ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma terzo
 ter, del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito  nella  legge
 13  maggio  1988,  n.  154  ("Norme  in  materia  tributaria  per  la
 semplificazione delle  procedure  di  accatastamento  degli  immobili
 urbani")  promosso  con  ordinanza  emessa  il  2 novembre 1991 dalla
 Commissione Tributaria di primo grado di Sanremo sul ricorso proposto
 da Anfosso Maria  Paola  entro  l'Ufficio  del  Registro  di  Sanremo
 iscritta  al  n.  732  del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  4,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1992;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio  del  1  aprile  1992  il  Giudice
 relatore Renato Granata;
    Ritenuto  che  con  ordinanza  del  2 novembre 1991 la Commissione
 tributaria di primo grado di Sanremo - adita  da  Anfosso  Maria  con
 ricorso  avverso  l'avviso di accertamento di valore dell'Ufficio del
 registro relativo alla denuncia di successione di Anfosso Pietro - ha
 sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
 legittimita' costituzionale in via incidentale dell'art. 12, comma  3
 ter, del decreto legge 14 marzo 1988 n. 70, convertito nella legge 13
 maggio  1988  n. 154 "nella parte in cui detta norma non ha esteso la
 previsione della valutazione automatica anche ai trasferimenti mortis
 causa di beni immobili intervenuti nel periodo dal 1› luglio 1986  al
 12 maggio 1988";
      che secondo il giudice rimettente e' "evidente" la disparita' di
 trattamento  tra  situazioni identiche e della conseguente violazione
 del principio di eguaglianza;
      che e' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
 rappresentato   e   difeso  dall'Avvocatura  dello  Stato  sostenendo
 l'inammissibilita' della questione di  costituzionalita'  atteso  che
 l'ordinanza di rimessione non riferisce compiutamente i termini della
 vicenda processuale e non indica il tertium comparationis rispetto al
 quale  e' denunciata la disparita' di trattamento; nel merito ritiene
 la non fondatezza della questione perche' il limite massimo di valore
 accertabile ai fini dell'imposta di  successione  trova  applicazione
 anche  ai  trasferimenti  mortis  causa  di  beni  immobili  presi in
 considerazione dal giudice rimettente (ossia quelli  intervenuti  nel
 periodo dal 1› luglio 1986 al 12 maggio 1988);
    Considerato in diritto che il giudice rimettente non indica quando
 si  sia aperta la successione de qua; e - pur invocando la disparita'
 di trattamento tra situazioni identiche - non  specifica  il  tertium
 comparationis;  ne'  inoltre  articola  alcuna motivazione a sostegno
 dell'affermazione secondo cui ai trasferimenti mortis causa  di  beni
 immobili intervenuti nel periodo dal 1› luglio 1986 al 12 maggio 1988
 non  si  estende  la  previsione  della valutazione automatica di cui
 all'art. 8 legge 17 dicembre 1986 n. 880 (e quindi il limite  massimo
 di   valore   accertabile   ai  fini  dell'imposta  di  successione),
 affermazione  che  costituisce  la  premessa   interpretativa   della
 prospettata violazione del principio di eguaglianza;
      che   pertanto   la   questione   di   costituzionalita',  cosi'
 prospettata, e' manifestamente inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
 e 9, secondo comma, delle norme integrative  per  i  giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;