Ricorso per la regione Toscana, in persona dle presidente della giunta regionale, rappresentata e difesa per mandato a margine del presente atto dall'avv. Alberto Predieri e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, via G. Garducci n. 4, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale e l'annullamento del decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, in 448 "Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali". 1. - Sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1992 e' stato pubblicato il decreto ministeriale indicato in epigrafe. Esso fa seguito alla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee 438 del 21 giugno 1989, che modifica la direttiva 74/561/CEE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, da direttiva 74/562/CEE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali e la direttiva 77/796/CEE per il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati ed altri titoli di trasportatore di merci e di trasportatore di persone su strada e che comporta misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della liberta' di stabilimento di detti trasportatori. Le citate direttive - come risulta esplicitamente dal secondo "considerando" della direttiva 89/438/CEE - fissano tre requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore: quelli di onorabilita', capacita' finanziaria, capacita' professionale, l'ultimo dei quali gia' oggetto di talune disposizioni delle direttive 74/561 CEE (modificata dalla direttiva 85/578/CEE) e 74/562/CEE (modificata dalla direttiva 85/579/CEE), mentre il secondo e il terzo venivano lasciati alla regolamentazione dei singoli Stati membri. La direttiva 89/438/CEE, sul presupposto che "per quanto riguarda il requisito dell'onorabiita' risulta necessario, per risanare il modo efficace il mercato, subordinare uniformemente l'accesso alla professione di trasportatore e il suo esercizio all'assenza di condanne penali gravi, anche nel settore commerciale, all'assenza di dichiarazione di non idoneita' ad esercitare la professione, nonche' all'osservanza della normativa applicabile all'attivita' di trasportatore" (quarto considerando) e che "per quanto concerne il requisito di capacita' finanziaria e' necessario fissare determinati criteri che devono soddisfare i trasportatori, in particolare per assicurare la parita' di trattamento delle imprese dei vari Stati membri e che tali criteri si applicano ai trasportatori che chiedono l'autorizzazione di accesso alla professione a decorrere dal 1 gennaio 1990" (quinto considerando), introduce anzitutto disposizioni relative ai trasportatori di merci su strada, concernenti i requisiti minimi di onorabilita' (art. 1.4, che modifica l'art. 3, par. 2, della direttiva 74/561/CEE) e la nozione e i requisiti della capacita' finanziaria (art. 1.5, che modifica l'art. 3, par. 3, della precedente direttiva) e della capacita' professionale (art. 1.6, che modifica l'art. 3, par. 4, della direttiva 74/561/CEE). Analoghe disposizioni sono stabilite per i trasportatori di viaggiatori su strada (artt. 2.3, 2.4, 2.5, che modificano talune disposizioni della direttiva 74/562/CEE). L'art. 5 della direttiva 89/438/CEE prevede che "gli Stati membri adottano, previa consultazione della Commissione, le misure necessarie all'attuazione delle disposizioni modificate dalla presente direttiva. Tali disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1 gennaio 1990, fatti salvi l'art. 5 della direttiva 74/561/CEE e l'art. 4 della direttiva 74/562/CEE). 2. - L'art. 14 della legge n. 428/1990 (legge comunitaria per il 1990) stabiliva che le disposizioni per l'attuazione della direttiva 74/562/CEE, modificata dalla direttiva 89/438/CEE, fossero attuate con decreto del Ministro dei trasporti da adottarsi "entro trenta giorni" dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 428/1990, ossia entro il 28 febbraio 1991. Il decreto e' intervenuto, con il consueto ritardo, il 20 dicembre dello stesso anno: e per giunta contiene disposizioni illegittime e lesive delle competenze regionali costituzionalmente garantite in materie trasferite alle regioni ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. 3. - Va aggiunto che, in merito al provvedimento in questa sede censurato, la regione Toscana aveva gia' espresso una propria valutazione quando, venuta a conoscenza di una bozza dello stesso, con nota n. IV.C/9586 del 30 ottobre 1991 indirizzata ai Ministeri dei trasporti e delle regioni, aveva richiesto che nell'ambito delle commissioni regionali previste dall'art. 10 venisse prevista una adeguata presenza di rappresentanti della regione in relazione alle competenze dirette in materia di trasporti attribuite alla regione stessa dall'art. 117 della Costituzione e dai d.P.R. nn. 5/1972 e 616/1977. Analoghe richieste erano state presentate anche dalle regioni Marche e Abruzzo, mentre la regione Liguria rivendicava la piena competenza regionale sulla certificazione del possesso dei requisiti necessari per l'accesso alla professione. Con nota n. 4251 del 5 febbraio 1992 il Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., rispondeva alla regione Toscana precisando che le commissioni regionali, di cui all'art. 10 citato, erano state previste al solo scopo di procedere all'accertamento del possesso del requisito di idoneita' professionale dei candidati, richiesto al fine dell'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada, senza che cio' comportasse alcuna modifica alle competenze regionali in materia di trasporti limitate, peraltro, al solo ambito territoriale di ciascuna regione, dal momento che - si diceva - le predette commissioni avrebbero provveduto al rilascio di un titolo abilitante all'esercizio della professione su tutto il territorio nazionale. 