ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 19, secondo
 comma,   della   legge   22   luglio   1966,   n.   613   (Estensione
 dell'assicurazione  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
 superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro  familiari
 coadiutori  e  coordinamento  degli  ordinamenti  pensionistici per i
 lavoratori autonomi), promosso con ordinanza emessa il 2 ottobre 1991
 dal Pretore di  Lucca  nel  procedimento  civile  vertente  tra  Elio
 Riccomini ed I.N.P.S., iscritta al n. 678 del registro ordinanze 1991
 e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima
 serie speciale, dell'anno 1991;
    Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio  1992  il  Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
                           Ritenuto in fatto
    Nel  corso di un giudizio nel quale il ricorrente, titolare di due
 pensioni - una diretta a carico dell'Ente nazionale di previdenza  ed
 assistenza per i lavoratori dello spettacolo ed una di riversibilita'
 erogata  dalla  Gestione  speciale  commercianti  -  aveva  richiesto
 l'integrazione al minimo di quest'ultima, il Pretore  di  Lucca,  con
 ordinanza  emessa  il  2  ottobre  1991, ha sollevato, in riferimento
 all'art.   3   della   Costituzione,   questione   di    legittimita'
 costituzionale  dell'art.  19,  secondo  comma, della legge 22 luglio
 1966, n. 613, nella parte in cui non consente la detta integrazione.
    Il giudice a quo osserva  come  non  vi  sia  ragione  alcuna  per
 discriminare  l'ipotesi  in argomento dalle molteplici fattispecie di
 cumulo oggetto di precedenti sentenze di questa Corte,  tuttavia  non
 estensibili al caso in esame.
                        Considerato in diritto
    1. - E' denunciato l'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio
 1966,   n.   613   (Estensione  dell'assicurazione  obbligatoria  per
 l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti  attivita'
 commerciali  ed  ai  loro  familiari coadiutori e coordinamento degli
 ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte  in
 cui   preclude   l'integrazione   al   minimo   della   pensione   di
 riversibilita' erogata dalla Gestione speciale commercianti a chi sia
 gia' titolare di pensione diretta a  carico  dell'Ente  nazionale  di
 previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.
    2. - La questione e' fondata.
    Si  tratta  di  una delle molteplici, possibili ipotesi di divieto
 d'integrazione al minimo di un trattamento erogato da uno  dei  fondi
 speciali  gestiti dall'I.N.P.S. allorche', per effetto del cumulo con
 altra pensione, venga superato il minimo garantito.
    La  titolarita'  di piu' pensioni integrate al minimo e' viceversa
 consentita, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, sino alla
 data di entrata in vigore del decreto-legge  12  settembre  1983,  n.
 463,  convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n.
 638 (sentenze nn. 114 del 1992, 182 del 1990, 504  del  1989,  184  e
 1086  del  1988  e  102  del  1982,  con espresso riguardo alla norma
 impugnata); successivamente opera il principio  della  integrabilita'
 di  un'unica  pensione,  con  cristallizzazione  del  trattamento non
 integrato (sentenza n. 418 del 1991).
    Anche nel caso in esame, del tutto  analogo  ai  precedenti,  deve
 essere  quindi dichiarata l'illegittimita' costituzionale della norma
 impugnata.