ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale della legge 17 dicembre
 1986,  n.  880  (Revisione  delle  aliquote   della   imposta   sulle
 successioni  e  donazioni), promosso con ordinanza emessa il 21 marzo
 1991 dalla Commissione tributaria di  primo  grado  di  Catania,  sul
 ricorso  proposto  da  Rita  Moncada  contro  l'Ufficio  del Registro
 Successioni di Catania iscritta al n. 716 del registro ordinanze 1991
 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  49,  prima
 serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  1›  aprile  1992  il  Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che con ordinanza emessa il 21 marzo 1991 la Commissione
 tributaria di primo grado di Catania, sul ricorso  proposto  da  Rita
 Moncada  contro  l'Ufficio  del Registro Successioni di Catania (Reg.
 ord. n.  716  del  1991),  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale,   in   riferimento  agli  artt.  3,  53  e  76  della
 Costituzione, della legge 17 dicembre 1986, n. 880  (Revisione  delle
 aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni), per la parte in
 cui  non  ha  previsto  per  le  successioni  non  ancora definite in
 conseguenza dei decessi verificatisi prima del 1›  luglio  1986,  sia
 pure  con  l'applicazione  di  coefficienti di adeguamento, la fascia
 esente di L. 120 milioni con la conseguente violazione della  parita'
 di trattamento su situazioni giuridiche identiche;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 chiedendo  che  la  questione sia dichiarata inammissibile o comunque
 non fondata;
    Considerato che l'art. 11 della legge n. 880 del 1986 (tra l'altro
 contraddittoriamente impugnata nel suo complesso), come  gia'  questa
 Corte  ha  avuto  modo  di  considerare,  e'  espressione della ampia
 discrezionalita' del legislatore (v. da ultimo ord. n. 131 del 1988);
      che non essendovi ragione per discostarsi da tali  affermazioni,
 la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;