Ricorso per la regione Toscana, in persona  dle  presidente  della
 giunta  regionale,  rappresentata  e difesa per mandato a margine del
 presente atto dall'avv. Alberto  Predieri  e  presso  il  suo  studio
 elettivamente  domiciliata  in  Roma, via G. Garducci n. 4, contro il
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  per  la  dichiarazione  di
 illegittimita'   costituzionale  e  l'annullamento  del  decreto  del
 Ministro dei trasporti 20  dicembre  1991,  in  448  "Regolamento  di
 attuazione  della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del
 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del  12
 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore
 di  viaggiatori  su  strada  nel  settore  dei trasporti nazionali ed
 internazionali".
    1. - Sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1992 e'  stato
 pubblicato il decreto ministeriale indicato in epigrafe.
    Esso  fa  seguito  alla  direttiva  del  Consiglio delle Comunita'
 europee 438 del 21 giugno 1989, che modifica la direttiva  74/561/CEE
 riguardante  l'accesso  alla professione di trasportatore di merci su
 strada nel settore dei  trasporti  nazionali  ed  internazionali,  da
 direttiva   74/562/CEE  riguardante  l'accesso  alla  professione  di
 trasportatore di viaggiatori su  strada  nel  settore  dei  trasporti
 nazionali   ed  internazionali  e  la  direttiva  77/796/CEE  per  il
 riconoscimento reciproco di diplomi, certificati ed altri  titoli  di
 trasportatore  di merci e di trasportatore di persone su strada e che
 comporta misure destinate  a  favorire  l'esercizio  effettivo  della
 liberta' di stabilimento di detti trasportatori.
    Le  citate  direttive  -  come  risulta esplicitamente dal secondo
 "considerando" della direttiva 89/438/CEE - fissano tre requisiti per
 l'accesso alla professione di trasportatore: quelli di  onorabilita',
 capacita'  finanziaria,  capacita'  professionale, l'ultimo dei quali
 gia' oggetto  di  talune  disposizioni  delle  direttive  74/561  CEE
 (modificata  dalla  direttiva  85/578/CEE)  e  74/562/CEE (modificata
 dalla direttiva 85/579/CEE), mentre il secondo e  il  terzo  venivano
 lasciati alla regolamentazione dei singoli Stati membri.
    La  direttiva 89/438/CEE, sul presupposto che "per quanto riguarda
 il requisito dell'onorabiita' risulta  necessario,  per  risanare  il
 modo  efficace  il  mercato, subordinare uniformemente l'accesso alla
 professione di  trasportatore  e  il  suo  esercizio  all'assenza  di
 condanne  penali gravi, anche nel settore commerciale, all'assenza di
 dichiarazione di non idoneita' ad esercitare la professione,  nonche'
 all'osservanza   della   normativa   applicabile   all'attivita'   di
 trasportatore" (quarto considerando) e che "per  quanto  concerne  il
 requisito  di capacita' finanziaria e' necessario fissare determinati
 criteri che devono soddisfare i  trasportatori,  in  particolare  per
 assicurare  la  parita'  di  trattamento delle imprese dei vari Stati
 membri e che tali criteri si applicano ai trasportatori che  chiedono
 l'autorizzazione  di  accesso  alla  professione  a  decorrere dal 1›
 gennaio 1990" (quinto considerando), introduce anzitutto disposizioni
 relative ai trasportatori di merci su strada, concernenti i requisiti
 minimi di onorabilita' (art. 1.4, che  modifica  l'art.  3,  par.  2,
 della  direttiva  74/561/CEE)  e  la  nozione  e  i  requisiti  della
 capacita' finanziaria (art. 1.5, che modifica l'art. 3, par. 3, della
 precedente direttiva) e della capacita' professionale (art. 1.6,  che
 modifica l'art. 3, par. 4, della direttiva 74/561/CEE).
    Analoghe  disposizioni  sono  stabilite  per  i  trasportatori  di
 viaggiatori su strada (artt. 2.3, 2.4,  2.5,  che  modificano  talune
 disposizioni della direttiva 74/562/CEE).
    L'art.  5 della direttiva 89/438/CEE prevede che "gli Stati membri
 adottano,  previa  consultazione   della   Commissione,   le   misure
 necessarie   all'attuazione   delle   disposizioni  modificate  dalla
 presente direttiva. Tali disposizioni sono  applicabili  a  decorrere
 dal  1› gennaio 1990, fatti salvi l'art. 5 della direttiva 74/561/CEE
 e l'art. 4 della direttiva 74/562/CEE).
    2. - L'art. 14 della legge n. 428/1990 (legge comunitaria  per  il
 1990)  stabiliva che le disposizioni per l'attuazione della direttiva
 74/562/CEE, modificata dalla direttiva  89/438/CEE,  fossero  attuate
 con  decreto  del  Ministro  dei trasporti da adottarsi "entro trenta
 giorni" dalla data  di  entrata  in  vigore  della  stessa  legge  n.
 428/1990, ossia entro il 28 febbraio 1991.
    Il decreto e' intervenuto, con il consueto ritardo, il 20 dicembre
 dello  stesso  anno: e per giunta contiene disposizioni illegittime e
 lesive delle competenze  regionali  costituzionalmente  garantite  in
 materie   trasferite  alle  regioni  ai  sensi  dell'art.  117  della
 Costituzione.
    3. - Va aggiunto che, in merito al provvedimento  in  questa  sede
 censurato,  la  regione  Toscana  aveva  gia'  espresso  una  propria
 valutazione quando, venuta a conoscenza di una  bozza  dello  stesso,
 con  nota  n.  IV.C/9586 del 30 ottobre 1991 indirizzata ai Ministeri
 dei trasporti e delle regioni, aveva richiesto che nell'ambito  delle
 commissioni  regionali  previste  dall'art.  10  venisse prevista una
 adeguata presenza di rappresentanti della regione in  relazione  alle
 competenze  dirette  in  materia di trasporti attribuite alla regione
 stessa dall'art. 117 della Costituzione e dai  d.P.R.  nn.  5/1972  e
 616/1977.
    Analoghe  richieste  erano  state  presentate  anche dalle regioni
 Marche e Abruzzo, mentre la  regione  Liguria  rivendicava  la  piena
 competenza  regionale sulla certificazione del possesso dei requisiti
 necessari per l'accesso alla professione.
    Con nota n. 4251 del 5 febbraio 1992 il Ministero dei trasporti  -
 Direzione   generale   M.C.T.C.,   rispondeva  alla  regione  Toscana
 precisando che le commissioni regionali, di cui all'art.  10  citato,
 erano  state previste al solo scopo di procedere all'accertamento del
 possesso del requisito  di  idoneita'  professionale  dei  candidati,
 richiesto  al  fine dell'accesso alla professione di trasportatore di
 viaggiatori su strada, senza che  cio'  comportasse  alcuna  modifica
 alle competenze regionali in materia di trasporti limitate, peraltro,
 al solo ambito territoriale di ciascuna regione, dal momento che - si
 diceva  - le predette commissioni avrebbero provveduto al rilascio di
 un titolo abilitante all'esercizio  della  professione  su  tutto  il
 territorio nazionale.
    4.  - Ne' il contenuto del decreto, ne' le motivazioni addotte dal
 Ministero dei trasporti appaiono convincenti.  Le  attivita'  oggetto
 del  provvedimento  sono  quelle  delle  imprese  che  esercitano  la
 professione di  trasportatore  di  viaggiatori  su  strada,  tra  cui
 rientrano   l'attivita'  di  trasporto  con  autobus  da  noleggio  e
 l'attivita' di trasporto pubblico con autobus.
    Si tratta per conseguenza di attivita' in relazione alle  quali  -
 per  quanto concerne i trasporti di interesse regionale, che non sono
 esclusi dell'ambito di applicabilita' del provvedimento - sussiste la
 competenza regionale, ai  sensi  dell'art.  117  della  Costituzione,
 dell'art. 84 del d.P.R. n.  616/1977, delle leggi-quadro nn. 151/1981
 e 21/1992.
