IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza   sull'eccezione   di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 5, settimo comma, della legge
 n. 110/1975, sollevata dal p.m. con riferimento agli artt.  3  e  27,
 terzo comma, della Costituzione;
    Sentito il difensore dell'imputato Dolcimascolo;
    Premesso  che il p.m. ha chiesto il rinvio a giudizio del predetto
 imputato per il reato di cui agli  artt.  12  e  14  della  legge  n.
 497/1974  e  quinto,  sesto  comma,  della  legge  n.  110/1975 quale
 modificato  dall'art.  2,  secondo  comma,  della  legge  n.  36/1990
 (quindi,  l'attuale  art.  5,  settimo  comma,  ut  supra),  per aver
 illegalmente portato in luogo pubblico una pistola giocattolo  (marca
 Edison) senza che la canna fosse occlusa dal prescritto tappo rosso;
    Rilevato  che  il  citato  art.  2,  secondo comma, della legge n.
 36/1990, modificando l'art. 5, sesto comma, della legge n.  110/1975,
 ha  equiparato  l'ipotesi  del  porto  di  arma  giocattolo priva dei
 requisiti di cui  al  quarto  comma,  art.  5  della  predetta  legge
 all'ipotesi  del  porto d'arma comune da sparo di cui agli artt. 12 e
 14 della legge n. 497/1974;
    Osservato  che  in  relazione  all'ipotesi  del  porto   di   arma
 giocattolo  difettano  nella condotta dell'agente le caratterisitiche
 di pericolosita' - presenti, viceversa, nell'ipotesi di uso dell'arma
 giocattolo, giacche' in tal caso si determina egualmente l'effetto di
 intimidazione e di avvertita maggiore  pericolosita'  delle  condotte
 si' da giustificare l'assimilazione al caso dell'uso di arma vera - e
 che  pertanto  ai fini della operata partificazione legislativa delle
 due  ipotesi  di  porto  non  si  ravvisano  elementi  di   identita'
 suscettibili di legittimare un medesimo trattamento sanzionatorio, in
 quanto  il  solo  porto  di  arma  vera rivela potenzialita' lesive e
 denota una pericolosita' dell'agente, circostanze tutte non  presenti
 nell'ipotesi in questione;
    Ritenuto,  quindi,  che  le  due  ipotesi  suddette (porto di arma
 comune da sparo e  porto  di  arma  giocattolo)  siano  profondamente
 differenti  nella  loro materialita' e nella loro valenza criminale e
 che la sottoposizione delle stesse ad identico trattamento  normativo
 appaia  in  contrasto  con  il  principio  sancito dall'art. 3, primo
 comma, della  Costituzione,  sotto  il  profilo  della  irragionevole
 sottoposizione  ad uguale trattamento sanzionatorio di situazioni tra
 loro differenti;