ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 2, n. 31,  della
 legge  16  febbraio  1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della
 Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura  penale)  e
 dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, promossi
 con  ordinanze  emesse  da diverse autorita' giudiziarie, iscritte ai
 nn. 28, 54 e 81  del  registro  ordinanze  1992  e  pubblicate  nelle
 Gazzette  Ufficiali  della  Repubblica  nn.  6,  7  e 10, prima serie
 speciale, dell'anno 1992;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  15  aprile  1992  il  Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto  che la Corte di assise di Trani, il Pretore di Pistoia e
 il Tribunale di Pistoia, con tre ordinanze  sostanzialmente  analoghe
 emesse  rispettivamente  il  29 novembre, l'8 ottobre e il 2 dicembre
 1991 (r. ord. nn. 28, 54 e 81 del 1992), hanno sollevato questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 2,  n.  31,  della  legge  16
 febbraio  1987,  n.  81  e 195, quarto comma, del codice di procedura
 penale, nella parte in  cui  vietano  agli  ufficiali  ed  agenti  di
 polizia  giudiziaria  di  deporre  sul  contenuto delle dichiarazioni
 acquisite da testimoni;
      che, ad avviso dei remittenti, le  norme  impugnate  violano  il
 principio   di   ragionevolezza   e  di  uguaglianza  (art.  3  della
 Costituzione), il diritto alla prova  (art.  24  dela  Costituzione),
 nonche',   secondo   il   Pretore   di   Pistoia,   il  principio  di
 obbligatorieta' dell'azione penale (art. 112 Cost.);
      che nel giudizio  promosso  con  l'ordinanza  del  Tribunale  di
 Pistoia  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei ministri,
 concludendo per l'infondatezza della questione.
    Considerato che, per  l'identita'  della  questione  sollevata,  i
 giudizi vanno riuniti e decisi congiuntamente;
      che  questa  Corte,  con  sentenza  n.  24  del  1992,  ha  gia'
 dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  2,  n.   31,
 secondo periodo, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 - nella parte in
 cui  vieta  l'utilizzazione  agli  effetti  del  giudizio, attraverso
 testimonianza della stessa polizia giudiziaria,  delle  dichiarazioni
 ad  essa  rese  da  testimoni  -,  e dell'art. 195, quarto comma, del
 codice di procedura penale;
      che,  pertanto,  la  questione  va   dichiarata   manifestamente
 inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.