ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 29 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina della locazione degli immobili urbani") promosso con l'ordinanza emessa il 6 agosto 1991 dal Pretore di Como - Sez. distaccata di Menaggio, nel procedimento civile vertente tra Vanini Rita ed altra e Cigolotti Maria Antonietta iscritta al n. 686 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice relatore Renato Granata; Ritenuto che con ordinanza del 6 agosto 1991 il Pretore di Como - nel corso del giudizio civile pendente tra Vanini Rita e Cigolotti Maria Antonietta - ha sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 29 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili urbani) per sospetta violazione degli artt. 3 e 42 della Costituzione; che secondo il giudice rimettente l'art. 29 cit., nel disciplinare il diniego di rinnovo alla prima scadenza contrattuale, rende impossibile, secondo il tenore testuale della disposizione, per il proprietario dell'immobile di rientrare in possesso dello stesso, allorche' questo sia adibito a locazione alberghiera, a meno che egli non eserciti la medesima attivita', sicche' il diritto di proprieta' viene del tutto svuotato; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata, ove ritenuta ammissibile, in ragione del carattere del tutto apodittico della censura mossa e dei precedenti di questa Corte che con ordinanze n. 63 del 1988 e n. 1082 del 1988 ha gia' dichiarato manifestamente infondata la medesima questione; Considerato che il giudice ricorrente non ha specificato la pretesa azionata in giudizio, ne' ha indicato alcun riferimento in punto di fatto da cui possa, ancorche' indirettamente, desumersi l'oggetto della controversia, sicche' risulta del tutto omessa la motivazione sulla rilevanza della questione di costituzionalita' sollevata; che pertanto la questione stessa e' manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;