4. - Ne' il contenuto del decreto, ne' le motivazioni addotte dal Ministero dei trasporti appaiono convincenti. Le attivita' oggetto del provvedimento sono quelle delle imprese che esercitano la professione di trasportatore di viaggiatori su strada, tra cui rientrano l'attivita' di trasporto con autobus da noleggio e l'attivita' di trasporto pubblico con autobus. Si tratta per conseguenza di attivita' in relazione alle quali - per quanto concerne i trasporti di interesse regionale, che non sono esclusi dell'ambito di applicabilita' del provvedimento - sussiste la competenza regionale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, dell'art. 84 del d.P.R. n. 616/1977, delle leggi-quadro nn. 151/1981 e 21/1992. Il fatto che la Comunita' europea sia intervenuta a regolare uno specifico aspetto del servizio di trasporto, relativo ai requisiti soggettivi dei titolari dell'attivita' di trasporto, non implica automaticamente che debba escludersi una competenza regionale al riguardo, o che essa sia stata cancellata e riassorbita nella competenza statale di adeguamento alla normativa comunitaria. Lo riconosce in modo esplicito l'art. 6 del d.P.R. n. 616/1977, nonche' l'art. 9 della legge n. 86/1989, e lo ha riconosciuto piu' volte la Corte. In particolare, l'art. 9 della legge n. 86/1989 impone che la legge comunitaria che da' attuazione a direttive in materia di competenza regionale indichi quali disposizioni di principio non sono derogabili dalla normativa regionale, antecedente o sopravvenuta rispetto a quella statale di attuazione delle direttive. Nella specie, se c'e' una disposizione di principio nell'art. 14 della legge n. 428/1990, essa puo' consistere solo nella prescrizione contenuta nel secondo comma, in base al quale "le persone fisiche e le imprese con sede nel territorio degli Stati membri delle Comunita' europee per svolgere, sul territorio nazionale, le attivita', anche di lavoro dipendente, di trasportatore di merci o di trasportatore di viaggiatori su strada, mediante autobus o filoveicoli, nel settore dei trasporti nazionali o internazionali, devono essere in possesso di requisiti di idoneita' morale, comprovati mediante la presentazione della documentazione rilasciata dalle autorita' ed organismi designati da altri Stati membri delle Comunita' europee". E' ben evidente che tale principio non comporta minimamente che il contenuto del successivo provvedimento attuativo della direttiva debba implicare, da parte dello Stato, l'esercizio di attivita' valutative in contrasto con le competenze che l'ordinamento interno riserva alle regioni. In particolare, la regola posta dall'art. 14 della legge comunitaria per il 1990 non esclude affatto che la valutazione della sussistenza, in capo ai soggetti indicati dalla norma, dei requisiti di onorabilita', capacita' professionale e capacita' finanziaria da essa prescritti (e non della sostanziale concreta individuazione dei requisiti stessi, che e' stata gia' fornita dalle direttive CEE e tradotta nell'ordinamento interno dal decreto del Ministro dei trasporti n. 448/1991), possa e debba essere svolta dai soggetti - le regioni - che sono legittimati a fornire tale valutazione nell'articolazione delle competenze in materia stabilita dall'ordinamento interno. 5. - Come si e' accennato, la regolamentazione introdotta dalla direttiva 89/438/CEE, nonche' dal decreto n. 448/1991, non contiene limiti di carattere territoriale, e si riferisce a tutti i soggetti e le imprese esercenti la professione e l'attivita' di trasportatore di viaggiatori su strada, senza differenziazione tra trasporti pubblici e privati, di interesse nazionale o locale, con le sole esclusioni di cui all'art. 2 del decreto. Quest'ultimo, pertanto, incide globalmente nella materia dei trasporti ed anche di quelli di interesse regionale che, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, appartengono alle regioni (e sui quali la regione Toscana e' intervenuta, in particolare con la legge Tos n. 14/1984). Talune prescrizioni del decreto - come meglio diremo - concernono altresi' la materia della formazione professionale, che deve ritenersi del pari riservata alla competenza regionale, come altre volte la Corte ha riconosciuto (cfr. da ultimo sentenza n. 314/1990). Ne risulta una regolamentazione complessiva che, non