ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 2, n. 31,
 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega  legislativa  al  Governo
 della  Repubblica  per  l'emanazione  del  nuovo  codice di procedura
 penale) e 195, terzo e quarto comma, del codice di procedura  penale,
 in relazione all'art. 512 dello stesso codice, promosso con ordinanza
 emessa  il  21  ottobre  1991 dal Pretore di Bergamo nel procedimento
 penale a carico di Borella Francesca, iscritta al n. 718 del registro
 ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Udito nella camera di consiglio  del  18  marzo  1992  il  Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto  che  il Pretore di Bergamo, con ordinanza del 21 ottobre
 1991, ha sollevato questione di  legittimita'  costituzionale  "degli
 artt.  2, n. 31, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, e 195, quarto e
 terzo comma, in  relazione  all'art.  512  del  codice  di  procedura
 penale,  nella  parte  in  cui  vietano  agli  ufficiali  di  polizia
 giudiziaria, a differenza di qualunque altro teste,  di  deporre  sul
 contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, nonche' nella parte
 in cui non consentono, in caso di impossibilita' di ripetizione della
 deposizione  per  acquisizione  della  qualita'  di imputato, di dare
 lettura delle dichiarazioni assunte dalla  polizia  giudiziaria,  per
 contrasto con gli artt. 3, 102 e 112 della Costituzione";
      che,  ad  avviso  del giudice a quo, il divieto assoluto per gli
 ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di deporre  sul  contenuto
 delle  dichiarazioni  acquisite da testimoni (art. 195, quarto comma,
 del codice di procedura penale) viola il principio di  ragionevolezza
 e   di  uguaglianza  (art.  3  della  Costituzione),  nonche'  quelli
 dell'effettivita' dell'esercizio  della  funzione  giurisdizionale  e
 dell'obbligatorieta'  dell'azione  penale  (artt.  102  e  112  della
 Costituzione), e cio' riverbera la propria incostituzionalita'  anche
 sull'art.  512 del codice di procedura penale, nella parte in cui non
 consente la lettura delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria
 qualora,  per  la  sopravvenuta  ed  imprevedibile  assunzione  della
 qualita'   di   imputato   da  parte  del  teste,  si  e'  verificata
 l'irripetibilita'  dell'atto,  dovuta  alla  facolta'   dell'imputato
 stesso di non rispondere;
    Considerato  che  questa  Corte,  con  sentenza n. 24 del 1992, ha
 dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  195,  quarto
 comma,  del  codice  di procedura penale, nonche' dell'art. 2, n. 31,
 secondo periodo, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, nella parte  in
 cui  vieta  la  utilizzazione  agli  effetti del giudizio, attraverso
 testimonianza della stessa polizia giudiziaria,  delle  dichiarazioni
 ad essa rese da testimoni;
      che  una  volta  caducato - a seguito della citata sentenza - il
 divieto di testimonianza  indiretta  degli  ufficiali  ed  agenti  di
 polizia   giudiziaria,   deve  ritenersi  che  la  seconda  questione
 sollevata  dal  remittente,  relativa  all'art.  512  del  codice  di
 procedura  penale, come si evince dalla sua stessa prospettazione non
 abbia piu' ragion d'essere;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;