvedimento di recupero.
    Con  ulteriore  memoria depositata il 19 giugno 1991 il difensore,
 richiamata la decisione della Corte costituzionale  n.  566,  del  22
 dicembre  1989,  ha chiesto che in esecuzione della normativa vigente
 che non esclude il cumulo, gia' vietato dall'art. 99,  quinto  comma,
 del  testo  unico  1092  del  1973, venga disposto da questa Corte la
 restituzione delle somme gia' trattenute dalla d.p.t.
    Il p.g. nelle  sue  conclusioni  scritte  depositate  prima  della
 pubblicazione  della precitata sentenza della Corte costituzionale ha
 chiesto che il ricorso venga rigettato.
    Nella   pubblica   udienza   il   difensore   ha   insistito   per
 l'accoglimento.
    Il  p.m.  ha  concluso  chiedendo l'accoglimento solo per la parte
 riguardante la indennita' integrativa.
    La  sezione  rileva   che   la   citata   sentenza   della   Corte
 costituzionale  ha  dichiarato  la  illegittimita'  del quinto comma,
 dell'art. 99, del t.u. n. 1092/1971  che  disponeva  la  "sospensione
 della  corresponsione  della  indennita'  integrativa  speciale"  nei
 confronti del titolare di pensione o  di  assegno  che  presti  opera
 retribuita,  sotto  qualsiasi forma, presso lo Stato, amministrazioni
 pubbliche o enti pubblici e cio' in  quanto  in  tale  norma  non  e'
 stabilito il limite dell'emolumento per le attivita'.
    Il  debito accertato dalla d.p.t. riguarda la corresponsione della
 indennita' integrativa, della quota di aggiunta di famiglia  e  della
 tredicesima  mensilita'  durante  il periodo dal 1 gennaio 1979 al 15
 maggio 1985 risultando il signor Rao Samuele  alle  dipendenze  della
 Societa' Lifepharma S.r.l. e quindi in costanza di rapporto di lavoro
 alle dipendenze di terzi.
    La   fattispecie,   pertanto,  non  rientra  fra  quelle  previste
 dall'art. 99 del testo unico n. 1092/1973, la  cui  dichiarazione  di
 illegittimita'  costituzionale  non  travolge  la fonte normativa del
 provvedimento di recupero adottato dalla d.p.t.; questa ha  accertato
 il complessivo debito di L. 18.208.534 in forza del divieto di cumulo
 previsto  dalla  legge  n. 843 del 21 dicembre 1978 che facendo salvo
 "l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione"  prevede
 un   meccanismo   di  parziale  conservazione,  non  collegato  pero'
 all'entita'  del  compenso  per  attivita'  lavorativa   svolta   dal
 pensionato.
    Poiche'  la  Corte costituzionale ha gia' dichiarato, con sentenza
 n. 566  del  13-22  dicembre  1989,  l'illegittimita'  costituzionale
 dell'art.   99,  quinto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,  con  riferimento  all'art.  36
 della  Costituzione, attesto la mancanza di limite quantitativo al di
 sotto del quale la corresponsione della indennita'  integrativa  deve
 essere  mantenuta,  la  Sezione ritiene non manifestamente infondata,
 per gli stessi motivi di cui alla citata sentenza n.  566/1989  C.c.,
 eppertanto  solleva di ufficio la questione ritenendola rilevante per
 la decisione del presente giudizio atteso che dalla  vigenza  o  meno
 della  norma  discende  la  soluzione  favorevole  o  di  rigetto del
 ricorso.