ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 2, n. 31, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse da diverse autorita' giudiziarie, iscritte ai nn. 28, 54 e 81 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 6, 7 e 10, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri; Ritenuto che la Corte di assise di Trani, il Pretore di Pistoia e il Tribunale di Pistoia, con tre ordinanze sostanzialmente analoghe emesse rispettivamente il 29 novembre, l'8 ottobre e il 2 dicembre 1991 (r. ord. nn. 28, 54 e 81 del 1992), hanno sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, n. 31, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 e 195, quarto comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui vietano agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni; che, ad avviso dei remittenti, le norme impugnate violano il principio di ragionevolezza e di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), il diritto alla prova (art. 24 dela Costituzione), nonche', secondo il Pretore di Pistoia, il principio di obbligatorieta' dell'azione penale (art. 112 Cost.); che nel giudizio promosso con l'ordinanza del Tribunale di Pistoia e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione. Considerato che, per l'identita' della questione sollevata, i giudizi vanno riuniti e decisi congiuntamente; che questa Corte, con sentenza n. 24 del 1992, ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, n. 31, secondo periodo, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 - nella parte in cui vieta l'utilizzazione agli effetti del giudizio, attraverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria, delle dichiarazioni ad essa rese da testimoni -, e dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.