IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza; Letti gli atti della causa di lavoro iscritta al n. 208/1991 r.g.a.c. di questo tribunale e vertente tra Carratu' Bianca c/Soc. Phenix Soleil; Premesso che con sentenza n. 11311 in data 23 novembre 1990 la s.C. ha rimesso la causa in oggetto a questo tribunale per nuovo esame sia della questione oggetto del ricorso principale proposto dalla Carratu', sia di quella oggetto del ricorso incidentale proposto dalla societa' datrice di lavoro; che, quanto alla prima, la s.C. ha affermato il principio, cui il giudice di rinvio deve uniformarsi, secondo il quale le disposizioni dell'art. 4 della legge n. 903/1977, nel prevedere la prosecuzione del rapporto di lavoro a favore delle lavoratrici ultracinquantacinquenni fino al limite di eta' previsto per i lavoratori e l'applicabilita' in tale ipotesi anche delle altre disposizioni della legge n. 604/1966, in deroga all'art. 11 della stessa legge, nonche' delle norme modificatrici o integratrici della legge suddetta, danno vita ad un rapporto assistito dalla stabilita' prevista dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori, quale che sia la dimensione dell'impresa, derivandone in capo al datore di lavoro l'obbligo di giustificare il recesso ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966; che la Phenix Soleil S.p.a., nel costituirsi nel giudizio di rinvio, ha eccepito l'illegittimita' costituzionale del citato art. 4 della legge n. 903/1977 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella interpretazione datane dalla s.C.; Rilevato innanzitutto che la questione e' proponibile anche nel giudizio di rinvio, dovendosi ritenere che in tale giudizio la definitivita' del principio di diritto affermato dalla s.C. e la impossibilita' di riesame dei fondamenti logici e giuridici di esso debbano cedere all'ipotesi dello ius superveniens, della sopravvenuta dichiarazione di illegittimita' della norma sulla quale si fonda il principio enunciato ovvero di formulazione di questione di costituzionalita' della norma stessa (cfr. Cassazione 11 dicembre 1986, n. 2380); che appare irrilevante la carenza di un interesse diretto da parte della societa' datrice di lavoro (interesse asseritamente sussistente soltanto per i lavoratori uomini) alla proposizione della questione, giacche' la legge n. 87/1953, nel disciplinare l'iniziativa di parte nel processo incidentale di legittimita' costituzionale, ma richiede la sussistenza di uno specifico interesse della parte, ma soltanto dei requisiti della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione proposta; Ritenuto che entrambi i requisiti anzidetti sussistono nel caso di specie; Quanto al primo, infatti, appaiono evidenti le conseguenze ai fini della decisione della causa dell'eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma, nella interpretazione datane dalla s.C.; Quanto al secondo, perche' la interpretazione operata dalla s.C. comporta che, nelle aziende non soggette alla stabilita', la lavoratrice ultracinquantacinquenne verrebbe ad essere tutelata, ancorche' avente diritto a pensione, nei confronti del potere datoriale di recesso ad untum, mentre analoga tutela non sarebbe possibile nei confronti del lavoratore ultracinquantacinquenne, privo del diritto alla pensione, e che, in sostanza, a parita' di eta', per gli uomini non vi sarebbe alcuna tutela e per le donne una doppia tutela e cioe', sul piano previdenziale, la possibilita' di prepensionamento e, sul piano del rapporto, la stabilita' reale con la garanzia della reintegrazione nel caso di licenziamento illegittimo; che con l'interpretazione data dalla s.C. l'art. 4 della legge n. 903/1977 creerebbe quindi una ingiustificata disparita' di trattamento tra lavoratrici e lavoratori dipendenti da una medesima azienda non rientrante nell'area della stabilita' reale, disparita' censurabile in relazione all'art. 3 della Costituzione;