tenendo conto dell'articolazione delle competenze regionali costituzionalmente garantite, si traduce in singole prescrizioni lesive delle competenze regionali costituzionalmente garantite nelle materie dei trasporti e della istruzione professionale. Tali prescrizioni, in particolare, sono: l'art. 9 del decreto, che prevede che l'esame di idoneita' professionale sia preceduto da una domanda inoltrata ad una commissione costituita presso l'ufficio provinciale M.C.T.C. del capoluogo della regione. Tra i documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda sta "l'attestato di frequenza ad uno dei corsi di preparazione he saranno affidati ed organismi di formazione professionale con ampia e documentata esperienza, previa autorizzazione del Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C." (art. 9, terzo comma, lett. a)); l'art. 10 del decreto, che prevede che le commissioni d'esame per l'accertamento dell'idoneita' professionale, siano istituite, su base regionale, con decreto del Ministro dei trasporti, e composte da un dirigente della direzione generale della M.C.T.C. (con funzioni di presidente); da cinque funzionari almeno del settimo livello della direzione generale dell'ufficio provinciale M.C.T.C. capoluogo di regione; da un rappresentante per ogni associazione nazionale di categoria o associazione locale aderente ad associazione nazionale maggiormente rappresentativa a livello nazionale. 6. - Orbene, l'art. 9 contrasta con le competenze regionali in materia di trasporti e di formazione professionale, nella misura in cui subordina l'ammissione all'esame (e il superamento dello stesso) alla presentazione di un attestato di frequenza ad un corso che - afferma il decreto - sara' affidato "ad organismi di formazione professionale" non meglio identificati, ma "comunque previamente autorizzati" dal Ministero dei trasporti. La necessita' inderogabile dell'autorizzazione del Ministero, nonche' la previsione generale della possibiita' di affidare i corsi ad organismi che saranno indicati solo dallo stesso Ministero, comportano un'ingerenza abbligatoria ed illegittima dello stesso in un ambito riservato. Tale ingerenza non potrebbe essere giustificata in base a nessuna delle argomentazioni con le quali talora la Corte ha ritenuto non lesiva delle competenze regionali l'attribuzione di competenze allo Stato in una materia (la formazione professionale) di cui e' stato costantemente ribadita l'appartenenza alla regione: ne' in base al fatto che allo Stato puo' essere riservata la valutazione di idoneita' della preparazione fornita dai vari strumenti di formazione professionale (perche' in tali casi si era comunque in presenza di corsi regionali di formazione, che non sono invece previsti in questo caso, e che anzi sono espressamente esclusi o - a tutto concedere - affidati solo alla gentile concessione del Ministero, se e in quanto questo decida di riconoscerne l'"ampia e documentata esperienza" e di autorizzarli: nel che precisamente consiste la violazione dell'art. 117 della Costituzione, avendo il decreto omesso di considerare che la competenza primaria della regione in materia di formazione professionale implica necessariamente il riconoscimento della validita' dei corsi istituiti dalla regione, a prescindere poi dai profili di spettanza della competenza sugli esami e sulle valutazioni finali dei candidati); ne' in base alla necessita' di assicurare forma di coordinamento e di controllo centrale dirette a garantire standards minimi quantitativi e qualitativi (dal momento che tali standards son gia' previsti dallo stesso decreto n. 448/1991 e, prima ancora, dalla direttiva CEE). Quanto all'art. 10, appare chiaro che nella composizione della commissione ivi prevista non e' assicurata la presenza di alcun rappresentante di un ente - la regione - titolare di parte rilevante dlele competenze in materia di trasporti sulle quali incide il provvedimento impugnato. Viene con cio' illegittimamente disconosciuta e sostanzialmente negata ogni attribuzione regionale; e viene altresi' negato ogni rilievo ad uno strumento - l'intesa - cui la Corte ha attribuito rilevanza non solo, in generale, come modulo procedimentale tipico di composizione e prevenzione di possibili conflitti tra enti pubblici, nonche' di cooperazione e leale collaborazione tra Stato e regioni, ma anche, in particolare, nella materia della formazione professionale (cfr. da ultimo sentenza n. 38/1991). 7. - La violazione delle competenze regionali determinata dalle norme ora citate (nonche' la complessiva irragionevolezza delle stesse, che va del pari censurata in relazione all'art. 3 della Costituzione) risultano tanto piu' evidenti se misurate con il contenuto dell'art. 17, primo e terzo comma, del decreto. Questo stabilisce che "in ogni momento, qualora venga accertato da parte dell'ente competente, anche a prescindere dalla verifica quinquennale di cui al terzo comma, il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneita' morale e finanziaria di cui all'art. 3, l'ente stesso procede alla revoca del titolo abilitativo all'autotrasporto" e che "allo scadere di ciascun quinquennio dalla data del rilascio del titolo abilitativo all'autotrasporto di viaggiatori, rilasciato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, l'ente competente al rilascio delle concessioni, autorizzazioni o licenze deve provvedere d'ufficio ad una verifica dei requisiti in base ai quali l'impresa ha acceduto alla professione di trasportatore". La norma e' chiara nell'indicare una competenza non gia' dello Stato o di altro ente pubblico dalla stessa nominativamente indicato, ma in generale "dell'ente competente" per: a) la valutazione del permanere o del venir meno dei requisiti di idoneita' morale, professionale e finanziaria; b) la conseguente eventuale revoca del titolo abilitativo all'autotrasporto. Come e' stato specificato dallo stesso direttore centrale del Ministero dei trasporti (cfr. A. Dente, Accesso alla professione, gli aspetti normativi, relazione tenuta al convegno nazionale promosso da Assolombarda ed Enat, Milano, 28 febbraio 1992, "non esistendo in Italia un albo e/o elenco nazionale dei trasportatori di viaggiatori su strada, la verifica della sussistenza e perdita' dei requisiti di idoneita' morale, finanziaria e professionale di tale categoria non potra' che essere assicurata dai singoli enti competenti al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e licenze di trasporto" (p. 11-12 relazione). Orbene, se cosi' e', e se dunque e' riconosciuta, dallo stesso testo normativo, una competenza delle regioni (che sono precisamente tra gli "enti competenti" al rilascio delle concessioni di trasporto, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 151/1981, com'e' riconosciuto anche dall'art. 16, quinto comma, del decreto n. 448/1991), non si capisce perche' il decreto abbia inteso escluderle - com'e' evidente dal censurato testo degli artt. 9 e 10 dello stesso - da ogni funzione in materia di valutazione dei requisiti per l'accesso alla professione di autotrasportatori su strada. Il meccanismo che il decreto ha introdotto e' privo di qualunque ragionevolezza, specie per quanto concerne l'idoneita' professionale. Per effetto degli artt. 6, 9 e 10 del decreto, il requisito della idoneita' professionale e' accertato, all'atto del primo rilascio del relativo attestato, da una commissione cui non partecipa alcun rappresentante della regione, e in esito a procedimenti di formazione professionale dai quali sono esclusi i corsi di formazione istituiti dalla regione. Al contrario, la valutazione successiva della permanenza dei predetti requisiti e' accertata "dall'ente competente", e dunque dalla regione, nel caso essa sia (com'e' in molti casi) l'"ente competente". Appare del tutto illogico ed irragionevole che quello che il decreto ha riconosciuto spettare alla regione in sede di verifica successiva, abbia invece negato in sede di primo riconoscimento dell'idoneita' e che la valutazione successiva debba essere fatta (non comportando comunque la ripetizione dell'esame di idoneita' professionale, art. 17, quarto comma) con applicazione di criteri esogeni rispetto a quelli che l'"ente competente", titolare del potere di revoca, ha il diritto di introdurre, in ragione stessa della piena titolarita' del potere che gli e' riconosciuto con la revoca. In altre parole, non c'e' logicita' ne' ragionevolezza ne' nell'escludere un "ente competente", quale la regione indubbiamente, e' da ogni potere, facolta', diritto o rappresentanza negli organi e nelle fasi del procedimento di accertamento iniziale dell'idoneita' professionale; ne' nel riconoscerne (tardivamente) la competenza al momento della verifica successiva dei requisiti di idoneita', riconoscendo altresi' un potere di revoca, che viene pero' vincolato - quanto alla verifica sull'idoneita' professionale - a criteri posti in una fase dalla quale il titolare del potere di revoca e' stato totalmente ed indebitamente escluso. Non c'e' bisogno di ricordare il principio fondamentale e generalissimo in base al quale il potere di revoca dell'atto amministrativo spetta alla medesima autorita' che ha il potere di emanarlo. Il riconoscimento del potere di revoca presuppone dunque quello del potere di emanazione dell'atto: ma se cosi' e' (com'e'), risulta gravemente illogico, contraddittorio, irrrazionale e lesivo delle competenze della regione in materia, avere escluso la regione ("ente competente") da ogni partecipazione alla fase di attestazione e verifica di requisiti essenziali per l'emanazione dell'atto abilitativo all'esercizio dell'attivita' di trasportatore di viaggiatori su strada, ossia per l'emanazione di quello stesso atto rispetto al quale e' riconosciuto anche alla regione, quale "ente competente", un potere di revoca. 8. - L'illegittimita' costituzionale degli artt. 9 e 10 del decreto n. 448/1991 comporta, anche ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87/1953, la conseguenziale illegittimita' quantomeno degli artt. 6, secondo comma, 11, 12, 15 e 16, quarto e quinto comma.