    Il  fatto  che la Comunita' europea sia intervenuta a regolare uno
 specifico aspetto del servizio di trasporto,  relativo  ai  requisiti
 soggettivi  dei  titolari  dell'attivita'  di  trasporto, non implica
 automaticamente che debba  escludersi  una  competenza  regionale  al
 riguardo,  o  che  essa  sia  stata  cancellata  e  riassorbita nella
 competenza statale di adeguamento alla normativa comunitaria.
    Lo riconosce in modo esplicito l'art. 6 del  d.P.R.  n.  616/1977,
 nonche'  l'art.  9  della legge n. 86/1989, e lo ha riconosciuto piu'
 volte la Corte.
    In particolare, l'art. 9 della legge  n.  86/1989  impone  che  la
 legge  comunitaria  che  da'  attuazione  a  direttive  in materia di
 competenza regionale indichi quali disposizioni di principio non sono
 derogabili dalla  normativa  regionale,  antecedente  o  sopravvenuta
 rispetto a quella statale di attuazione delle direttive.
    Nella  specie,  se c'e' una disposizione di principio nell'art. 14
 della legge n. 428/1990, essa puo' consistere solo nella prescrizione
 contenuta nel secondo comma, in base al quale "le persone  fisiche  e
 le imprese con sede nel territorio degli Stati membri delle Comunita'
 europee  per  svolgere, sul territorio nazionale, le attivita', anche
 di lavoro dipendente, di trasportatore di merci o di trasportatore di
 viaggiatori su strada, mediante autobus o  filoveicoli,  nel  settore
 dei  trasporti  nazionali o internazionali, devono essere in possesso
 di  requisiti   di   idoneita'   morale,   comprovati   mediante   la
 presentazione  della  documentazione  rilasciata  dalle  autorita' ed
 organismi designati da altri Stati membri delle Comunita' europee".
    E' ben evidente che tale principio non comporta minimamente che il
 contenuto del  successivo  provvedimento  attuativo  della  direttiva
 debba  implicare,  da  parte  dello  Stato,  l'esercizio di attivita'
 valutative in contrasto con le competenze che  l'ordinamento  interno
 riserva  alle  regioni.  In particolare, la regola posta dall'art. 14
 della legge comunitaria per  il  1990  non  esclude  affatto  che  la
 valutazione  della  sussistenza,  in  capo ai soggetti indicati dalla
 norma, dei  requisiti  di  onorabilita',  capacita'  professionale  e
 capacita'  finanziaria  da  essa  prescritti (e non della sostanziale
 concreta individuazione dei  requisiti  stessi,  che  e'  stata  gia'
 fornita  dalle  direttive CEE e tradotta nell'ordinamento interno dal
 decreto del Ministro dei trasporti n. 448/1991), possa e debba essere
 svolta dai soggetti - le regioni - che  sono  legittimati  a  fornire
 tale  valutazione  nell'articolazione  delle  competenze  in  materia
 stabilita dall'ordinamento interno.
    5. - Come si e' accennato, la  regolamentazione  introdotta  dalla
 direttiva  89/438/CEE,  nonche' dal decreto n. 448/1991, non contiene
 limiti di carattere territoriale, e si riferisce a tutti i soggetti e
 le imprese esercenti la professione e l'attivita' di trasportatore di
 viaggiatori su strada, senza differenziazione tra trasporti  pubblici
 e privati, di interesse nazionale o locale, con le sole esclusioni di
 cui all'art. 2 del decreto.
    Quest'ultimo,  pertanto,  incide  globalmente  nella  materia  dei
 trasporti ed anche di quelli di interesse  regionale  che,  ai  sensi
 dell'art.  117  della  Costituzione, appartengono alle regioni (e sui
 quali la regione Toscana e' intervenuta, in particolare con la  legge
 Tos n. 14/1984). Talune prescrizioni del decreto - come meglio diremo
 -  concernono altresi' la materia della formazione professionale, che
 deve ritenersi del pari riservata  alla  competenza  regionale,  come
 altre  volte  la  Corte  ha  riconosciuto (cfr. da ultimo sentenza n.
 314/1990).
    Ne risulta una regolamentazione complessiva che, non tenendo conto
 dell'articolazione  delle  competenze  regionali   costituzionalmente
 garantite, si traduce in singole prescrizioni lesive delle competenze
 regionali  costituzionalmente garantite nelle materie dei trasporti e
 della istruzione professionale.
    Tali prescrizioni, in particolare, sono:
      l'art. 9 del decreto,  che  prevede  che  l'esame  di  idoneita'
 professionale   sia   preceduto  da  una  domanda  inoltrata  ad  una
 commissione costituita  presso  l'ufficio  provinciale  M.C.T.C.  del
 capoluogo    della    regione.    Tra   i   documenti   da   allegare
 obbligatoriamente alla domanda sta "l'attestato di frequenza  ad  uno
 dei  corsi  di  preparazione  he  saranno  affidati  ed  organismi di
 formazione professionale con ampia e documentata  esperienza,  previa
 autorizzazione  del  Ministero  dei  trasporti  -  Direzione generale
 M.C.T.C." (art. 9, terzo comma, lett. a));
      l'art. 10 del decreto, che prevede che  le  commissioni  d'esame
 per  l'accertamento dell'idoneita' professionale, siano istituite, su
 base regionale, con decreto del Ministro dei trasporti, e composte da
 un dirigente della direzione generale della M.C.T.C. (con funzioni di
 presidente);  da  cinque  funzionari almeno del settimo livello della
 direzione generale dell'ufficio  provinciale  M.C.T.C.  capoluogo  di
 regione;  da  un  rappresentante  per  ogni associazione nazionale di
 categoria o associazione locale aderente  ad  associazione  nazionale
 maggiormente rappresentativa a livello nazionale.
    6.  -  Orbene,  l'art.  9 contrasta con le competenze regionali in
 materia di trasporti e di formazione professionale, nella  misura  in
 cui  subordina l'ammissione all'esame (e il superamento dello stesso)
 alla presentazione di un attestato di frequenza ad  un  corso  che  -
 afferma  il  decreto  -  sara'  affidato  "ad organismi di formazione
 professionale" non  meglio  identificati,  ma  "comunque  previamente
 autorizzati" dal Ministero dei trasporti.
    La  necessita'  inderogabile  dell'autorizzazione  del  Ministero,
 nonche' la previsione generale della possibiita' di affidare i  corsi
 ad  organismi  che  saranno  indicati  solo  dallo  stesso Ministero,
 comportano un'ingerenza abbligatoria ed illegittima dello  stesso  in
 un ambito riservato.
    Tale  ingerenza non potrebbe essere giustificata in base a nessuna
 delle argomentazioni con le quali talora la  Corte  ha  ritenuto  non
 lesiva  delle  competenze regionali l'attribuzione di competenze allo
 Stato in una materia (la formazione professionale) di  cui  e'  stato
 costantemente  ribadita  l'appartenenza  alla regione: ne' in base al
 fatto  che  allo  Stato  puo'  essere  riservata  la  valutazione  di
 idoneita' della preparazione fornita dai vari strumenti di formazione
 professionale  (perche'  in  tali casi si era comunque in presenza di
 corsi regionali di formazione, che non sono invece previsti in questo
 caso, e che anzi sono espressamente esclusi o - a tutto  concedere  -
 affidati  solo alla gentile concessione del Ministero, se e in quanto
 questo decida di riconoscerne l'"ampia e documentata esperienza" e di
 autorizzarli: nel che precisamente consiste la  violazione  dell'art.
 117  della  Costituzione, avendo il decreto omesso di considerare che
 la  competenza  primaria  della  regione  in  materia  di  formazione
 professionale   implica   necessariamente   il  riconoscimento  della
 validita' dei corsi istituiti dalla regione, a  prescindere  poi  dai
 profili di spettanza della competenza sugli esami e sulle valutazioni
 finali  dei  candidati);  ne'  in  base alla necessita' di assicurare
 forma di coordinamento e di controllo centrale  dirette  a  garantire
 standards  minimi  quantitativi  e  qualitativi (dal momento che tali
 standards son gia' previsti dallo stesso decreto n. 448/1991 e, prima
 ancora, dalla direttiva CEE).
    Quanto all'art. 10, appare chiaro  che  nella  composizione  della
 commissione  ivi  prevista  non  e'  assicurata  la presenza di alcun
 rappresentante di un ente - la regione - titolare di parte  rilevante
 dlele  competenze  in  materia  di  trasporti  sulle  quali incide il
 provvedimento   impugnato.   Viene    con    cio'    illegittimamente
 disconosciuta e sostanzialmente negata ogni attribuzione regionale; e
 viene  altresi' negato ogni rilievo ad uno strumento - l'intesa - cui
 la Corte ha attribuito rilevanza non solo, in generale,  come  modulo
 procedimentale  tipico  di  composizione  e  prevenzione di possibili
 conflitti  tra  enti  pubblici,  nonche'  di  cooperazione  e   leale
 collaborazione  tra  Stato e regioni, ma anche, in particolare, nella
 materia della formazione professionale (cfr. da  ultimo  sentenza  n.
 38/1991).
    7.  -  La  violazione delle competenze regionali determinata dalle
 norme ora  citate  (nonche'  la  complessiva  irragionevolezza  delle
 stesse,  che  va  del  pari  censurata  in relazione all'art. 3 della
 Costituzione) risultano  tanto  piu'  evidenti  se  misurate  con  il
 contenuto  dell'art.  17,  primo  e  terzo comma, del decreto. Questo
 stabilisce che "in ogni momento, qualora  venga  accertato  da  parte
 dell'ente competente, anche a prescindere dalla verifica quinquennale
 di  cui al terzo comma, il venir meno anche di uno solo dei requisiti
 di idoneita' morale e finanziaria di cui all'art.  3,  l'ente  stesso
 procede  alla  revoca del titolo abilitativo all'autotrasporto" e che
 "allo scadere di ciascun quinquennio  dalla  data  del  rilascio  del
 titolo  abilitativo all'autotrasporto di viaggiatori, rilasciato dopo
 l'entrata in vigore del presente regolamento,  l'ente  competente  al
 rilascio  delle concessioni, autorizzazioni o licenze deve provvedere
 d'ufficio ad una verifica dei requisiti in base ai quali l'impresa ha
 acceduto alla professione di trasportatore".
    La norma e' chiara nell'indicare una  competenza  non  gia'  dello
 Stato o di altro ente pubblico dalla stessa nominativamente indicato,
 ma in generale "dell'ente competente" per:
       a)  la valutazione del permanere o del venir meno dei requisiti
 di idoneita' morale, professionale e finanziaria;
       b) la  conseguente  eventuale  revoca  del  titolo  abilitativo
 all'autotrasporto.
    Come  e'  stato  specificato  dallo  stesso direttore centrale del
 Ministero dei trasporti (cfr. A. Dente, Accesso alla professione, gli
 aspetti normativi, relazione tenuta al convegno nazionale promosso da
 Assolombarda ed Enat, Milano, 28 febbraio  1992,  "non  esistendo  in
 Italia  un albo e/o elenco nazionale dei trasportatori di viaggiatori
 su strada, la verifica della sussistenza e perdita' dei requisiti  di
 idoneita'  morale,  finanziaria e professionale di tale categoria non
 potra' che essere assicurata dai singoli enti competenti al  rilascio
 delle  concessioni,  autorizzazioni e licenze di trasporto" (p. 11-12
 relazione).
