IL PRETORE Letti gli atti della causa di lavoro vertente tra Buonomo Vincenzo ed il Consorzio di bonifica dell'Ufita; O S S E R V A Il dott. Vincenzo Buonomo, dirigente del Consorzio di bonifica dell'Ufita ha impugnato il licenziamento disposto con delibera n. 154 del 18 giugno 1991, chiedendo la declaratoria di nullita' e/o inefficacia del licenziamento, nonche' ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la reintegrazio nel posto di lavoror ed il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione. Il Consorzio resistente ha contestato la domanda ed ha negato la sussistenza di tutela/reale del posto di lavoro per i dirigenti, quale il Buonomo. Premessa l'apparente fondatezza delle ragioni di merito addotte dal ricorrente, l'unico ostacolo all'accoglimento della domanda di reintegrazione del dirigente e' rappresentata dal combinato disposto degli artt. 18 della legge n. 300/1970 e 10 della legge n. 604/1966, che limitano la tutela reale dei prestatori di lavoro a coloro che rivestono la qualifica di impiegato e di operaio, ai sensi dell'art. 2095 del cod. civ., escludendo quindi i dirigenti. Tali esclusione e' stata gia' in passato ritenuta costituzionalmente legittima (sentenza n. 121 del 6 luglio 1972), argomentando sulla specialita' del rapporto di lavoro dei dirigenti. Sono peraltro intervenute, dal 1972 ad oggi, normative legali e pattizie che hanno ridotto o eliminato le caratteristiche peculiari di regime delle diverse qualifiche che hanno anche stabilito specialmente nell'impiego pubblico e negli enti pubblici economici, l'automaticita' del passaggio dal piu' alto livello dei quadri al livello iniziale della qualifica dirigenziale. Di pari passo l'evoluzione normativa ha esteso la tutela reale ai dirigenti nel caso di licenziamento discriminatorio (art. 3 della legge n. 108/1990), mentre la giurisprudenza ha ammesso la validita' dell'estensione pattizia della tutela reale avverso i licenziamenti anche per i dirigenti (Cass. 21 aprile 1988, n. 1826). Non sembra a questo giudicante che sussistano piu' differenze qualitative di trattamento normativo delle qualifiche dirigenziali, a prescindere delle materiali conseguenze della diversita' di mansioni tipiche. L'esclusione normativa di cui all'art. 10 della legge n. 604/1966 appare quindi in contrasto con il principio del pari trattamento dei prestatori di lavoro e con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione.