ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  sull'ammissibilita'  del conflitto di attribuzione fra
 poteri  dello  Stato  sollevato   dal   Consiglio   superiore   della
 magistratura nei confronti del Ministro di grazia e giustizia nonche'
 nei  confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso
 depositato in Cancelleria il 20 marzo 1992, ed iscritto al n. 41  del
 registro ammissibilita' conflitti;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 15 aprile 1992 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Ritenuto  che,  con  ricorso  depositato  il  20  marzo  1992,  il
 Consiglio   superiore   della   magistratura,  in  persona  del  Vice
 Presidente, a cio' delegato dal Presidente, ha sollevato conflitto di
 attribuzione nei confronti del Ministro di grazia e giustizia nonche'
 del Presidente del Consiglio dei ministri, in  relazione  al  rifiuto
 opposto dal Ministro di dare corso, mediante la proposta del relativo
 decreto del Presidente della Repubblica, alla deliberazione di nomina
 del  Presidente  della  Corte d'appello di Palermo, nella persona del
 dott. Pasquale Giardina, deliberazione  adottata  da  esso  Consiglio
 nella seduta dell'11 dicembre 1991;
      che il Consiglio ricorrente ha lamentato la lesione, per effetto
 del  rifiuto  opposto  dal  Ministro, delle attribuzioni garantite ad
 esso Consiglio da norme costituzionali in tema di provvedimenti sullo
 stato dei magistrati e  in  particolare  di  conferimento  di  uffici
 direttivi, e ha chiesto che sia dichiarato che non spetta al Ministro
 il  potere di non dare corso alla suindicata deliberazione; o, in via
 subordinata, che non  spetta  al  Ministro  il  potere  di  impedire,
 "negando  il  proprio  positivo concerto alla proposta di nomina", la
 deliberazione stessa;
    Considerato che ricorrono i requisiti di  cui  all'art.  37  della
 legge  11  marzo  1953,  n.  87, ai fini della configurabilita' di un
 conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato la  cui  risoluzione
 spetti a questa Corte;
      che,  infatti, per un verso ciascuno degli organi fra i quali si
 assume essere insorto il conflitto e' abilitato ad esercitare,  nella
 materia,  attribuzioni  proprie  ad esso conferite dalla Costituzione
 (artt. 105, 110, 95 Cost.);
      che, per altro verso, e' lamentata in concreto la lesione di una
 data  attribuzione  costituzionalmente  garantita,  qual  e'   quella
 conferita  al  Consiglio  superiore della magistratura in ordine allo
 status dei magistrati (art. 105 Cost.);
      che, pertanto, va dichiarato  ammissibile  il  ricorso,  mentre,
 atteso il carattere di mera delibazione, senza contraddittorio, della
 presente   pronuncia,   resta  impregiudicata,  secondo  la  costante
 giurisprudenza di questa Corte, ogni  decisione  anche  in  punto  di
 ammissibilita'.