ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2, n. 31, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e 195, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 512 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1991 dal Pretore di Bergamo nel procedimento penale a carico di Borella Francesca, iscritta al n. 718 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1991; Udito nella camera di consiglio del 18 marzo 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri; Ritenuto che il Pretore di Bergamo, con ordinanza del 21 ottobre 1991, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale "degli artt. 2, n. 31, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, e 195, quarto e terzo comma, in relazione all'art. 512 del codice di procedura penale, nella parte in cui vietano agli ufficiali di polizia giudiziaria, a differenza di qualunque altro teste, di deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, nonche' nella parte in cui non consentono, in caso di impossibilita' di ripetizione della deposizione per acquisizione della qualita' di imputato, di dare lettura delle dichiarazioni assunte dalla polizia giudiziaria, per contrasto con gli artt. 3, 102 e 112 della Costituzione"; che, ad avviso del giudice a quo, il divieto assoluto per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni (art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale) viola il principio di ragionevolezza e di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), nonche' quelli dell'effettivita' dell'esercizio della funzione giurisdizionale e dell'obbligatorieta' dell'azione penale (artt. 102 e 112 della Costituzione), e cio' riverbera la propria incostituzionalita' anche sull'art. 512 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente la lettura delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria qualora, per la sopravvenuta ed imprevedibile assunzione della qualita' di imputato da parte del teste, si e' verificata l'irripetibilita' dell'atto, dovuta alla facolta' dell'imputato stesso di non rispondere; Considerato che questa Corte, con sentenza n. 24 del 1992, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, nonche' dell'art. 2, n. 31, secondo periodo, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, nella parte in cui vieta la utilizzazione agli effetti del giudizio, attraverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria, delle dichiarazioni ad essa rese da testimoni; che una volta caducato - a seguito della citata sentenza - il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, deve ritenersi che la seconda questione sollevata dal remittente, relativa all'art. 512 del codice di procedura penale, come si evince dalla sua stessa prospettazione non abbia piu' ragion d'essere; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;