ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26
 ottobre  1972,  n.  637  (Disciplina dell'imposta sulle successioni e
 donazioni), promosso con ordinanza emessa il  18  aprile  1991  dalla
 Commissione  tributaria  di  primo  grado  di  Catania,  sul  ricorso
 proposto da Speciale Mario contro l'Ufficio del Registro  Successioni
 di  Catania,  iscritta  al  n.  715  del  registro  ordinanze  1991 e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 49, prima
 serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  4  marzo 1992 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto che con ordinanza emessa il 18 aprile 1991 la Commissione
 tributaria di primo grado di Catania, sul ricorso proposto  da  Mario
 Speciale,  contro l'Ufficio del Registro Successioni di Catania (Reg.
 ord. n. 715 del 1991), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53
 della  Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.   6   del  d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  637  (Disciplina
 dell'imposta sulle successioni e  donazioni)  "perche'  detta  norma,
 stabilendo  l'applicazione dell'imposta globale con aliquote progres-
 sive a scaglioni da applicarsi, pero', sull'intero asse e  non  sulle
 singole  quote  ereditarie,  postula  una  violazione della capacita'
 contributiva del singolo beneficiario";
      che e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
 chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata;
    Considerato che l'eccezione si appalesa  manifestamente  infondata
 poiche',  come  questa  Corte ha gia' avuto modo di rilevare (ord. n.
 222 del 1989), l'imposizione tributaria inerente alla successione  e'
 in  diretto  collegamento  con il patrimonio ereditario unitariamente
 considerato, colpendo, cioe', l'eredita' come tale  indipendentemente
 dal trasferimento di ricchezza;
      che non vi sono motivi tali da indurre questa Corte a modificare
 il precedente avviso;
    Visti  gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, nn.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;