ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 29 della  legge
 27  luglio  1978,  n. 392 ("Disciplina della locazione degli immobili
 urbani") promosso con l'ordinanza emessa il 6 agosto 1991 dal Pretore
 di Como -  Sez.  distaccata  di  Menaggio,  nel  procedimento  civile
 vertente  tra  Vanini  Rita  ed  altra  e  Cigolotti Maria Antonietta
 iscritta al n. 686 del registro ordinanze  1991  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  46, prima serie speciale,
 dell'anno 1991;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  4  marzo 1992 il Giudice
 relatore Renato Granata;
    Ritenuto che con ordinanza del 6 agosto 1991 il Pretore di Como  -
 nel  corso  del  giudizio civile pendente tra Vanini Rita e Cigolotti
 Maria Antonietta - ha sollevato questione incidentale di legittimita'
 costituzionale dell'art.  29  della  legge  27  luglio  1978  n.  392
 (Disciplina  delle  locazioni  degli  immobili  urbani)  per sospetta
 violazione degli artt. 3 e 42 della Costituzione;
      che  secondo  il  giudice  rimettente  l'art.   29   cit.,   nel
 disciplinare  il diniego di rinnovo alla prima scadenza contrattuale,
 rende impossibile, secondo il tenore testuale della disposizione, per
 il proprietario dell'immobile di rientrare in possesso dello  stesso,
 allorche' questo sia adibito a locazione alberghiera, a meno che egli
 non  eserciti la medesima attivita', sicche' il diritto di proprieta'
 viene del tutto svuotato;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 chiedendo  che  la questione sia dichiarata manifestamente infondata,
 ove  ritenuta  ammissibile,  in  ragione  del  carattere  del   tutto
 apodittico  della  censura mossa e dei precedenti di questa Corte che
 con ordinanze n. 63 del 1988 e n. 1082 del 1988  ha  gia'  dichiarato
 manifestamente infondata la medesima questione;
    Considerato  che  il  giudice  ricorrente  non  ha  specificato la
 pretesa azionata in giudizio, ne' ha indicato  alcun  riferimento  in
 punto  di  fatto  da  cui  possa, ancorche' indirettamente, desumersi
 l'oggetto della controversia, sicche' risulta  del  tutto  omessa  la
 motivazione  sulla  rilevanza  della  questione  di costituzionalita'
 sollevata;
      che   pertanto   la   questione   stessa    e'    manifestamente
 inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
 e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;