ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1991 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione di Bari, sul ricorso proposto da Gianfiglio Maria contro CO.RE.CO sugli atti degli Enti locali della Puglia ed altra, iscritta al n. 668 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1991; Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il T.A.R. per la Puglia - Sezione di Bari, nel giudizio promosso da Gianfiglio Maria, dipendente U.S.L., di impugnazione del provvedimento datato 3 agosto 1989 di annullamento della deliberazione della U.S.L. n. 3 di Taranto con la quale si disponeva a suo favore il prolungamento dell'eta' pensionabile da sessantacinque anni a quella necessaria per il conseguimento del minimo della pensione entro il limite di settant'anni, con ordinanza emessa il 26 aprile 1991 (R.O. n. 668 del 1991), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui non prevede il trattenimento in servizio, a domanda, del personale ultrasessantacinquenne che non abbia ancora maturato il conseguimento del diritto a pensione e per il periodo necessario a realizzare detto effetto; che, a parere del remittente, sarebbero violati gli artt. 3, 4, 36 e 38, secondo e terzo comma, della Costituzione, perche' non risulterebbe garantito il diritto sociale alla pensione benche' sia costituzionalmente protetto, e sebbene siano stati versati i relativi contributi, e perche' si verificherebbe disparita' di trattamento rispetto ai dirigenti civili dello Stato e ai primari ospedalieri, per i quali e' stato previsto il trattenimento in servizio fino a settant'anni per conseguire il massimo della pensione; che nel giudizio dinanzi a questa Corte non si sono costituite le parti private ne' e' intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri; Considerato che la disposizione ora denunciata e' stata gia' dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua (sent. n. 90 del 1992) e, quindi, e' stata espunta dall'ordinamento; che, pertanto, la questione ora di nuovo sollevata e' manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.