IL TRIBUNALE
    Ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza   sull'eccezione   di
 incostituzionalita'dell'art. 195, quarto comma, del c.p.p., sollevata
 in relazione all'art. 3 della Costituzione.
    Ritenuto  che  l'eccezione  non  appare  manifestamente  infondata
 giacche' la disparita' di trattamento tra gli ufficiali e gli  agenti
 di  p.g.  ed i cittadini comuni non trova giustificazione nella Carta
 costituzionale che  attribuisce  pari  dignita'  sociale  a  tutti  i
 cittadini  nella  cui  generale  accezione rientrano anche le persone
 rivestite  della  suddetta  qualifica,  ne'   tali   limitazioni   si
 giustificano  in  relazione ai principi del diritto alla difesa e del
 principio di gravita' del dibattimento  che  troverebbero  egualmente
 garanzia  nel meccanismo processuale di cui al primo, secondo e terzo
 comma  dell'art.  195,  stesso  codice  di  rito,  il  quale  prevede
 l'audizione  diretta della fonte del reato; ritenuto che la questione
 nel  merito  e'  rilevante  ai   fini   della   decisione,   giacche'
 diversamente   viene   meno  la  possibilita'  di  ogni  acquisizione
 probatoria;