    Orbene, se cosi' e', e se dunque  e'  riconosciuta,  dallo  stesso
 testo  normativo, una competenza delle regioni (che sono precisamente
 tra gli "enti competenti" al rilascio delle concessioni di trasporto,
 ai sensi dell'art. 4 della legge  n.  151/1981,  com'e'  riconosciuto
 anche  dall'art.  16,  quinto comma, del decreto n. 448/1991), non si
 capisce perche' il decreto abbia inteso escluderle - com'e'  evidente
 dal  censurato  testo  degli  artt.  9  e  10  dello stesso - da ogni
 funzione in materia di valutazione dei requisiti per  l'accesso  alla
 professione di autotrasportatori su strada.
    Il  meccanismo  che il decreto ha introdotto e' privo di qualunque
 ragionevolezza, specie per quanto concerne l'idoneita' professionale.
 Per effetto degli artt. 6, 9 e 10 del  decreto,  il  requisito  della
 idoneita' professionale e' accertato, all'atto del primo rilascio del
 relativo  attestato,  da  una  commissione  cui  non  partecipa alcun
 rappresentante della regione, e in esito a procedimenti di formazione
 professionale dai quali sono esclusi i corsi di formazione  istituiti
 dalla regione.
    Al  contrario,  la  valutazione  successiva  della  permanenza dei
 predetti requisiti e'  accertata  "dall'ente  competente",  e  dunque
 dalla  regione,  nel  caso  essa  sia  (com'e' in molti casi) l'"ente
 competente".
    Appare  del  tutto  illogico  ed  irragionevole  che quello che il
 decreto ha riconosciuto spettare alla regione  in  sede  di  verifica
 successiva,  abbia  invece  negato  in  sede  di primo riconoscimento
 dell'idoneita' e che la valutazione  successiva  debba  essere  fatta
 (non  comportando  comunque  la  ripetizione  dell'esame di idoneita'
 professionale, art. 17, quarto comma)  con  applicazione  di  criteri
 esogeni  rispetto  a  quelli  che  l'"ente  competente", titolare del
 potere di revoca, ha il diritto  di  introdurre,  in  ragione  stessa
 della  piena  titolarita'  del  potere che gli e' riconosciuto con la
 revoca.
    In  altre  parole,  non  c'e'  logicita'  ne'  ragionevolezza  ne'
 nell'escludere  un "ente competente", quale la regione indubbiamente,
 e' da ogni potere, facolta', diritto o rappresentanza negli organi  e
 nelle  fasi  del procedimento di accertamento iniziale dell'idoneita'
 professionale; ne' nel riconoscerne (tardivamente) la  competenza  al
 momento   della  verifica  successiva  dei  requisiti  di  idoneita',
 riconoscendo altresi' un potere di revoca, che viene pero'  vincolato
 - quanto alla verifica sull'idoneita' professionale - a criteri posti
 in  una  fase  dalla  quale il titolare del potere di revoca e' stato
 totalmente ed indebitamente escluso.
    Non  c'e'  bisogno  di  ricordare  il  principio  fondamentale   e
 generalissimo  in  base  al  quale  il  potere  di  revoca  dell'atto
 amministrativo spetta alla medesima autorita' che  ha  il  potere  di
 emanarlo.
    Il  riconoscimento  del  potere di revoca presuppone dunque quello
 del potere di emanazione dell'atto: ma se cosi' e' (com'e'),  risulta
 gravemente  illogico,  contraddittorio,  irrrazionale  e lesivo delle
 competenze della regione in materia, avere escluso la regione  ("ente
 competente")  da  ogni  partecipazione  alla  fase  di attestazione e
 verifica  di  requisiti   essenziali   per   l'emanazione   dell'atto
 abilitativo   all'esercizio   dell'attivita'   di   trasportatore  di
 viaggiatori su strada, ossia per l'emanazione di quello  stesso  atto
 rispetto  al  quale  e'  riconosciuto anche alla regione, quale "ente
 competente", un potere di revoca.
    8. - L'illegittimita'  costituzionale  degli  artt.  9  e  10  del
 decreto n. 448/1991 comporta, anche ai sensi dell'art. 27 della legge
 n.  87/1953,  la conseguenziale illegittimita' quantomeno degli artt.
 6, secondo comma, 11, 12, 15 e 16, quarto e quinto comma.