IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'eccezione di incostituzionalita'dell'art. 195, quarto comma, del c.p.p., sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione. Ritenuto che l'eccezione non appare manifestamente infondata giacche' la disparita' di trattamento tra gli ufficiali e gli agenti di p.g. ed i cittadini comuni non trova giustificazione nella Carta costituzionale che attribuisce pari dignita' sociale a tutti i cittadini nella cui generale accezione rientrano anche le persone rivestite della suddetta qualifica, ne' tali limitazioni si giustificano in relazione ai principi del diritto alla difesa e del principio di gravita' del dibattimento che troverebbero egualmente garanzia nel meccanismo processuale di cui al primo, secondo e terzo comma dell'art. 195, stesso codice di rito, il quale prevede l'audizione diretta della fonte del reato; ritenuto che la questione nel merito e' rilevante ai fini della decisione, giacche' diversamente viene meno la possibilita' di ogni acquisizione probatoria;