ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 26, quinto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), come modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175 (Interpretazione autentica dell'art. 24, integrazione e modifica di norme della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la riforma della previdenza forense), promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1991 dal Tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Avvocati e Procuratori e Romano Luigi, iscritta al n. 602 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visti gli atti di costituzione della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenti Avvocati e Procuratori e di Romano Luigi nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1992 il Giudice relatore Francesco Greco; Uditi gli avvocati Luigi Romano per Romano Luigi e Annibale Marini per la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Avvocati e Procuratori e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri; Ritenuto che il Tribunale di Brescia, nel procedimento civile tra l'avv. Luigi Romano e la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Avvocati e Procuratori, con ordinanza emessa l'11 aprile 1991 (R.O. n. 602 del 1991), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, quinto comma, della legge n. 576 del 1980, come modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, nella parte in cui, per gli iscritti alla detta Cassa, non prevede il diritto di riscattare i periodi di durata del corso legale degli studi universitari e del servizio militare, al fine di raggiungere l'anzianita' minima necessaria per conseguire la pensione di anzianita'; che, a parere del giudice remittente, risulterebbe violato l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la disparita' di trattamento che si verificherebbe rispetto agli appartenenti ad altre categorie professionali (quali, per es. gli ingegneri e gli architetti) e, all'interno della stessa categoria forense, tra coloro che, per aver prestato il servizio militare, hanno ritardato la iscrizione all'albo e coloro che, non essendo soggetti a tale obbligo (donne ed inabili), vi si sono iscritti appena conseguitane la possibilita'; che nel giudizio si sono costituiti la parte privata, che ha concluso per l'accoglimento della questione, e la Cassa di Previdenza, che ha concluso per la non fondatezza della questione; Considerato che e' intervenuta la legge 11 febbraio 1992, n. 141, la quale, all'art. 24, ha disciplinato ex novo il riscatto di cui trattasi; che, pertanto, si impone la restituzione degli atti al giudice remittente per il riesame della rilevanza della questione alla stregua della nuova legge.