IL PRETORE Letti gli atti; Rilevato che il tribunale di Isernia, con sentenza in data 23 ottobre 1991 divenuta irrevocabile il 6 novembre 1991, nel procedimento penale contro Sgarbi Massimo imputato di: a) truffa aggravata commessa in data 6 giugno 1990; b) tentata truffa aggravata continuata commessa dal 20 ottobre 1989 al 21 maggio 1990, ha dichiarato n.d.p. in ordine al reato sub b) relativamente ad un episodio del 20 ottobre 1989 perche' estinto il reato per amnistia, dichiarando la propria incompetenza per materia a conoscere del reato sub a) e dei restanti episodi sub b) e trasmettendo gli atti a questo pretore per competenza ai sensi degli artt. 7, secondo comma, e 23 del c.p.p.; che, conseguentemente, questo pretore dovrebbe emettere decreto di citazione contro lo Sgarbi per i reati di cui sopra; che tuttavia a tal punto si pongono alcune questioni che rendono dubbia la legittimita' costituzionale dell'art. 23 del c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, nella parte in cui dispone che il giudice del dibattimento allorquando "dichiara la propria incompetenza" ordina "la trasmissione degli atti al giudice competente" e non al p.m. presso il giudice competente; che detti problemi derivano essenzialmente dalla natura complessa del decreto di citazione pretorile che ha oltre alla funzione di vocatio in judicium anche quella di offrire all'imputato la possibilita' di optare per i riti alternativi tra i quali vi e' il giudizio abbreviato non ammissibile innanzi al pretore dibattimentale (con eccezione del caso del giudizio direttissimo); che conseguentemente appare violata la norma di cui all'art. 3 della Costituzione poiche' si determina evidente disparita' di trattamento tra colui che e' citato a giudizio dal pretore in seguito a dichiarazione d'incompetenza del tribunale e chi invece viene citato dal p.m. pretorile, consentendosi solo al secondo di evitare il dibattimento col ricorso ai riti alternativi; che la predetta situazione differenziata sembra altresi' contrastare con l'art. 24 della Costituzione per la menomazione del diritto di difesa dell'imputato conseguente alla privazione della possibilita' di adire preventivamente i riti alternativi; che nel caso ci citazione in esito a declaratoria d'incompetenza non sembra potersi validamente ritenere che l'imputato gia' in precedenza sarebbe stato posto nella possibilita' di adire i riti alternativi innanzi al g.u.p. del Tribunale, posto che la dichiarazione d'incompetenza travolge tutti gli atti con la sanzione della nullita' e con le sole eccezioni di cui all'art. 26 del c.p.p.; che la emissione del decreto di citazione dell'imputato ad opera del pretore sembra contrastare altresi' col principio della precostituzione del giudice naturale (art. 25 della Costituzione) poiche' comporterebbe la formazione del fascicolo per il dibattimento ad opera dello stesso pretore, il quale invece - ex art. 558 del c.p.p. - e' legittimamente investito dal processo solo in esito alla trasmissione del fascicolo stesso (che deve contenere, tra l'altro, il decreto di citazione gia' notificato ad opera del p.m. o del g.i.p. - per il caso di opposizione a decreto penale -, si che il pretore, non investito legittimamente del processo, non potrebbe validamente esercitare alcun potere nemmeno nella fase degli atti preliminari (assunzione di prova urgente, decisione su liberta' personale); che la questione posta appare non manifestamente infondata, per quanto sopra esposto, ed altresi' rilevante, dipendendo dalla sua risoluzione la possibilita' o meno che, nel caso de quo, il decreto di citazione sia emesso dal pretore; che conseguentemente gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale;