IL TRIBUNALE
    Ha emesso la seguente ordinanza;
    Letti gli atti della causa  di  lavoro  iscritta  al  n.  208/1991
 r.g.a.c.  di  questo  tribunale e vertente tra Carratu' Bianca c/Soc.
 Phenix Soleil;
    Premesso che con sentenza n. 11311 in data  23  novembre  1990  la
 s.C.  ha  rimesso  la  causa  in oggetto a questo tribunale per nuovo
 esame sia della questione oggetto  del  ricorso  principale  proposto
 dalla  Carratu',  sia  di  quella  oggetto  del  ricorso  incidentale
 proposto dalla societa' datrice di lavoro; che, quanto alla prima, la
 s.C. ha affermato  il  principio,  cui  il  giudice  di  rinvio  deve
 uniformarsi, secondo il quale le disposizioni dell'art. 4 della legge
 n.  903/1977,  nel prevedere la prosecuzione del rapporto di lavoro a
 favore delle lavoratrici ultracinquantacinquenni fino  al  limite  di
 eta'  previsto  per  i  lavoratori e l'applicabilita' in tale ipotesi
 anche delle altre disposizioni della legge  n.  604/1966,  in  deroga
 all'art.  11  della stessa legge, nonche' delle norme modificatrici o
 integratrici   della  legge  suddetta,  danno  vita  ad  un  rapporto
 assistito dalla stabilita' prevista dall'art. 18  dello  statuto  dei
 lavoratori,  quale che sia la dimensione dell'impresa, derivandone in
 capo al datore di lavoro l'obbligo  di  giustificare  il  recesso  ai
 sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966;
      che  la  Phenix  Soleil  S.p.a., nel costituirsi nel giudizio di
 rinvio, ha eccepito l'illegittimita' costituzionale del citato art. 4
 della legge n. 903/1977 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione
 nella interpretazione datane dalla s.C.;
   Rilevato innanzitutto che la questione  e'  proponibile  anche  nel
 giudizio  di  rinvio,  dovendosi  ritenere  che  in  tale giudizio la
 definitivita' del principio di diritto  affermato  dalla  s.C.  e  la
 impossibilita'  di  riesame dei fondamenti logici e giuridici di esso
 debbano cedere all'ipotesi dello ius superveniens, della sopravvenuta
 dichiarazione di illegittimita' della norma sulla quale si  fonda  il
 principio   enunciato   ovvero   di   formulazione  di  questione  di
 costituzionalita' della norma stessa  (cfr.  Cassazione  11  dicembre
 1986, n. 2380);
      che  appare  irrilevante  la  carenza di un interesse diretto da
 parte della  societa'  datrice  di  lavoro  (interesse  asseritamente
 sussistente soltanto per i lavoratori uomini) alla proposizione della
 questione,   giacche'   la   legge   n.   87/1953,  nel  disciplinare
 l'iniziativa  di  parte  nel  processo  incidentale  di  legittimita'
 costituzionale, ma richiede la sussistenza di uno specifico interesse
 della  parte,  ma  soltanto dei requisiti della rilevanza e della non
 manifesta infondatezza della questione proposta;
    Ritenuto che entrambi i requisiti anzidetti sussistono nel caso di
 specie;
    Quanto al primo, infatti, appaiono evidenti le conseguenze ai fini
 della  decisione  della   causa   dell'eventuale   dichiarazione   di
 illegittimita'  costituzionale  della  norma,  nella  interpretazione
 datane dalla s.C.;
    Quanto al secondo, perche' la interpretazione operata  dalla  s.C.
 comporta   che,  nelle  aziende  non  soggette  alla  stabilita',  la
 lavoratrice  ultracinquantacinquenne  verrebbe  ad  essere  tutelata,
 ancorche'  avente  diritto  a  pensione,  nei  confronti  del  potere
 datoriale di recesso ad untum,  mentre  analoga  tutela  non  sarebbe
 possibile nei confronti del lavoratore ultracinquantacinquenne, privo
 del diritto alla pensione, e che, in sostanza, a parita' di eta', per
 gli  uomini  non  vi  sarebbe alcuna tutela e per le donne una doppia
 tutela  e  cioe',  sul  piano  previdenziale,  la   possibilita'   di
 prepensionamento  e,  sul piano del rapporto, la stabilita' reale con
 la  garanzia  della  reintegrazione   nel   caso   di   licenziamento
 illegittimo;
      che  con  l'interpretazione data dalla s.C. l'art. 4 della legge
 n.  903/1977  creerebbe  quindi  una  ingiustificata  disparita'   di
 trattamento  tra  lavoratrici e lavoratori dipendenti da una medesima
 azienda non rientrante nell'area della stabilita'  reale,  disparita'
 censurabile in relazione all'art. 3 della Costituzione;