IL PRETORE
    A scioglimento della riserva ha pronunciato la seguente  ordinanza
 osservando in
                               F A T T O
    Con  ricorso  del  4  ottobre  1990 diretto al pretore di Parma in
 funzione di giudice del lavoro, il sig. Capacchi  Domenico  conveniva
 in   giudizio   l'I.N.P.S.   per   sentire   accogliere  le  seguenti
 conclusioni:
    "1) dichiararsi tenuto a condannarsi  l'Istituto  Nazionale  della
 Previdenza  Sociale  (INPS)  in persona del suo legale rappresentante
 pro-tempore  a  corrispondere  al  sig.  Capacchi  Domenico  nato   a
 Palanzano  il  15  aprile 1909 la pensione sociale sostitutiva di cui
 all'art. 19 della legge n. 118/1971 con tutti i relativi arretrati  a
 far  tempo  dal 1› giugno 1985 (primo giorno del mese successivo alla
 presentazione della domanda), o comunque da quel diverso  giorno  che
 venisse   eventualmente   stabilito   a  norma  dell'art.  149  delle
 disposizioni attuative del c.p.c., oltre i danni di mora  (art.  1224
 del c.c.) sui singoli ratei dalla data di ogni scadenza al saldo.
    2)  Con  vittoria  di  spese,  diritti  e  onorari di causa (oltre
 maggiorazioni CNPA  e  rimborso  IVA)  di  distrarsi  in  favore  del
 difensore a norma dell'art. 93 c.p.c. e con compensazione di tutte le
 spese ed onorari in caso di soccombenza di parte ricorrente (art. 152
 delle disp. att. del c.p.c.).
    Sentenza  provvisoriamente  esecutiva  a  norma  dell'art. 447 del
 c.p.c.".
    All'uopo  il  ricorrente  esponeva  che  con   provvedimento   del
 C.P.A.B.P.  di  Parma  in data 15 gennaio 1988 veniva riconosciuto il
 diritto  alla  pensione  di  inabilita'  civile,  senza  avere  pero'
 riscosso   i  ratei  della  pensione  sociale  sostitutiva  a  carico
 dell'INPS, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 118/1971.
    L'INPS, costituendosi in giudizio a  mezzo  di  memoria  difensiva
 eccepiva la improponibilita'/improcedibilita' della domanda attrice e
 nel merito la infondatezza della medesima.
    Poiche'  nel  corso del giudizio e' sopravvenuta la nuova norma di
 cui all'art. 13, terzo comma, della legge 30 dicembre 1991,  n.  412,
 e'  stata  sollevata eccezione di illegittimita' costituzionale della
 medesima, sulla quale il pretore si e' riservato di decidere.
                       CONSIDERAZIONI IN DIRITTO
    Nella specie veniva riconosciuta la  totale  invalidita'  in  base
 alla  legge  n.  118/1971  e quindi interveniva il riconoscimento del
 diritto a pensione  con  provvedimento  del  C.P.A.B.P.  in  data  15
 gennaio  1988  a  decorrere  dal  1›  giugno 1985. Copia dello stesso
 provvedimento veniva trasmesso all'I.N.P.S. agli effetti dell'art. 19
 della legge n. 118/1971  ai  fini  della  erogazione  della  pensione
 sociale sostitutiva.
    Quest'ultima   disposizione,  infatti,  non  consente  un'autonoma
 valutazione  da  parte  dell'I.N.P.S.  ai  fini  dell'ammissione   al
 godimento della detta pensione, la quale e' collegata automaticamente
 e  in  modo  diretto  al compimento del 65› anno di eta' da parte del
 titolare  della  pensione di inabilita'. (Cfr. in tal senso: Cass. 27
 febbraio 1990, n. 1530, in foro it. 1990, 2209).